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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza  3 giugno 2014, n. 23017

Considerato in fatto

1. Con sentenza del 18 gennaio 2013 la Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna di A.P. per reato ex articolo 570 secondo comma codice penale, come deliberata dal Tribunale di Modica il 26 gennaio 2009.
Questo il capo d’imputazione: reato ex articolo 570.2 c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, dalla quale era separato non per colpa, non versando l’assegno di mantenimento di 300,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento della minore, nata il 23 marzo 2005, così come stabilito dal presidente del Tribunale di Gela il 17. 5. 2006. In Pozzallo, dal mese di luglio 2005 alla data odierna, in permanenza.
Nell’interesse del P. ha proposto ricorso il difensore, enunciando due motivi: erronea applicazione della legge penale per incompetenza territoriale del Tribunale di Modica e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del contestato reato.
Con il primo motivo rileva che l’eccezione di incompetenza territoriale dei Tribunale di Modica in favore di quello di Ragusa era stata formulata all’udienza di prima trattazione del 3.3.2009, e quindi tempestivamente, differentemente da quanto argomentato dalla Corte d’appello, che aveva disatteso l’eccezione solo con tale infondato rilievo. Nel merito della stessa, osserva che il Tribunale avrebbe errato nell’interpretare l’articolo 1182 del codice civile, perché al momento della determinazione della convenzione (allegato al decreto di omologazione del Tribunale) era stata indicata la città di Ragusa come luogo di dimora della coniuge.
Il secondo motivo enuncia deduzioni per l’insussistenza dello stato di bisogno della donna, nonché della stessa minore alla quale l’imputato non avrebbe fatto mancare nulla. Il ricorrente ripropone la tesi difensiva già indicata nell’atto d’appello secondo la quale egli avrebbe corrisposto tutto ciò che in concreto avrebbe potuto compatibilmente con la precarietà dell’attività lavorativa svolta, pure con regalie varie. Su tali aspetti sarebbe mancata motivazione da parte della Corte d’appello.

Ragioni della decisione

2. Il ricorso va rigettato.
Errata la risposta della Corte d’appello (essendo effettivamente tempestiva l’eccezione di incompetenza territoriale (v. ordinanza ud. 3.3.2008 p. 22 atti Tribunale), la censura è tuttavia infondata in diritto (il che può essere con immediatezza rilevato da questa Corte di legittimità). L’ordinanza impugnata attesta che è in Pozzallo l’”effettiva dimora” della moglie separata: è un’indicazione in fatto, specifica, che, da un lato, non è stata contrastata espressamente nel primo motivo d’appello (che ha invece svolto il diverso tema dell’allocazione della casa coniugale e della dimora dei coniugi, palesemente irrilevante in questa sede); dall’altro, applica correttamente la giurisprudenza di questa Corte suprema, secondo la quale proprio «il luogo dell’effettiva dimora dell’avente diritto è quello dove si consuma il reato ascritto» (Sez. 6, sent. 27117/2011), che qui si condivide e conferma.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Il Tribunale aveva articolatamente argomentato la sussistenza degli elementi costitutivi dei contestato reato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, in ordine non solo alla mancata continuativa sufficiente corresponsione di quanto dovuto, ma pure allo stato di bisogno, proprio e della figlia minore, che tale omissione aveva determinato (prima e seconda pagina della motivazione del Tribunale), spiegando in particolare (terza pagina) l’irrilevanza, sotto tale aspetto, degli occasionali versamenti periodici e delle altrettanto occasionali regalie in favore della figlia. Il Tribunale aveva poi espressamente escluso la sussistenza di prova di uno stato di vera e propria indigenza economica dell’imputato che impedisse in assoluto l’adempimento costante, pur parziale, dell’obbligazione.
La Corte d’appello ha confermato anche l’apprezzamento di merito del primo Giudice su tale punto, giudicando, sia pure in termini sostanzialmente assertivi, inconsistenti e generiche le rinnovate affermazioni difensive ad esso relative.
Il ricorso, al tempo stesso:
– sollecita, in termini generici e richiamando aspetti già disattesi con motivazione specifica dai Giudici del merito (tra l’altro, intrinsecamente contraddittorie risultano l’affermazione di trovarsi in assoluta indigenza e la pretesa di computare nell’adempimento dell’obbligazione le discrezionali e occasionali regalie, per quanto prima osservato), una rilettura dell’aspetto afferente l’omessa corresponsione di contributi sufficienti ad escludere lo stato di bisogno: è censura di merito, diversa da quelle consentite in questa sede;
– richiama in termini del tutto generici, e senza l’osservanza dell’onere di autosufficienza, aspetti dell’istruttoria probatoria che già sono stati considerati inidonei a fondare una specifica prova idonea a sostenere l’assunto dell’assoluta impossibilità ad adempiere.
In diritto, deve essere ribadito il principio già affermato, tra le altre, nella sentenza n. 47035/2009 di questa Sezione, e con cui il ricorrente non si confronta, secondo cui «l’adempimento dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza non può che concretizzarsi con la messa a disposizione – continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze – dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una ‘gestione’ ordinata delle quotidiane esigenze di ‘sussistenza’ del minore; o, quantomeno, con la contribuzione autonoma ma in accordo, nei suoi contenuti, con il genitore affidatario».
Infatti, i contributi economici materiali che, pur comportando impegno di risorse a vantaggio mediato del minore, non siano armonici al coordinamento delle sue esigenze primarie, non sono idonei all’adempimento dell’obbligo: si pensi a spese, da parte del genitore non affidatario, voluttuarie e comunque superflue o non indispensabili, pur in favore del minore (come le regalie invocate nella prospettazione difensiva), che intervengano in presenza di difficoltà, da parte del genitore affidatario, nell’assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie: vitto adeguato, alloggio confortevole, scuola, sanità. E’ indubbio che tali esigenze primarie, perché tali, debbono essere assolte prioritariamente, sicchè ogni regalia occasionale da parte del genitore obbligato che si ponga, come nella fattispecie ricostruita dai Giudici del merito, in alternativa alla regolare contribuzione per concorrere, per la propria parte, a sollevare il minore dalle naturali permanenti esigenze di sostentamento, è assolutamente irrilevante.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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