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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 gennaio 2015, n. 167. La tutela nei confronti degli atti con i quali l'Amministrazione definisce scelte discrezionali spetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo. La circostanza ricorre nell'ipotesi in cui a seguito della formazione di diverse graduatorie per l'accesso alla posizione messa a concorso e dell'utilizzo delle suddette graduatorie per la individuazione dei vincitori ai quali conferire il relativo livello professionale, al fine di coprire ulteriori posti successivamente resisi disponibili, l'Amministrazione abbia deciso di assumere con precedenza i candidati in servizio al suo interno a tempo determinato, a qualunque graduatoria appartenessero. Nella descritta ipotesi, la scelta affrontata dall'Amministrazione non incide, se non mediatamente, sul diritto di quanti sono collocati in una graduatoria di concorso all'assunzione, in sede di prima applicazione della graduatoria stessa o per via di scorrimento, ma trattasi di scelta di natura discrezionale, la quale si colloca su un piano differente dal semplice utilizzo della graduatoria concorsuale ed ha, invece, contenuto organizzativo. Ne consegue che la posizione di quanti sono interessati a tale scelta, e segnatamente dei candidati al concorso di accesso, dichiarati idonei non vincitori, ha natura di interesse legittimo, la cui tutela spetta, dunque, al Giudice amministrativo

Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 gennaio 2015, n. 167 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 843 del 2014, proposto dalla signora Cl.Co., rappresentata e difesa dagli avvocati Pa.Bo. ed Er.La.,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 gennaio 2015, n. 1148. Ove la controversia sia stata trattata in primo grado con rito ordinario in luogo di quello del lavoro, al quale è assoggettata, debbono essere seguite le forme ordinarie anche per la proposizione dell'appello e dell'eventuale appello incidentale; pertanto, l’appello va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio dell'ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  22 gennaio 2015, n. 1148 Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da L.V.M. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, con la quale era stata accertata l’intervenuta risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del...