La massima:
La causa di non punibilità non copre reati diversi posti in essere dai responsabili del delitto (presupposto) di riciclaggio ossia il delitto di appropriazione indebita.
Sentenza 9 gennaio 2018, n. 272
Data udienza 5 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di ROMA in data 26/05/2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Perelli S., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni del difensore, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26.05.2017, depositata in data 29.05.2017, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l’appello cautelare presentato nell’interesse degli indagati (OMISSIS) e (OMISSIS) in data 2.03.2017 avverso il rigetto dell’istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex articolo 240 c.p., comma 1, disposto dal GIP/tribunale di Roma sulle quote della (OMISSIS) s.r.l. di proprieta’ dei fratelli (OMISSIS).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia degli indagati, iscritto all’Albo speciale ex articolo 613 c.p.p., deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), sotto il profilo della violazione dell’articolo 321 c.p.p. e articolo 240 c.p., comma 1, nonche’ il vizio di motivazione apparente.
segue pagina successiva in calce all’articolo
[….]
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