Suprema Corte di Cassazione sezione unite ordinanza 1 ottobre 2014, n. 20661 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere Dott. BERNABAI Renato...
Categoria: Sezioni Unite
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 22 settembre 2014, n. 19888. Il divieto di prova testimoniale, fissato dall'art. 2722 cod. civ. con riguardo ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea, non può essere esteso alla quietanza rilasciata dal venditore di un autoveicolo nel contesto della dichiarazione unilaterale di vendita da lui firmata e debitamente autenticata
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 22 settembre 2014, n. 19888 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ADAMO Mario – Presidente di Sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott....
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 settembre 2014, n. 19667. Dichiarata la nullità dell'ipoteca iscritta da Equitalia non preceduta dalla comunicazione al contribuente che deve avvertire preventivamente il debitore dell'iscrizione sui suoi beni immobili, ove entro 30 giorni non venisse esercitato il diritto di difesa o non si provvedesse al pagamento del dovuto
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 18 settembre 2014, n. 19667 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente di sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez. Dott....
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 settembre 2014, n. 20451. La questione di giurisdizione in ordine alla domanda azionata iure hereditatis relativa il risarcimento dei danni subiti dal dipendente pubblico il cui rapporto di lavoro, sia cessato anteriormente al discrimine temporale del 30 giugno 1998 di cui all'art. 69, comma settimo, del DLgs. n. 165 del 2001 – come anche a quella di un dipendente comunque in regime di diritto pubblico – va risolta in base al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, se si fa valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, mentre appartiene al giudice ordinario nel caso in cui si tratti di azione che trova titolo in un illecito
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 29 settembre 2014, n. 20451 Fatto e diritto La Corte di Appello di Roma pronunciando sulla domanda di P.M.F. e F.A.L. proposta, in proprio e quali eredi di F.A. , nei confronti dell’Enea, di cui il loro dante causa era stato dipendente sino al 23 dicembre 1994, avente...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 23 settembre 2014, n.19977. Ai fini dell’applicazione della Legge Pinto (legge n. 89/2001) sull’equa riparazione per l’irragionevole protrarsi del processo, il termine di durata dell’equo processo inizia a decorrere per gli eredi della parte deceduta costituitasi parte civile nel giudizio penale nel momento in cui gli stessi hanno avuto conoscenza del processo. In mancanza di prova di tale circostanza il termine di durata decorre dalla data del loro intervento in giudizio
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA 23 settembre 2014, n.19977 Ritenuto in fatto B.A. , vedova T. , e T.A. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria avverso il decreto della Corte d’appello di L’Aquila del 6/10/2010, depositato il 14/10/2010, che aveva rigettato la loro domanda di equa...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 22 settembre 2014, n. 19886. La giurisdizione della Corte dei Conti nella materia pensionistica riguarda non solo il diritto a pensione ma anche, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico, ivi compreso quello relativo al conseguimento del trattamento di pensione a partire da una certa data, nonche' quello relativo al risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 22 settembre 2014, n. 19886 Svolgimento del processo Con DM 30 marzo 2004 n. 409 il Comitato Regione Militare Nord procedeva alla determinazione e liquidazione della pensione definitiva spettante al dott. A.S., già dipendente del Ministero della Difesa – Corpo Sanitario dell’Esercito assoggettandola all’aliquota del 29% di cui...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 27 agosto 2014, n. 18353. Ove il lavoratore illegittimamente licenziato in regime di c.d. tutela reale opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dal quinto comma dell'art. 18 cit., il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro, alcun obbligo retributivo con la conseguenza che l'obbligo avente ad oggetto il pagamento di tale indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell'adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, quale prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI sentenza 27 agosto 2014, n. 18353 Svolgimento del processo 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, P.F. adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che con sentenza del 13 luglio 2000, il giudice del lavoro aveva accertato e dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 settembre 2014, n. 19665. In caso di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente la riforma di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, nella specie applicabile ratione temporis, il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore, sì che essa non abbia soluzione di continuità, ed, in caso di licenziamento dichiarato inefficace o nullo, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dall'art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per l'ipotesi dell'omissione contributiva. In caso invece di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conseguente ricostituzione del rapporto con effetti ex tunc, trova applicazione l'ordinaria disciplina della mora debendi in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma non anche il regime delle sanzioni civili di cui al cit. art. 116. Per il periodo successivo all'ordine di reintegrazione, in cui il rapporto previdenziale è ricostituito de iure, sussiste l'ordinario obbligo di dichiarare all'Istituto previdenziale e di corrispondere periodicamente i contributi previdenziali, oltre che inizialmente anche il montante dei contributi arretrati, riferiti al periodo di estromissione del lavoratore dal posto di lavoro e calcolati secondo il criterio suddetto, sì che riprende vigore l'ordinaria disciplina dell'omissione e dell'evasione contributiva
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 18 settembre 2014, n. 19665 Svolgimento del processo 1. Con ricorso al tribunale di Pesaro in data 2 agosto 2006 la società COVIM Cooperativa Vitivinicola dei Colli Metaurensi soc. coop. a r.l. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. (omissis) , notificata dal concessionario per la riscossione...
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 16 giugno 2014, n. 13676. L'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione data dalla Corte nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata di detta norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore: in altri termini, una sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensi' puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata. Affinche' un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinche' si possa parlare di prospective overruling, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioe', da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 16 giugno 2014, n. 13676 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta –...
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 17 luglio 2014, n. 16379. La convivenza coniugale che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità, anche genitoriali, e di aspettative legittime tra i componenti della famiglia. Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico per contrarietà all’ordine pubblico interno italiano. La relativa eccezione deve però essere sollevata dalla parte nel giudizio di delibazione a pena di decadenza.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI sentenza 17 luglio 2014, n. 16379 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. – Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Sezione – Dott. RORDORF Renato – Presidente...