Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 272. La causa di non punibilità non copre reati diversi posti in essere dai responsabili del delitto (presupposto) di riciclaggio


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E’ dunque evidente dalla esposta motivazione della decisione di questa Corte, seppur incidentalmente enunciata in relazione alla posizione (OMISSIS), che la condotta degli attuali indagati fosse gia’ stata esattamente qualificata e ritenuta, sulla base degli elementi valutati dal tribunale, come integrante gli estremi del delitto contestato di appropriazione indebita nei termini oggetto di contestazione da parte dell’accusa, ed in relazione al quale e’ stato disposto il sequestro delle quote societarie di cui e’ stata invano richiesta la revoca. Da tale giudizio non vede quindi motivo di doversi discostare questo Collegio, donde corretto e’ quanto argomentato dal tribunale circa la questione della persistente configurabilita’ del fumus.
7. Non ha pregio, inoltre, l’ulteriore doglianza difensiva, secondo cui mantenere il sequestro preventivo delle quote della (OMISSIS) s.r.l. in funzione di confisca con riferimento al delitto di appropriazione indebita (rispetto alla quale la cessione delle quote non puo’ aver avuto nessuna funzione strumentale essendosi essa consumata in epoca anteriore), a fronte dell’incidenza che la procedura di “volontaria collaborazione” ha esplicato nei confronti del reato di riciclaggio, equivarrebbe a consentire il sequestro per equivalente del profitto di quel reato, in mancanza di una specifica previsione normativa che lo consenta.
La censura e’ infondata. Ed infatti, sul punto i giudici del riesame motivano argomentando nel senso che le somme oggetto del contestato riciclaggio di cui risponde il (OMISSIS) e rispetto al quale e’ stato disposto il sequestro delle quote oggetto dell’attuale impugnazione ex articolo 321 c.p.p., comma 2 e articolo 240 c.p., comma 1, non sono costituite esclusivamente dai proventi degli illeciti oggetto della voluntary disclosure, ma attengono anche al profitto dell’appropriazione indebita (del cui fumus, come detto, non puo’ piu’ discutersi in questa sede per le ragioni supra evidenziate), a cio’ aggiungendosi, come evidenziato dal tribunale, che la documentazione difensiva attesti la definizione della procedura di collaborazione volontaria solo in relazione a parte delle somme oggetto dei reati tributari sub c) e d), somme che non riguardano tutte le annualita’ contestate.
Orbene – in disparte la generica contestazione difensiva secondo cui cio’ determinerebbe un’ingiustificata duplicazione di misure cautelari per la stessa fattispecie (poiche’, si afferma, per il profitto non dichiarato al Fisco dell’appropriazione indebita il PM avrebbe gia’ proceduto al sequestro tributario per equivalente ex articolo 322-ter c.p.p. su beni e conti degli attuali indagati), duplicazione di cui non v’e’ traccia nel provvedimento impugnato, ne’ tra gli atti compulsabili da parte di questa Corte nell’incidente cautelare di legittimita’ ex articolo 325 c.p.p. – la doglianza difensiva contrasta con la stessa ragione fondante il provvedimento di sequestro preventivo delle quote societarie, sottoposte alla misura cautelare reale in quanto passibili di confisca facoltativa ex articolo 240 c.p., comma 1, norma che prevede l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato (nella specie, secondo l’accusa, il reato di appropriazione indebita di oltre 710.000,00 Euro, commesso in danno della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l.), somme poi impiegate per l’operazione di capitalizzazione della (OMISSIS) s.r.l..
E’, quindi, evidente che – esclusa la possibilita’ di poter prospettare a questa Corte, nella fase incidentale cautelare di legittimita’, una diversa ricostruzione dei fatti basata su non meglio precisati atti di indagine (Agenzia delle Entrate; Guardia di Finanza), onde sostenere che mantenere il sequestro preventivo delle quote della (OMISSIS) s.r.l. in funzione di confisca con riferimento al delitto di appropriazione indebita (rispetto alla quale la cessione delle quote non puo’ aver avuto nessuna funzione strumentale essendosi essa consumata in epoca anteriore) -, allo stato, tenuto conto dei limiti del sindacato di questa Corte, non puo’ dubitarsi della legittimita’ del mantenimento in sequestro delle quote suscettibili di confisca facoltativa in relazione al delitto di cui all’articolo 646 c.p. in quanto beni che servirono o furono destinati a commettere il reato nei termini evidenziati.
8. Quanto all’incidenza “indiretta” che la procedura della voluntary disclosure (operata, si noti, dai due indagati) avrebbe avuto sul delitto appropriativo ex articolo 646 c.p., deve ricordarsi che l’adesione alla “collaborazione volontaria” o “voluntary disclosure” (estera) – procedura introdotta dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186 (in vigore dall’1.1.2015) – determina l’esclusione della punibilita’ per i seguenti reati tributari ex D.lgs. n. 74 del 2000: a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2); b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3); c) dichiarazione infedele (articolo 4); d) dichiarazione omessa (articolo 5); e) omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis); f) omesso versamento IVA (articolo 10-ter). Se commesse in relazione ai delitti tributari “coperti”, inoltre, e’ altresi’ esclusa la punibilita’ delle condotte previste dagli articoli: a) articolo 648-bis c.p. (riciclaggio); b) articolo 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilita’ di provenienza illecita).
Sul punto, i ricorrenti hanno sostenuto che, a seguito della definizione di tale procedura ne discenderebbe la decadenza del sequestro disposto sulle quote della (OMISSIS) s.r.l., sotto il profilo dell’estensione oggettiva, essendo stato il predetto sequestro disposto sul presupposto cautelare, ritenuto non piu’ attuale, che la societa’ sia servita quale veicolo per le reintroduzione nei modi e nei termini descritti al capo a) dei capitali dall’estero, poi rientranti nella piena disponibilita’ dei fratelli (OMISSIS) con modalita’ idonee a reciderne o, comunque, ad ottunderne la riferibilita’ alle condotte illecite da cui erano stati generati, come si legge nel decreto di sequestro preventivo 4.01.2016.
La censura non puo’ essere proposta in questa sede, in quanto incompatibile con la natura della fase incidentale cautelare di legittimita’. Ed infatti, l’apprezzamento della invocata estensione “oggettiva” della procedura di collaborazione volontaria ad un reato diverso da quelli tassativamente previsti, presuppone certamente una valutazione giuridica che ha, tuttavia, come indefettibile presupposto, un apprezzamento di merito che e’ incompatibile con la procedura indicata dall’articolo 325 c.p.p.. Non deve, infatti, essere dimenticato che la previsione di cui alla L. 15 dicembre 2014, n. 186 e’ relativa ad una causa di non punibilita’ i cui effetti “diretti” sono espressamente limitati dal legislatore a determinate fattispecie penali tributarie (oltre che ai gia’ richiamati reati di cui agli articoli 648-bis c.p. e 648-ter c.p.), tra cui non rientra il reato di appropriazione indebita.

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