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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 5 gennaio 2016, n. 40

Ritenuto in fatto

1. II Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 9/04/2015 ai sensi dell’art.425 cod.proc.pen., ha dichiarato non doversi procedere, con riguardo a cinque capi d’imputazione per intervenuta prescrizione dei reato, nei confronti di L.L., C.G. e C.A., imputati per una serie di reati tutti riconducibili a fatti riguardanti malattie professionali verificatesi per esposizione ad amianto nello stabilimento palermitano della Fincantieri – Cantieri Navali Italiani s.p.a. In particolare, le imputazioni riguardavano 43 casi di omicidio colposo e 19 casi di lesioni personali colpose gravi o gravissime derivanti dall’esposizione all’amianto patita dalle vittime in ambiente lavorativo negli anni in cui il Cantiere Navale di Palermo era stato diretto dagli imputati L. (dall’1.7.1979 al 15.10.1982), C. (dal 15.10.1984 ai 30.11.1988) e C.A. (dall’1.12.1988).
2. Propongono ricorso per cassazione, a mezzo di procuratore speciale, le parti civili Alfano Girolama, Punzina Lidia, Punzina Evelise, in proprio e quali eredi di Punzina Salvatore, censurando la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.157 cod. pen. in combinato disposto con I’art.589, commi 1,2 e 4, cod. pen. I ricorrenti deducono che, erroneamente, il Giudice dell’Udienza Preliminare ha ritenuto decorso il termine massimo di prescrizione del reato contestato al capo n.16), posto che tale termine, decorrente dalla data del decesso del lavoratore (1 ottobre 2004), non poteva essere inferiore a 15 anni. Con atto depositato il 9/10/2014, infatti, il capo d’imputazione era stato modificato contestando agli imputati anche la violazione dell’art.589, comma 4, cod. pen. ed, applicando la disciplina previgente in quanto più favorevole, il termine non poteva essere inferiore a 15 anni.

Considerato in diritto

1. II ricorso è fondatamente proposto.
2. Ai fini dei vaglio di ammissibilità, deve precisarsi che i ricorrenti sono legittimati a proporre impugnazione nella veste di familiari di persona deceduta a causa dei reato per il quale è processo, secondo l’espressa previsione dell’art.90,, comma 3, cod.proc.pen.
3. II reato contestato, ossia il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di esposizione dei lavoratori ad agenti tossici e dalla morte e lesioni di più persone, si è consumato in data 1/10/2004, ossia alla data in cui il lavoratore è deceduto, essendo tale il momento in cui si è verificata l’evento lesivo contemplato dall’art.589 cod. pen.
4. Quanto alla sanzione edittale di riferimento, non è possibile distinguere tra le norme poste a tutela del lavoro quelle di prevenzione degli infortuni e quelle che tutelano la salute, avendo molte disposizioni il duplice scopo di salvaguardare i lavoratori sia dal rischio di infortuni sia da malattie professionali. Del resto, le leggi più recenti in materia non distinguono, già nel titolo, tra la tutela dagli infortuni e la salute, in tal modo riconducendole al concetto unitario di normativa a tutela dei lavoratori. Inoltre, se l’evento morte è previsto dall’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., non può ritenersi ragionevole non equiparare gli infortuni sul lavoro, della più disparata eziologia, idonei a cagionare il decesso del lavoratore, alla malattia professionale che, sebbene analogamente originata dalla prestazione di lavoro, conduce ugualmente alla morte, benché dopo un lasso di tempo più lungo e che, dunque, dev’essere ricompresa nel concetto stesso di infortunio sul lavoro, rappresentando le alternative indicazioni di cui alle sopra richiamate norme, specificazioni meramente illustrative ad abundantiam. Quindi, la terminologia adoperata negli artt. 589 e 590 cod. pen. è riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza dei lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi (Sez. 4, n. 8641 del 11/02/2010, Truzzi, Rv. 246423; Sez. 4, n. 37666 del 02/07/2004, Gattoni, Rv. 229151; Sez. 4, n. 14199 del 25/05/1990, Cosenza, Rv. 185563; Sez. 4, n. 1146 del 30/11/1984, dep.1985, Mungo, Rv. 167681).
5. Con riguardo alla disciplina dei tempo necessario a prescrivere, l’art.157, comma 1, n.2 cgd.p n. n vigo dei fatto prevedeva, in relazione alla pena edittale stabila alla data del fatto dall’art.589, camma 2, cod.pen., un termine di dieci anni e l’allora vigente art.160 cod.pen. stabiliva in quindici anni (aumento della metà del termine a prescrivere) il tempo massimo di prolungamento di tale termine per gli atti interruttivi. Successivamente, è intervenuta la legge 5 dicembre 2005, n. 251, entrata in vigore l’8/12/2005, che, tra l’altro, ha apportato modifiche agli artt.157, 160 e 161 cod.pen. I termini prescrizionali previsti dalla citata legge in relazione al reato qui addebitato agli imputati, risultano più favorevoli per gli imputati stessi rispetto a quelli previsti dal previgente art. 157 cod.pen., posto che il termine a prescrivere di cinque anni dovrebbe essere raddoppiato, per il delitto di cui all’art.589, comma 2, cod.pen., a norma dell’art.157, comma 6, cod.pen. ma può essere prolungato, a norma dell’art.161 cod.pen., sino al decorso di un tempo pari ad un quarto dei tempo necessario a prescrivere per gli atti interruttivi.
6. Ne deriva che, in ogni caso, alla data in cui è stata emessa la sentenza impugnata, nella quale si fa peraltro esclusivo riferimento al termine di prescrizione del reato di lesioni colpose, il delitto contestato non era prescritto e che la sentenza deve essere annullata senza rinvio. All’annullamento del provvedimento che ha definito il giudizio segue la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.

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