Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 9 gennaio 2018, n. 289. Servitù: il concetto di interclusione totale

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La ratio decidendi si incentrava sul rilievo per il quale, ai fini di una servitu’ di pubblico transito, non e’ sufficiente la mera idoneita’ oggettiva del bene a soddisfare l’interesse pubblico all’esercizio della servitu’, senza alcuna indagine sul concreto utilizzo da parte della collettivita’ per il tempo necessario all’usucapione.
1.5) La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 269/2009, accoglieva la domanda degli attori di costituzione di una servitu’ coattiva di passaggio a servizio dei garage di loro proprieta’ e di pertinenza delle loro abitazioni, sullo spiazzo di proprieta’ del (OMISSIS), determinando l’indennita’ a lui spettante in Euro 5.000,00.
Ai fini della costituzione della servitu’ coattiva, la Corte territoriale applicava analogicamente l’articolo 1051 c.c., comma 3, per l’ampliamento di servitu’ preesistente per il transito di veicoli anche a trazione meccanica. Cio’, sul presupposto che “i garage devono essere ritenuti come fondi assolutamente interciusi relativamente (alla) forma di passaggio” mediante autovettura, giacche’ “e’ del tutto impossibile (e non semplicemente inadatto o insufficiente) l’accesso con autovetture dalla via pubblica ai garage degli attori (e viceversa) senza attraversare lo spiazzo del (OMISSIS) per cui e’ causa”.
2) Oggetto di ricorso per revocazione e’, oggi, la sentenza n. 12961/2015, emessa il 14.5.2015 e depositata il 23.6.2015, della Seconda Sezione civile, con cui la Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal (OMISSIS) contro la sentenza del 2009 ha accolto i primi tre motivi, ha ritenuto assorbito il quarto motivo e ha respinto il ricorso incidentale proposto dai (OMISSIS).
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, poiche’ ha considerato contraddittoria l’interpretazione della nozione di interclusione totale effettuata dalla Corte d’Appello di Perugia: il concetto di interclusione totale appare logicamente incompatibile con l’esistenza di un accesso alla via pubblica, “anche se tale comunicazione non sarebbe possibile a qualunque veicolo essendo inibita ai veicoli di piu’ ampie dimensioni”. Ha considerato, pertanto, inapplicabile l’articolo 1051 c.c..
L’intimato si e’ difeso con controricorso.
Il consigliere relatore ha avviato la trattazione con rito camerale, proponendo l’inammissibilita’ del ricorso.
2.1.) Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c., in cui, oltre a ribadire gli argomenti svolti in sede di ricorso a sostegno della revocazione, chiede di rinviare a nuovo ruolo, in ragione del rinvio all’udienza del 14.9.2017 per la precisazione delle conclusioni del giudizio con RgN. 5622/2015 di riassunzione innanzi alla Corte d’Appello di Roma.
Sulla richiesta di rinvio va preliminarmente rilevato che l’esito del giudizio incardinato innanzi alla Corte d’Appello di Roma e’ irrilevante, attesa la non incidenza sulla questione sollevata con la revocazione.
3) L’errore di fatto che nel ricorso ex articolo 391 bis c.p.c., viene attribuito alla sentenza e’ di aver travisato le affermazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello di Perugia circa l’interclusione del fondo.
Si tratterrebbe, secondo il ricorrente, di una “svista” apprezzabile come errore di fatto, poiche’ la Corte di Cassazione avrebbe fondato la sua decisione in forza di una supposta distinzione tra veicoli di grandi dimensioni e di piccole dimensioni.
In particolare, la Corte avrebbe desunto erroneamente dalla sentenza della Corte d’Appello di Perugia che lo slargo de qua “servirebbe soltanto per consentire ai veicoli di piu’ grande dimensione di fare la “necessaria manovra” per l’accesso nei garage e per l’uscita dagli stessi”, con la conseguenza che, su tali basi, si e’ ritenuto erroneamente ossimorico il ragionamento della Corte d’Appello che ha dichiarato totalmente interclusi i fondi.
Tanto emergerebbe dal tenore letterale della medesima sentenza della Corte territoriale, laddove l’interclusione totale e’ ragguagliata “a misura” sulla forma di passaggio tramite autovettura, senza distinzioni di sorta sulla grandezza dei veicoli.
4) Parte resistente controdeduce che il riferimento ai veicoli di piu’ grandi dimensioni vada inteso come un mero rafforzativo al principio di diritto espresso e che non si ravvisa alcun errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, la quale, piuttosto, appuntava la decisione sul carattere assoluto e totale dell’interclusione.
5) Il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.

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