Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 23 ottobre 2017, n. 4880. La c.d. interdittiva prefettizia antimafia, di cui agli artt. 91 e ss., del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”

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__ 1.§. In linea preliminare deve essere innanzitutto disattesa la subordinata richiesta di accesso in quanto l’analiticità, la puntualità e l’ampiezza delle censure spiegate dall’appellante dimostra una puntuale conoscenza degli elementi su cui si fonda l’atto impugnato.

Per la corretta confutazione delle censure non può prescindersi dalla ricostruzione del quadro complessivo della vicenda.

I -OMISSIS- sono i proprietari pro-quota per il 33,33 % dell’Impresa -OMISSIS- (con -OMISSIS- quale Presidente del C.d.A. e -OMISSIS-e -OMISSIS-come consiglieri) che è direttamente collegata a tre loro distinte imprese individuali rispettivamente: l’impresa individuale -OMISSIS-, l’impresa individuale -OMISSIS- e l’impresa individuale -OMISSIS-.

Tutte le predette imprese condividono, oltre agli stessi amministratori, la sede sociale, i settori di attività ed i committenti.

Gli intimi legami soggettivi ed oggettivi tra le predette società hanno portato ad analoghi provvedimenti di interdittiva antimafia di tutte le imprese collegate dei -OMISSIS-, la cui separate richieste di annullamento sono state respinta dal TAR con altrettante sentenze, i cui appelli sono stati introitati, e respinti, in data odierna per profili tra loro quasi integralmente coincidenti.

Nel merito, anche il presente appello è comunque infondato.

__ 2.§. Il primo motivo è affidato a due profili.

__ 2.§.1. La società appellante lamenta l’erroneità della sentenza che ha ritenuto legittima la cancellazione dalla c.d. -OMISSIS-di cui al DPCM 18 aprile 2003 e l’interdittiva antimafia pronunciata, in esito agli ulteriori accertamenti della Direzione Distrettuale Antimafia dell’aprile 2015 e dell’agosto 2015, senza che fossero emersi fatti nuovi e rilevanti.

La rivalutazione della sua posizione per fatti antecedenti al 2014 — data di precedente iscrizione della medesima impresa dell’elenco di cui all’art. 1, comma 52 del d.lgs. n. 190/2012 — sarebbe pertanto stata del tutto immotivata e non avrebbe trovato alcuna ragione concreta.

__ 2.§.2 Il Tar Lombardia avrebbe dovuto motivare le ragioni per cui si sarebbe ritenuta legittima la revoca dell’iscrizione dell’impresa per collusione con sodalizi criminali. L’interdittiva coinvolge interessi dell’impresa destinataria per cui necessiterebbe della rigorosa attinenza a sostanziali elementi fattuali e non a profili formali.

L’amministrazione avrebbe quindi il dovere di garantire all’impresa la più ampia ed effettiva partecipazione procedimentale e dovrebbe garantire una motivazione che renda in concreto intelligibili, coerenti, proporzionati e ragionevoli le ragioni del provvedimento.

Nella sostanza, erroneamente il Tar avrebbe fatto proprio il giudizio della Direzione Distrettuale Antimafia del -OMISSIS-, pedissequamente confluita nei provvedimenti gravati con cui si concludeva che l’impresa “a causa degli stretti rapporti dei soci con esponenti della ‘ndrangheta, è fortemente esposta ai tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata” tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi.

Tale giudizio sarebbe assolutamente immotivato in quanto: — i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- non sono mai citati in nessuna delle informative; — il fratello maggiore -OMISSIS-, nella rassegnata informativa DDA, viene coinvolto in episodi che sono del tutto occasionali e privi di qualsiasi connessione con l’attività della sua impresa individuale e che, comunque, erano già valutati in precedenti informative con cui era stato escluso il rischio di infiltrazione mafiosa.

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