Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 272. La causa di non punibilità non copre reati diversi posti in essere dai responsabili del delitto (presupposto) di riciclaggio


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La verifica, pertanto, dell’estensione “oggettiva” ed indiretta anche a tale delitto per quanto qui di interesse, ai fini del mantenimento della cautela reale sulle quote societarie suscettibili di confisca facoltativa – della predetta causa di non punibilita’ e’ questione che esula dall’ambito del giudizio di legittimita’ sulla decisione di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, perche’ attinente al merito (presupponendo evidentemente, secondo la prospettazione difensiva, l’analisi della documentazione attinente alle operazioni di ristrutturazione del gruppo aziendale descritta nella relazione del c.t. dott. (OMISSIS), e della connessa operazione di rientro dei capitali detenuti all’estero), laddove il controllo di legittimita’ e’ limitato alle ragioni giustificatrici della misura adottata. In ogni caso, osserva il Collegio, la tesi dell’estensione oggettiva indiretta della causa di non punibilita’ sulla misura cautelare disposta per il delitto appropriativo, sembrerebbe contrastare con la stessa previsione normativa atteso che la legge prevede che l’esclusione della punibilita’ si estende anche ai soggetti – esterni alla procedura di collaborazione volontaria – che abbiano commesso o concorso a commettere i reati “coperti”. Ed infatti, in base alla L. n. 186 del 2014, articolo 1, comma 5, l’esclusione della punibilita’ prevista dal Decreto Legge n. 167 del 1990, articolo 5-quinquies, comma 1 opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.
Il legislatore ha in questo modo risolto il problema della natura delle coperture penali legate alla procedura di voluntary disclosure, attribuendo alle stesse una valenza oggettiva, ma limitandone gli effetti ai soli reati “coperti”, escludendo dunque che l’estensione della causa di non punibilita’ per reati diversi, come nel caso in esame, posti in essere da soggetti resisi responsabili del delitto presupposto del riciclaggio (quest’ultimo ascrivibile ad un terzo, come nel caso di specie), ossia il delitto di appropriazione indebita.
9. Il ricorso congiunto dev’essere dunque complessivamente rigettato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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