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Non si capisce come la DDA, dopo aver escluso per ben tre volte che l’impresa fosse estranea dal rischio di infiltrazioni mafiose, sia arrivata a conclusioni del tutto contrarie, a distanza di così poco tempo sulla base dei medesimi presupposti.
Il Tar non avrebbe esattamente valutato che il presunto permanere di legami, tra i -OMISSIS- e le famiglie ‘ndranghetose di origine, sarebbe collegato solo a fatti sporadici e risalenti al lontano 2010 ed in particolare:
— alla partecipazione di -OMISSIS- ai funerali di -OMISSIS- (eliminato in seguito ad una di agguato mafioso) che però non dimostrerebbe alcuna contiguità tra i soci con la malavita e non avrebbe invece avuto finalità “operative” ma sarebbe stata la manifestazione della umana pietà meridionale di partecipare al cordoglio dei parenti delle vittime;
— all’incontro con i -OMISSIS- (coinvolto nel processo “-OMISSIS-” ed affiliata “-OMISSIS-“, -OMISSIS- (implicato nel processo” -OMISSIS-” ed affiliato “-OMISSIS-“), -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-;
— alle proprie condoglianze presentate a -OMISSIS- nipote di -OMISSIS-.
Dagli atti non sarebbe emersa alcuna relazione con le famiglie calabresi e la presunta conoscenza ascritta a -OMISSIS- concernerebbe esclusivamente lo stralcio di una conversazione telefonica intercorsa con -OMISSIS- nel 2008 (riportata l’informativa della DDA del -OMISSIS-), dalla quale risulterebbe solo che all’indomani della morte di -OMISSIS- molti imprenditori del settore si erano detti disponibili a procurare lecitamente occasioni di lavoro per sostenere il rientro dei debiti all’impresa del figlio -OMISSIS- soggetto incensurato il quale a seguito della morte del padre, si sarebbe trovato nella difficile condizione di far fronte all’esigenza di mantenimento della madre e di cinque fratelli. Solo in questo si sarebbe concretato il concetto dichiarato di “mettersi a disposizione” che mai avrebbe potuto essere intesa come atto di “sottomissione”.
I -OMISSIS- non sarebbero mai sarebbero stati coinvolti in indagini penali ed alla loro condotta non sarebbe mai stato ascritto nulla.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tar e dalla Prefettura, i rapporti commerciali dell’impresa -OMISSIS-. — in precedenza non giudicati ostativi — non sono né numerosi e né attuali e non potevano essere posti a fondamento di presunti rapporti organici con la criminalità. Il Tar in particolare ha indebitamente ritenuto rilevanti:
— il rapporto con -OMISSIS-, che sarebbe stato condizionato dalla cosca “-OMISSIS-” sarebbe stato del tutto occasionale, senza contare che l’impresa ricorrente sarebbe stata sgradita a -OMISSIS-;
— la relazione intrattenuta rispettivamente con soggetti con uno stabile collegamento con la ‘ndrangheta quali, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
— i rapporti intercorsi con l’-OMISSIS- nel 2013, che a quel tempo era retta da un amministratore giudiziario.
— i rapporti commerciali intrattenuti con L. per soli -OMISSIS-e che derivavano da un occasionale collaborazione con altri imprenditori del settore.
Dall’intercettazione posta a base dell’informativa, risulterebbe soltanto che:
— il -OMISSIS-, coartato da -OMISSIS-, era interessato a far lavorare i tre camion dei -OMISSIS- proprietari pro-quota della società appellante, solo per far scontare un debito che questi ultimi avrebbero avuto nei suoi confronti;
— B. era interessato a far lavorare i suoi camion e solo dopo consentiva ad altri operatori di utilizzare i propri mezzi;
— né B. e né L. avevano interesse nei confronti della -OMISSIS-. e il L., indagato tre anni più tardi, avrebbe espressamente confermato l’estraneità dell’impresa Vallelonga al novero degli uomini di -OMISSIS-rbaro.
Le relazioni con imprenditori operanti nel medesimo territorio sarebbero state per importi di minimo valore, tutti regolarmente fatturati. Analogamente può dirsi le attività svolte per conto dell’impresa di -OMISSIS–OMISSIS- essendo inconferente il rapporto di parentela di quest’ultimo con-OMISSIS-, personaggio affiliato alla “-OMISSIS-” e legato alla cosca “-OMISSIS-“.
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