Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 10 dicembre 2015, n. 24935 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. GHINOY Paola...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 dicembre 2015, n. 24975. Il curatore del fallimento del promittente venditore non può sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell’art. 72 L.F., con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 dicembre 2015, n. 24975 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. PICARONI...
Corte di Cassazione, sentenza 11 dicembre 2015, n. 2502
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 dicembre 2015, n. 25027 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. ABETE...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 gennaio 2016, n. 40. In tema di di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di esposizione dei lavoratori ad agenti tossici e dalla morte e lesioni di più persone. Quanto alla sanzione edittale di riferimento, non è possibile distinguere tra le norme poste a tutela del lavoro quelle di prevenzione degli infortuni e quelle che tutelano la salute, avendo molte disposizioni il duplice scopo di salvaguardare i lavoratori sia dal rischio di infortuni sia da malattie professionali. Del resto, le leggi più recenti in materia non distinguono, già nel titolo, tra la tutela dagli infortuni e la salute, in tal modo riconducendole al concetto unitario di normativa a tutela dei lavoratori. Inoltre, se l’evento morte è previsto dall’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., non può ritenersi ragionevole non equiparare gli infortuni sul lavoro, della più disparata eziologia, idonei a cagionare il decesso del lavoratore, alla malattia professionale che, sebbene analogamente originata dalla prestazione di lavoro, conduce ugualmente alla morte, benché dopo un lasso di tempo più lungo e che, dunque, dev’essere ricompresa nel concetto stesso di infortunio sul lavoro, rappresentando le alternative indicazioni di cui alle sopra richiamate norme, specificazioni meramente illustrative ad abundantiam. Quindi, la terminologia adoperata negli artt. 589 e 590 cod. pen. è riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza dei lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 gennaio 2016, n. 40 Ritenuto in fatto 1. II Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 9/04/2015 ai sensi dell’art.425 cod.proc.pen., ha dichiarato non doversi procedere, con riguardo a cinque capi d’imputazione per intervenuta prescrizione dei reato, nei confronti di...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 7 gennaio 2016, n. 155. È legittima la confisca di un fabbricato costruito su un terreno sottoposto a sequestro e poi a confisca, ancorché non menzionato nell’originario provvedimento di sequestro e nel successivo provvedimento di confisca, in quanto, in virtù del principio di accessione, i beni costruiti sul fondo appartengono al relativo proprietario, con la conseguenza che l’edificazione di un nuovo fabbricato resta automaticamente esposta alla misura patrimoniale che colpisce il bene principale, senza che ciò comporti alcun peggioramento della misura in atto. Nel procedimento di prevenzione, non viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, ritenere sussistente la pericolosità generica in luogo di quella qualificata originariamente ipotizzata, purché sugli elementi fattuali fondanti la decisione sia stato garantito il contraddittorio
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 7 gennaio 2016, n. 155 Ritenuto in fatto 1. M.F. , Mo.Ag. , M.G. , M.I.A. , M.G.L. , M.S.C. propongono ricorso per cassazione contro l’ordinanza della Corte di appello di Lecce del 7 marzo 2015, con la quale è stato rigettato l’appello contro il decreto del tribunale...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7 gennaio 2016, n. 98. Ai sensi del quale la modificazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p., introdotta dalla legge n. 46/2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l’introduzione, nella motivazione, di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valu-tazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali. Da ciò consegue che gli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” menzionati dal testo vigente dell’art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. Ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato, sempre che non emergano elementi idonei a sostanziare la ragionevolezza del dubbio in ordine alla responsabilità dell’imputato: evenienza plausibilmente del tutto esclusa nel caso di specie.
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 7 gennaio 2016, n. 98 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 13/12/2011, la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione in data 10/3/2011 con la quale il Tribunale di Genova ha condannato V.M. alla pena di giustizia, in relazione ai reati di violenza sessuale,...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 gennaio 2016, n. 553. A norma dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., “Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa”. Dal testo normativo, dai lavori preparatori e dalla qualificazione dei presupposti autorizzativi in termini di “indispensabilità” e di “assolutezza”, emerge che la valutazione del giudice da compiere ai fini della concessione dell’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione ex art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri di particolare rigore, di cui il giudice deve dare conto nella motivazione dei relativo provvedimento
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 gennaio 2016, n. 553 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 maggio 2015, il Tribunale di Bologna, investito dei ricorso ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza della Corte d’appello del capoluogo emiliano del 14 aprile 2015, con la quale veniva respinta l’istanza,...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 gennaio 2016, n. 21. La giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l’uno con effetto immediato e l’altro con preavviso. E se ciò in generale abilita il giudice a convertire (rectius, valutare) un licenziamento per giusta causa in termini di licenziamento per giustificato motivo soggettivo senza che ciò comporti violazione dell’art. 112 c.p.c. (fermo restando il principio dell’immutabilità della contestazione e persistendo la volontà del datore di risolvere il rapporto), dal momento che nelle più ampie pretese economiche collegate dal lavoratore all’annullamento dei licenziamento ritenuto ingiustificato ben può ritenersi compresa quella di minore entità derivante da un licenziamento che, pur qualificandosi come giustificato, preveda il diritto dei lavoratore al preavviso, il carattere meramente qualificatorio della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo comporta che, ove il datore di lavoro impugni globalmente la sentenza di primo grado che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, nella sua domanda al giudice d’appello di dichiarare la legittimità della risoluzione del rapporto per giusta causa deve ritenersi compresa la minor domanda di dichiarare la risoluzione dello stesso rapporto per la sussistenza di giustificato motivo soggettivo
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 gennaio 2016, n. 21 Fatto Con sentenza depositata il 21.11.2013, la Corte d’appello di Torino confermava la statuizione di prime cure che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla s.r.l. Fratelli C. a R.L. e condannato la società appellante a reintegrare la lavoratrice nel proprio posto di...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 gennaio 2016, n. 20. In tema d’intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, è fatta salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180, primo comma, cod. civ., e quindi anche di quelli effettuati dal datore di lavoro apparente, la cui conseguente responsabilità per il pagamento dei contributi previdenziali, che si aggiunge in via autonoma a quella del datore di lavoro effettivo in dipendenza dell’apparenza del diritto e dell’affidamento dei terzi di buona fede, non può tuttavia derogare al principio che l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 gennaio 2016, n. 20 Svolgimento del processo 1. La A. s.r.l., in persona dell’amministratore unico F.A. , ha adito il Tribunale di Novara per chiedere che si accertasse l’insussistenza del credito di Euro 36.688,00 vantato dall’Inps nei suoi confronti in conseguenza del verbale del 7/12/2002, con cui...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 60. L’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte. E’ consentito all’opponente, allorché sia stato il creditore a scegliere il rito ordinario e le forme del procedimento monitorio, di seguire integralmente il rito ordinario, anche in relazione ai termini per proporre opposizione, fanno riferimento ad alcune ipotesi particolari, non assimilabili al caso di specie, in cui la scelta del rito ordinario da parte del creditore richiedente il ricorso si sia tradotta non solo e non tanto nella mancata indicazione della materia richiedente un rito speciale nel ricorso ma nella scelta processuale di richiedere l’emissione del ricorso per decreto ingiuntivo al giudice che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie anziché al giudice funzionalmente competente
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 60 In fatto e in diritto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “- L. s.a.s. di B.F. , F. e Fr. , e L.F. ottenevano un decreto ingiuntivo nei confronti della C.C. e C. s.a.s. di C.C. , avverso il quale la...
