Il direttore dei lavori deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere
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Il direttore dei lavori deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 febbraio 2024| n. 3249.

In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata.

Il contratto di appalto avente ad oggetto l’allestimento di un bene con affidamento in custodia all’appaltatore
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Il contratto di appalto avente ad oggetto l’allestimento di un bene con affidamento in custodia all’appaltatore

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 gennaio 2024| n. 2232.

Il contratto di appalto avente ad oggetto l'allestimento di un bene, con affidamento in custodia all'appaltatore, non dispiega effetti protettivi a favore del terzo proprietario diverso dal committente, atteso che, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di efficacia limitata alle parti degli effetti negoziali di cui all'art. 1372, comma 2, c.c.; ne discende che le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi hanno natura riflessa e comportano una responsabilità che è di tipo extracontrattuale, soggetta al termine di prescrizione quinquennale

Il committente non può paralizzare l’esigibilità dei crediti dell’appaltatore eccependo che questi non ha provato l’adempimento delle sue obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti
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Il committente non può paralizzare l’esigibilità dei crediti dell’appaltatore eccependo che questi non ha provato l’adempimento delle sue obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|12 gennaio 2024| n. 1281. 

In tema di appalto privato, il committente non può paralizzare l'esigibilità dei crediti dell'appaltatore eccependo che questi non ha provato l'adempimento delle sue obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti, in quanto la responsabilità ex art. 1676 c.c. è subordinata all'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento, diversamente da quella prevista ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, che configura una responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore nei confronti di coloro che lavorano per quest'ultimo. (Fattispecie in tema di subappalto).

Il diritto unilaterale di recesso da parte del committente non preclude la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati
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Il diritto unilaterale di recesso da parte del committente non preclude la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 gennaio 2024| n. 421.

In tema di appalto, il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c. da parte del committente non preclude la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d’opera e addebitabili all’appaltatore. In tale evenienza, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera”. Una volta accertata la responsabilità professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanza sull’attuazione dei lavori appaltati, questi risponde, in solido, con l’appaltatore dei danni subiti dal committente, qualora i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dall’appaltante.

Il proprietario e le opere di escavazione risponde direttamente del danno anche se l’esecuzione dei lavori è stata data in appalto
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Il proprietario e le opere di escavazione risponde direttamente del danno anche se l’esecuzione dei lavori è stata data in appalto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 dicembre 2023| n. 34530.

Il proprietario che fa eseguire opere di escavazione nel suo fondo risponde, ex art. 840 c.c., direttamente del danno che esse causano al fondo confinante, anche se l'esecuzione dei lavori è stata data in appalto e, dunque, indipendentemente dal suo diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla.

Il diritto dell’appaltatore al corrispettivo viene ad esistenza con l’accettazione dell’opera
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Il diritto dell’appaltatore al corrispettivo viene ad esistenza con l’accettazione dell’opera

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 novembre 2023| n. 32512.

In tema di appalto, la previsione di cui all'art. 1665, comma 5, c.c. - secondo cui il diritto dell'appaltatore al corrispettivo viene ad esistenza con l'accettazione dell'opera da parte del committente -, è derogabile dalle parti le quali, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, possono subordinare la nascita di tale diritto alla consegna e presa in carico del bene da parte del committente.

Rovina e difetti di cose immobili natura extracontrattuale e rapporto di specialità con l’azione generale
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Rovina e difetti di cose immobili natura extracontrattuale e rapporto di specialità con l’azione generale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|10 novembre 2023| n. 31301.

Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale.

L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili
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L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 30 settembre 2020, n. 20877. L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall’art. 1669 c.c., può essere esercitata, non solo, dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una...

L’appaltatore è obbligato a controllare la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente
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L’appaltatore è obbligato a controllare la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 18 novembre 2019, n. 29864. La massima estrapolata: L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano...