Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 5 giugno 2014, n. 23584 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza dell’8 ottobre 2012, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Arezzo del 12 aprile 2011 che aveva condannato B.G. alla pena di euro 400,00 di multa per il delitto di ingiurie...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 4 giugno 2014, n. 23233. Si ritiene sufficiente per l'acquisizione dei dati esterni relativi al traffico telefonico – concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa – archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, in considerazione della limitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato nell'art. 256 cod. proc. pen., eterointegrato dall'art. 15, comma secondo, Cost., il decreto motivato del pubblico ministero
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 4 giugno 2014, n. 23233 Ritenuto in fatto 1. C.V. ricorre personalmente avverso la sentenza 24-6-2013 con la quale la Corte d’Appello di Palermo, confermando quella del tribunale della stessa sede in data 15-7-2011, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di ingiuria e di molestie telefoniche in danno...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 giugno 2014, n. 23352. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative. Nel caso di specie un bidello è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 314, comma 1, cod. pen., perché, nella propria qualità di dipendente di un Istituto scolastico con la qualifica di collaboratore, in servizio per due giorni presso una Scuola elementare, avendo la disponibilità di un computer installato per ragioni del servizio, si appropriava dell'energia necessaria per realizzare connessioni internet a siti a pagamento.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 giugno 2014, n. 23352 Ritenuto in fatto 1. È impugnata la sentenza del 18/04/2011 con la quale la Corte d’appello di Venezia ha confermato, in punto di responsabilità dell’imputato e di qualificazione giuridica del fatto, la decisione in data 22/04/2009 del Tribunale di Verona, assunta in esito...
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 20 maggio 2014, n. 11024. In tema di procedimento disciplinare (anche specificamente a carico di esercente la professione forense – la necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali. La regola correlativa infatti – mirando a garantire pienezza ed effettivita' del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e ad evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto (naturalisticamente inteso) rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa – puo' ritenersi violata esclusivamente in presenza di modificazione degli elementi essenziali della materialita' del fatto addebitato, che si traduca in effettivo pregiudizio per la possibilita' di difesa e, dunque, solo in caso di radicale trasformazione dei profili fattuali della fattispecie concreta che ingeneri incertezza sullo stesso oggetto dell'imputazione
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 20 maggio 2014, n. 11024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ADAMO Mario – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. CECCHERINI Aldo...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2014, n. 4331. L'art. 4, co. 2, L. n. 300/1970, tuttora vigente pur non trovando più sanzione nell'art. 38, co. 1, sempre dello Statuto dei lavoratori, dopo la soppressione del riferimento all'art. 4 nel suddetto art. 38, co. 1, operata dall'art. 179, D. Lgs. n. 196/2003 (che colma la lacuna con il combinato disposto dei suoi artt. 114 e 171), prevede una condotta criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati, o permesso dall'Ispettorato del lavoro.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE Sentenza 30 gennaio 2014, n. 4331 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 giugno 2012 il Tribunale di Lodi ha condannato P.G. alla pena di Euro 200 di ammenda per il reato di cui all’articolo 4, comma 2, L. 300/1970 per avere, quale legale rappresentante di una...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 14 maggio 2014, n. 14014. La parte che abbia proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato allegando, come indefettibile presupposto, la giurisdizione del giudice amministrativo, senza che la parte intimata abbia esercitato l'opposizione ex art. 48 cod. proc. amm. né abbia contestato la sussistenza di tale presupposto, eventualmente proponendo il regolamento preventivo di giurisdizione, non può proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 8, e art. 362 cod. proc. civ. avverso il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del Consiglio di Stato reso sull'implicito (come nella specie) – o esplicito – presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato dalla parte stessa, sul punto non soccombente
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezioni unite sENTENZA 14 maggio 2014, n. 14014 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica V. G. ricorreva avverso l’Ordinanza Sindacale n. 431 del 5 luglio 2010, notificatagli il 6 luglio 2010, a firma del Sindaco del Comune di Andria e del ‘Capo Settore Espropriazioni Appalti Contratti...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 19 maggio 2014, n. 10974. In caso di trasferimento della proprietà di un'autovettura, l'omessa consegna, da parte dell'alienante, dei documenti necessari per la circolazione del veicolo realizza l'inadempimento di un'obbligazione scaturente dal contratto, giustificando quindi il rifiuto di adempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di rimborsare all'altra parte la somma che quest'ultima sia stata costretta a pagare a titolo di tassa sulla proprietà del veicolo
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza del 19 maggio 2014, n. 10974 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente – Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere – Dott. PETITTI Stefano – Consigliere – Dott. SAN...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 23005. In tema di abuso di ufficio, qualora l'azione amministrativa illegittima si caratterizzi per l'attribuzione al privato della gestione di servizi nell'interesse dell'amministrazione conferente, il vantaggio patrimoniale che integra l'evento del reato non si sostanzia né nell'atto, meramente interno, di scelta del privato né nell'ulteriore ed opposto estremo dell'acquisizione del "tantundem" patrimoniale derivante dall'esecuzione del servizio, ma nella stipula dell'atto negoziale nel quale si incontrano le volontà dell'amministrazione, rappresentata all'esterno, e del soggetto beneficiario, in quanto in questo momento la sfera patrimoniale del privato si accresce ingiustamente delle posizioni soggettive connesse all'accordo con l'amministrazione; in assenza, invece, della stipula di un atto negoziale, la consumazione del reato coincide con il momento di materiale affidamento de, servizio". Si tratta di interpretazione che va ribadita, la materiale acquisizione del compenso per l'espletamento di quell'attività costituendo fatto successivo alla consumazione della condotta di abuso e per sé non qualificante: è sufficiente osservare che già l'assegnazione dell'incarico (quale ne sia la forma giuridica) legittimerebbe comunque l'assegnatario a contrastare anche giudizialmente eventuali successive valutazioni negative dell'Amministrazione sul proprio operato, proprio con ciò confermandosi l'avvenuta realizzazione, e il compimento, di una situazione di vantaggio autonomamente apprezzabile perché immediatamente suscettibile di operare nel senso ricordato dalla richiamata sentenza, di "accrescimento delle posizioni soggettive connesse all'accordo con l'amministrazione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 giugno 2014, n. 23005 Considerato in fatto 1. La Corte d’appello di Campobasso con sentenza del 18.4-2.5.2013 ha confermato la colpevolezza di I.A.M. per abuso d’ufficio, con la condanna alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile Codacons, da liquidarsi in...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 maggio 2014, n. 12264. Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell'esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire) è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza, poiché tale prova non può essere desunta dal solo fatto della richiesta di sottoporsi ad esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto.
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 30 maggio 2014, n. 12264 Ritenuto in fatto D.S.F. e S. convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Tolmezzo, la ASL X Alto Friuli, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati dal negligente compimento della propria attività professionale da parte dei sanitari della struttura. Esposero gli...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 23017. L'adempimento dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza non può che concretizzarsi con la messa a disposizione – continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze – dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una 'gestione' ordinata delle quotidiane esigenze di 'sussistenza' del minore; o, quantomeno, con la contribuzione autonoma ma in accordo, nei suoi contenuti, con il genitore affidatario. Infatti, i contributi economici materiali che, pur comportando impegno di risorse a vantaggio mediato del minore, non siano armonici al coordinamento delle sue esigenze primarie, non sono idonei all'adempimento dell'obbligo: si pensi a spese, da parte del genitore non affidatario, voluttuarie e comunque superflue o non indispensabili, pur in favore del minore (come le regalie invocate nella prospettazione difensiva), che intervengano in presenza di difficoltà, da parte del genitore affidatario, nell'assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie: vitto adeguato, alloggio confortevole, scuola, sanità.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 giugno 2014, n. 23017 Considerato in fatto 1. Con sentenza del 18 gennaio 2013 la Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna di A.P. per reato ex articolo 570 secondo comma codice penale, come deliberata dal Tribunale di Modica il 26 gennaio 2009. Questo il...