Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 19 gennaio 2015, n. 2334 Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 19 dicembre 2013 il Tribunale di Torino, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di accertamento del diritto di credito presentata in base agli artt. 1 comma 199 della legge 24 dicembre 2012, n....
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 gennaio 2015, n. 5. Siccome non è stata ancora esercitata, la delega al Governo (contenuta nella L. 67/2014) volta ad abrogare, rendendolo un illecito amministrativo, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano, non è idonea a scriminare le condotte che dunque restano sanzionabili
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 5 gennaio 2015, n. 5 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. DI TOMASSI Mariastefan – rel. Consigliere Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. –...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 gennaio 2015, n. 253. La formulazione della richiesta applicativa di pena comporta l'implicita rinuncia delle parti a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli articoli 179 e 129 c.p.p., salve le sole ipotesi che si tratti di eccezioni attinenti alla stessa richiesta ex articolo 444 c.p.p. e al consenso prestato. Di conseguenza l'imputato che abbia chiesto e ottenuto l'applicazione della pena non puo' piu' dolersi della teorica irregolare trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento, trattandosi di una nullita' relativa dell'accordo sanzionatorio che non puo' essere dedotta dalla parte che vi ha dato o ha concorso a darvi causa, senza subirne alcun concreto ed attuale pregiudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 gennaio 2015, n. 253 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Presidente Dott. PAOLONI Giacomo – rel. Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 gennaio 2015, n. 60. Integra il reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera a), la violazione delle distanze minime previste dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 gennaio 2015, n. 60 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. MENGONI...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 20 gennaio 2015, n. 2447. I dati indicati nelle pubblicazioni dall'imputato, vale a dire i nomi propri dei genitori e l'iniziale del nome del bambino, non sono elementi idonei a consentire l'individuazione, immediata e precisa del soggetto. Anche se il reato previsto e punito dall'art. 734 bis c.p. non richiede, ai fini della punibilità del divulgante, l'indicazione contestuale di tutti gli elementi anagrafici, le informazioni fornite dall'imputato, come correttamente rilevato dai giudici di appello, non integrano il concetto di generalità richiesto dalla norma e, soprattutto non costituiscono dati idonei in concreto a risalire ad una sicura identificazione.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 2447 Ritenuto in fatto C.C. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino, Sezione distaccata di Sora, per rispondere dei seguenti reati: capo a) reato di cui all’art. 684 c.p. in relazione agli artt. 114 comma 2, 4 e 7...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 159. L'elemento che differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga sta nella circostanza che mentre il rinnovo presuppone una rinegoziazione delle condizioni, la proroga si riduce soltanto ad un mero differimento temporale. Di fronte all'approvazione di una proroga di un contratto ritenuta dal privato non corrispondente all'offerta presentata, questi ha piena libertà di rifiutare la prestazione e cessare il servizio, né l'Amministrazione potrebbe avvalersi di strumenti coercitivi per imporgli la prosecuzione, se non il condizionamento, di natura esclusivamente economica, verso la sottoscrizione del nuovo contratto, che, tuttavia, rientra nella dialettica procedimentale tra stazione appaltante e prestatore di servizi, e non si traduce in un vizio di legittimità dell'azione amministrativa.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 159 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5207 del 2014, proposto da: Pl. S.p.a., rappresentata e difeso dall’avv. Fa.Da., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 161. In materia di trasferimento nell'ambito del pubblico impiego, il beneficio dell'assegnazione temporanea previsto dall'art. 42 bis, D.Lgs. n. 151 del 2001 deve ritenersi applicabile anche al personale non contrattualizzato ed al trasferimento tra sedi della stessa Amministrazione. In tale contesto, ai fini del diniego di trasferimento per asserita mancanza di posti disponibili nella sede richiesta spetta unicamente all'Amministrazione che opponga il predetto diniego.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 161 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 7702 del 2014, proposto da: Ministero dell’Interno, rappresentato...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 gennaio 2015, n. 640. La tassatività dell’elencazione degli atti impugnabili nel contenzioso tributario non va riferita tanto ai singoli atti nominativamente indicati, ma piuttosto all’individuazione di "categorie" di atti, considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 16 gennaio 2015, n. 640 Svolgimento del processo P.A. impugnò davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Trento una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per conto dell’Agenzia delle dogane per il recupero della sauna – definita nella stessa cartella “Dogane, IVA relativa alle importazioni”...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2015, n. 3. L'errore di fatto che puo' dare luogo alla revocazione di una sentenza consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verita' risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto la cui verita' e' inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito; il suddetto errore inoltre non puo' riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilita' sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa, senza necessita' di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 gennaio 2015, n. 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. DORONZO Adriana...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 gennaio 2015, n. 709. L'art. 366 cod. proc. civ., comma 2 (nel testo introdotto dalla L. n. 183/2011, applicabile ratione temporis trattandosi di ricorso notificato il 24 Luglio 2014) stabilisce che "se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione". Da quest'ultima disposizione si evince che la possibilità della notificazione di atti presso la cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte del ricorrente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, mentre ove questo secondo requisito sussista (come nel caso di specie), si deve ritenere che invece il destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la cancelleria della Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma telematica.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 gennaio 2015, n. 709 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta infondatezza del ricorso e ha concluso per il suo rigetto. Il ricorso è stato fissato...