Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 23 ottobre 2017, n. 4880. La c.d. interdittiva prefettizia antimafia, di cui agli artt. 91 e ss., del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”

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Anche i rapporti con -OMISSIS- in quanto del tutto occasionali e risalenti nel tempo sarebbero del tutto irrilevanti.

L’assunto è complessivamente infondato.

Nel merito, contrariamente a quanto mostra di ritenere l’appellante, gli elementi raccolti dall’Amministrazione, se riguardati unitariamente, e non in modo atomistico, appaiono un insieme oggettivamente sintomatico di un rischio attuale e concreto di infiltrazione in quanto ogni elemento acquista una sua reale valenza nella sua completa connessione con gli altri.

Secondo l’ormai consolidato criterio del “più probabile che non”, cioè da una regola di giudizio che ben può essere integrata da dati di comune esperienza evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III 9 maggio 2016, n. 1743) nel caso in esame i singoli elementi — nel loro complessivo valore oggettivo, storico, sintomatico – appaiono rivelatori di un rischio concreto di condizionamento dell’impresa da parte della ‘ndrangheta, anche al di là, e persino contro, la volontà dei singoli (Consiglio di Stato sez. III 31 agosto 2016 n. 3754; Consiglio di Stato sez. III 02 agosto 2016 n. 3505; Consiglio di Stato sez. III 29 settembre 2016 n. 4030).

In tale ottica appare irrilevante l’enfatizzata distanza della -OMISSIS-se si considera lo sviluppo degli odierni mezzi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale, e delle reti telefoniche ed informatiche.

Dagli atti istruttori è emerso senza ombra di dubbio che:

— le diverse imprese dei -OMISSIS-, pur formalmente distinte, si muovevano chiaramente con una strategia unitaria e con interessi e logiche perfettamente coincidenti e sovrapponibili;

— il fratello più anziano, teneva permanenti, risalenti, ripetuti, stretti e documentati legami personali ed economici con le famiglie ‘ndranghetose della terra di origine non solo per la sua impresa e per l’appellante -OMISSIS-. posseduta in comune, ma anche per contro dell’impresa “-OMISSIS-” e per la “-OMISSIS-“.

Pertanto non vi sono dubbi che i fatti pregiudizievoli di cui era stato protagonista -OMISSIS- si estendevano necessariamente a tutte le imprese dei fratelli, in ragione dell’intima unità di intenti operativa, gestionale e funzionale delle quattro imprese del cartello.

Le intercettazioni collocano infatti, fin dal 2005-2008, l’attività delle quattro imprese facenti capo ai -OMISSIS- in una zona “grigia” dell’economia, proprio a causa dei contatti del fratello maggiore con figure quali -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti elementi di spicco affiliati alle cosche.

Tenendo conto del fatto che si tratta comunque di una tipologia di rapporti che non possono essere facilmente interrotti, è decisiva la circostanza per cui, nell’aprile 2010, -OMISSIS- si era recato al funerale di -OMISSIS- (caduto ucciso in un agguato mafioso).

E’ al riguardo difficile credere che -OMISSIS- non avesse alcun rapporto con l’ucciso e la sua “famiglia” perché, senza la presenza di sottostanti, stabili e concreti rapporti di interesse, normalmente non si attraversa l’Italia per funerali di lontani cugini con cui si asserisce di non avere contatti da anni, per di più se questi sono vittime di una faida.

E non a caso, nell’occasione, -OMISSIS- non solo era stato intercettato a colloquiare con il nipote del boss defunto sulle ragioni che avevano portato all’agguato, ma si era incontrato con altri capi o affiliati alla “-OMISSIS-” ed alla “-OMISSIS-“, come dimostra il fatto che era stato controllato in macchina in compagnia di appartenenti alle cosche: una volta con i suoi cugini -OMISSIS- e -OMISSIS-(poi condannato definitivamente a anni 12 di reclusione per 416- bis); un’altra con i fratelli -OMISSIS–OMISSIS- e -OMISSIS-. In particolare, nell’aprile 2010, il giorno dopo l’omicidio di -OMISSIS-, fratello del boss dell’omonima ‘ndrina, -OMISSIS-si incontrò a -OMISSIS- con due nipoti dell’ucciso e raccomandò loro di portare “-OMISSIS-” le sue condoglianze al figlio del boss -OMISSIS-.

Dagli atti di causa, più che manifestazione della pietà meridionale, emergono chiaramente dei rituali tipici delle “famiglie” (impropriamente dette “di rispetto”), che sembrano usciti dai classici della letteratura noir, per cui i funerali mafiosi sono occasione di riunioni per la ricerca di “nuovi equilibri”.

Considerando quindi l’occasione e le circostante del caso, il “mettersi a disposizione” profferito da -OMISSIS-, e cioè del fratello più anziano – evidentemente a nome di tutti — ha l’unico significato possibile di atto di “sottomissione”, spontaneo o meno, ad una volontà esterna cui non ci si può sottrarre se non a caro prezzo. In tale prospettiva, la risalenza nel tempo di tali relazioni è irrilevante in quanto, per comune esperienza, si tratta di rapporti che, una volta instaurati, non possono esser recisi.

E’ anche difficile credere che, in un mercato altamente concorrenziale come quello in questione, molti imprenditori del settore fossero stati “spontaneamente” disponibili a procurare occasioni di lavoro per i sostenere l’impresa di -OMISSIS-, figlio del defunto boss.

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