La resistenza a pubblico ufficiale, reato comune e a bassa valenza criminogena, non giustifica la sorveglianza speciale se è trascorso un significativo lasso di tempo tra l’emissione del decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione e la sua esecuzione, oltre al decorso di un periodo di detenzione ampio e tendente alla risocializzazione.
Sentenza 3 gennaio 2018, n. 91
Data udienza 11 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni – Presidente
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabrizi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 14/02/2017 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fabrizio D’Arcangelo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Gaeta Piero, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
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