Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 272. La causa di non punibilità non copre reati diversi posti in essere dai responsabili del delitto (presupposto) di riciclaggio


[….]
segue pagina antecedente

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il congiunto ricorso e’ infondato.
4. Giova premettere, per migliore intelligibilita’ dell’impugnazione, quanto emerso dal provvedimento impugnato e dagli atti che ne costituiscono il presupposto: a) che gli attuali ricorrenti sono indagati del delitto di appropriazione indebita (articolo 646 c.p., capo b) nonche’ dei reati di dichiarazione infedele (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, capi c) e d), ma non anche del delitto di riciclaggio (articolo 648 bis c.p., capo a), quest’ultimo contestato al solo indagato (OMISSIS); b) che le quote della societa’ ( (OMISSIS) s.r.l.) riferibile agli attuali indagati, sono state sottoposte a sequestro preventivo in quanto passibili di confisca facoltativa ex articolo 240 c.p., comma 1, che prevede l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato (nella specie, secondo l’accusa, il reato di appropriazione indebita di oltre 710.000,00 Euro, commesso in danno della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l.), somme poi impiegate per l’operazione di capitalizzazione della (OMISSIS) s.r.l.; c) che, secondo l’attivita’ di indagine, tanto la preliminare capitalizzazione della (OMISSIS) s.r.l. realizzata tra il 21.09.2009 ed il 26.07.2010, quanto il successivo acquisto delle quote sociali al prezzo di Euro 1.099.976,26, cosi’ determinato con atto del 19.12.2012, a fronte dell’importo originariamente stabilito di Euro 1.800.000,00 da parte di societa’ estera costituita ad hoc il 16.11.2010, sono serviti a trasferire ingenti risorse economiche dall’estero verso i conti personali dei fratelli (OMISSIS) e, altresi’, a dare una veste formalmente legale a tali disponibilita’, rimettendole nel circuito economico dopo averle sottratte agli oneri tributari ed ad altri obblighi di restituzione nei confronti degli aventi diritto (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS) s.r.l., dalle cui casse erano state prelevate illecitamente; d) che l’operazione fittizia risultava quindi unicamente finalizzata a far rientrare nelle casse degli indagati le somme proventi dei reati sopra esaminati, ossia appropriazione indebita ed infedele dichiarazione.
5. Tanto premesso, i ricorrenti contestano il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo sulle predette quote societarie, non condividendo le argomentazioni del tribunale del riesame, secondo il quale le somme oggetto del delitto di riciclaggio non sarebbero costituite esclusivamente dai proventi degli illeciti oggetto della c.d. voluntary disclosure, ma atterrebbero anche al profitto del reato di appropriazione indebita, del cui fumus i giudici del riesame non si occupano a seguito della valutazione gia’ operata in sede di udienza preliminare e di ricorso per cassazione, non essendo la sussistenza di tale ultimo reato intaccata dall’elemento sopravvenuto che la difesa aveva invocato in sede di istanza di dissequestro prima e di appello poi.
A sostegno di tale assunto gli indagati prospettano, attraverso il richiamo di atti processuali (al cui esame rinviano, costituiti dai verbali di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e alle relative quietanze di pagamento), che la stessa A.F. in sede di voluntary disclosure avrebbe accertato che la provvista estera, pari ad Euro 1.099.976,26 utilizzata per l’acquisto delle quote societarie era stata costituita in epoca antecedente a quella in cui si sarebbe consumata l’appropriazione indebita; aggiungono, poi, che le stesse modalita’ esecutive della presunta appropriazione indebita apparirebbero ontologicamente incompatibili con la tesi del riciclaggio, essendosi succeduti tra la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l. ed i fratelli (OMISSIS), da una parte, e tra questi ultimi e la (OMISSIS) s.r.l., dall’altra, solo pagamenti tracciati con la modalita’ del bonifico bancario. Tutto cio’ comporterebbe, in sostanza, che la ricostruzione del Tribunale di Roma prevarichi il perimetro delle imputazioni sulla base delle quali il sequestro e’ stato disposto, sia quanto alla ricostruzione della condotta storica che quanto all’attribuzione soggettiva degli addebiti, avendo lo stesso PM suddiviso gli addebiti, da un lato, ascrivendo al (OMISSIS) la contestazione di riciclaggio avente ad oggetto le somme estere rimpatriate tramite la sua fiduciaria per l’acquisto delle quote della (OMISSIS) s.r.l. dei fratelli (OMISSIS), e, dall’altro, ascrivendo a questi ultimi il delitto di appropriazione indebita relativamente alle somme versate in loro favore dalle due societa’ di famiglia, sicche’ l’affermazione secondo cui il delitto di cui al capo a) avrebbe riguardato anche gli attuali ricorrenti sarebbe estranea all’imputazione ed al quadro cautelare emerso.
Ritiene il Collegio che si tratti di argomentazioni del tutto prive di pregio, in quanto attraverso tali censure, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, si svolgono in realta’ critiche alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione operata dai giudici del riesame degli elementi probatori acquisiti sinora in fase cautelare dall’organo dell’accusa, dunque censurando in sostanza un vizio motivazionale, incompatibile con il limitato sindacato concesso a questa Corte in considerazione del ristretto perimetro imposto dall’articolo 325 c.p.p., che limite. la deducibilita’ al solo vizio di violazione di legge sotto il profilo dell’apparenza o assoluta mancanza della motivazione, nella specie certamente non ravvisabile.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[….]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *