Il concetto di interclusione totale va ricostruito con riferimento al collegamento esistente tra il fondo e la pubblica via, a prescindere dalle forme di passaggio e dalla dimensione dei veicoli. Eventuali esigenze abitative connesse ai valori della persona rilevano semmai nel bilanciamento di interessi che filtra nell’apprezzamento dei bisogni del fondo ai sensi dell’interpretazione evolutiva dell’articolo 1052 c.c.

Ordinanza 9 gennaio 2018, n. 289
Data udienza 12 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23489/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 12961/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 23/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Oggetto della controversia e’ l’esistenza del diritto reale di servitu’ o la sussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitu’ coattiva su un piccolo slargo in cui si snoda la strada comunale in Loc. (OMISSIS), davanti al quale, da un lato, sono posizionati i garage delle abitazioni di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS) e, dall’altro lato, il fabbricato di proprieta’ di (OMISSIS).
1.1) Il travagliato iter processuale ha avuto inizio con l’esperimento dell’azione di manutenzione da parte dei (OMISSIS) davanti al Pretore di Spoleto concluso con ordinanza del 10.8.1996, n. 380 di accoglimento delle richieste possessorie.
1.2) Instaurato il giudizio di “merito petitorio”, il Pretore, con sentenza n. 96/1999, rigettava tutte le domande dei (OMISSIS), relative, in via principale, all’accertamento del diritto di godere e servirsi della corte in questione o per presunzione di demanialita’ o in forza di assoggettamento ad uso pubblico da oltre un ventennio e, in via subordinata, alla costituzione della servitu’ coattiva a favore dei fondi di loro proprieta’. Viceversa, il Pretore adito accoglieva la domanda riconvenzionale del (OMISSIS), negando ogni diritto di utilizzo dello spazio da parte degli attori.
1.3) A seguito dell’appello dei (OMISSIS), il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 79/2000, in riforma del provvedimento impugnato, dichiarava l’esistenza di una servitu’ di pubblico transito, permettendo il passaggio anche con mezzi meccanici sullo spiazzo.
1.4) Il (OMISSIS) spiegava ricorso per cassazione, a cui resistevano i (OMISSIS), proponendo, a loro volta, ricorso incidentale condizionato. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10772/2003, accoglieva il ricorso principale; dichiarava inammissibile il ricorso incidentale; cassava la sentenza rinviando alla Corte d’Appello di Perugia.

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