Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 8 giugno 2018, n. 26282.
Per la Cassazione la motivazione della sentenza d’appello, quando individua la pena base, risulta affetta da vizio logico immediatamente e testualmente rilevabile poichè non risulta corretto il riferimento ad “un numero ingente di piante”, se poi le stesse sono indicate in 183, ossia in un numero certamente qualificabile come significativo, ma che non puo’ essere definito “ingente”.
Sentenza 8 giugno 2018, n. 26282
Data udienza 4 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano – Presidente
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 22/06/2015 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CORBO Antonio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena, da rideterminare in tre anni e sei mesi di reclusione;
udito, per il ricorrente, l’avvocato (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 22 giugno 2015 (e depositata il 4 gennaio 2017), la Corte d’appello di Catania, pronunciando in sede di rinvio, ha determinato in quattro anni e due mesi di reclusione la pena nei confronti di (OMISSIS) per i reati di coltivazione di piante di marijuana e di furto aggravato di energia elettrica, accertati il (OMISSIS), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 43296 del 02/07/2014, aveva annullato con rinvio la precedente sentenza di appello limitatamente alla determinazione della pena, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e dei relativi effetti in materia di trattamento sanzionatorio riguardante i reati concernenti le cd. droghe leggere; aveva rigettato nel resto il ricorso, concernente, tra l’altro, la mancata qualificazione della condotta di coltivazione a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. La Corte d’appello di Catania, nella sentenza emessa il 12 aprile 2013 e poi annullata dalla Corte di cassazione, aveva concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ed aveva rideterminato la pena in quattro anni e due mesi di reclusione ed Euro 18.500,00 di multa.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe l’avvocato (OMISSIS), difensore di fiducia dell’imputato, formulando un unico motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per l’inosservanza dell’obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento, anche in relazione alle circostanze attenuanti generiche.
Si premette che l’imputato ha subito un trattamento sanzionatorio nettamente deteriore rispetto al concorrente, sebbene quest’ultimo fosse pluripregiudicato, ed egli avesse reso confessione. Si deduce, poi, che la sostanziale conferma della sentenza annullata e’ in contrasto con il vincolo derivante dalla decisione di annullamento. Si rappresenta, innanzitutto, che la prima sentenza di appello aveva irrogato la stessa pena, ma sulla base di un parametro edittale completamente diverso: in quel momento, la pena di sei anni di reclusione costituiva il minimo edittale, mentre, al momento del giudizio di rinvio, la pena di sei anni rappresentava il massimo edittale. Si aggiunge, poi, che la sentenza di appello aveva determinato la pena base in sei anni di reclusione, ossia nel minimo edittale in quel momento vigente, ed aveva poi applicato la massima riduzione possibile per le circostanze attenuanti generiche, ossia quella di un terzo, ed aveva quindi aumentato la pena di due mesi a titolo di aumento per la continuazione; la sentenza di rinvio, invece, ha determinato la pena base in cinque anni di reclusione, ossia in misura pari a due volte e mezzo il “nuovo” minimo edittale e prossima al massimo edittale. Si osserva, inoltre, che, a fronte di una pena – base cosi’ determinata, e’ del tutto illogica la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
2. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’irrogazione di una pena prossima al limite massimo edittale richiede una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito da parte del giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243, e Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Posta questa premessa, deve ritenersi che sono rilevabili anche manifeste illogicita’ intrinseche al discorso giustificativo, ad esempio per la incoerenza tra premesse e conclusioni in ordine al giudizio di gravita’ del fatto.
Inoltre, quando la pena deve essere commisurata ex novo perche’, come nel caso in esame, sono stati introdotti nuovi parametri edittali, senza che siano state dichiarate erronee o viziate le pregresse valutazioni sui parametri rilevanti a norma dell’articolo 133 c.p., il giudice e’ tenuto a confrontarsi specificamente con le argomentazioni svolte in proposito nella precedente decisione, e puo’ superarle solo all’esito di argomentata valutazione.
3. Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata, nel determinare la pena complessiva in quattro anni e due mesi di reclusione, ha innanzitutto fissato la pena base in cinque anni di reclusione, ossia in misura prossima al massimo edittale del reato piu’ grave, concernente la coltivazione di piante di marijuana. Ha poi ridotto la stessa di un anno, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ha quindi applicato un aumento di due mesi di reclusione per il reato di furto aggravato. E’ stato omessa l’applicazione della pena della multa, pur obbligatoria per legge.
Nel fissare la pena base, la Corte d’appello ha osservato che il fatto si caratterizza per “una notevole gravita’ oggettiva”. A tal fine rappresenta: “la condotta di coltivazione di marijuana e’ stata infatti posta in essere dal (OMISSIS) in riunione con altro soggetto, risultava relativa ad un numero ingente di piante (ben 183) ed e’ stata consumata con modalita’ indicative di una pregressa ed accurata organizzazione (evidenziata dalla predisposizione di una serra attrezzata con impianti di condizionamento, aspirazione e ventilazione), realizzando altresi’ ulteriori attivita’ delittuose strumentali costituite dal furto di energia elettrica per alimentare le attrezzature”.
Nel decidere l’entita’ della riduzione di pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata nulla dice, salvo a quantificarla in una misura pari ad un anno di reclusione.
4. La riportata motivazione, in primo luogo, quando individua la pena base, risulta affetta da vizio logico immediatamente e testualmente rilevabile: precisamente, non risulta corretto il riferimento ad “un numero ingente di piante”, se poi le stesse sono indicate in 183, ossia in un numero certamente qualificabile come significativo, ma che non puo’ essere definito “ingente”. A tal proposito, del resto, non puo’ trascurarsi, sia pur come riferimento generale, la consolidata elaborazione giurisprudenziale in ordine ai parametri da valutare per ritenere la sussistenza dell’aggravante delle “quantita’ ingenti” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2.
Risulta rilevante, poi, sia ai fini della determinazione della pena base, sia ai fini della riduzione concessa in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’assenza di specifiche indicazioni relative alla condotta antecedente e successiva al reato da parte dell’imputato. Non solo, infatti, la pena base e’ stata quantificata in misura prossima al massimo edittale e la riduzione per le circostanze attenuanti generiche e’ stata concessa in misura nettamente piu’ contenuta che nel precedente giudizio di appello del 12 aprile 2013. Soprattutto, la decisione appena citata, impugnata solo dall’imputato, aveva espressamente valutato in favore dell’odierno ricorrente la condotta antecedente e successiva al reato, allorche’ aveva determinato la pena, parlando di un “positivo comportamento susseguente al reato” nonche’ di una “non allarmante caratura criminale” di (OMISSIS).
5. I vizi motivazionali rilevati impongono l’annullamento della sentenza impugnata ai fini di un nuovo giudizio in punto di determinazione della pena.
Il giudice del rinvio individuera’ la misura della pena base e della riduzione determinata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evitando di incorrere nei vizi e nelle lacune motivazionali sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sulla determinazione della pena ad atra Sezione della Corte d’appello di Catania.
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