Onere del Pm di mettere a disposizione della difesa, prima del riesame, tutti i files audio della conversazioni intercettate. In caso contrario esse non possono essere poste alla base del provvedimento cautelare.

Sentenza 7 novembre 2017, n. 50760
Data udienza 26 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – rel. Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OBBL. PRESENT. PG) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) (OBBL. PRESENT. PG) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 05/04/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
sentite le conclusioni del PG Dr. PAOLO CANEVELLI che chiede:
– per (OMISSIS) annullamento con rinvio limitatamente alla gravita’ indiziaria; per (OMISSIS) annullamento con rinvio;
– per (OMISSIS) annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari e per (OMISSIS) inammissibilita’ del ricorso per mancanza di interesse.
Uditi i difensori:
– avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA anche in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS) il quale conclude insistendo nell’accoglimento del ricorso.
– avvocato (OMISSIS) del Foro di ROMA, quale sostituto processuale dell’Avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS), il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso insistendo nell’accoglimento.
– avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA, anche in sostituzione dell’Avvocato BIFFA MASSIMO, in difesa di (OMISSIS), il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso insistendo per l’annullamento senza rinvio o in subordine annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. I Difensori di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di ROMA, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza genetica dispositiva della custodia in carcere per il (OMISSIS) per il reato di cui agli articoli 319, 319 ter e 321 cod. pen. (Capi e 2), e degli arresti domiciliari per gli altri indagati, in riferimento al reato di cui all’articolo 353 cod. pen. (Capo 9, in esso assorbito il capo 8).
1.1 Piu’ in dettaglio, il (OMISSIS) e’ sottoposto ad indagine (Capo 1) per aver ricevuto da (OMISSIS) una somma di denaro mensile tra i 5 e i 12 mila euro per consegnare agli utenti della Commissione medica locale di ROMA un foglio con l’indicazione del laboratorio di analisi dello stesso (OMISSIS) e per aver accettato la promessa dell’intervento di (OMISSIS) finalizzato ad ottenere l’annullamento di provvedimenti di sequestro preventivo dietro il rilascio di una certificazione medico-legale ideologicamente falsa.
1.2 Gli altri indagati, tutti imprenditori, sono sottoposti ad indagine per aver concorso con il RUP (OMISSIS) nella turbativa della gara pubblicata il 25 luglio 2016 con le modalita’ descritte nella relativa imputazione preliminare.
2. Il Difensore di (OMISSIS) ha dedotto due motivi di ricorso, entrambi riferiti al tema delle esigenze cautelari.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato vizi di motivazione in ordine alla effettiva sussistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali sia in riferimento alla esigenza riferibile al pericolo per l’acquisizione delle prove che a quello di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c.
Quanto al primo profilo cautelare, il Tribunale non aveva considerato quanto rappresentato nella richiesta di riesame e cioe’ che il (OMISSIS), dopo aver bonificato il proprio ufficio a seguito della scoperta di una microspia, aveva presentato denuncia-querela per il reato di cui all’articolo 617 bis cod. pen., con cio’ dimostrando l’assenza radicale di ogni intento di ostacolare o inquinare le indagini; del resto, anche gli ulteriori profili di affermato pericolo di inquinamento della genuinita’ della prova erano stati addotti in termini del tutto apodittici, dato che l’essenza del materiale probatorio era gia’ stata raccolta con intercettazioni telefoniche e ambientali e prove dichiarative del corruttore ampiamente confessorie dei fatti; l’ordinanza, poi, non recava alcuna indicazione circa la fissazione della data di scadenza della misura, in ogni caso necessaria anche in ipotesi di annullamento, da parte della Corte di Cassazione, del profilo cautelare di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c.
Quanto al secondo profilo di cautela, il ricorrente ha svolto considerazioni critiche in ordine alla astrattezza delle valutazioni, di carattere meramente congetturale, del Tribunale che non aveva poi tenuto conto del fatto che le dimissioni presentate dal (OMISSIS) e la richiesta di pensionamento non erano affatto suscettibili di revoca in caso di ridimensionamento del materiale indiziario e si presentavano quindi con carattere di definitivita’, cosi’ che mancava palesemente qualsiasi reale indicazione sia in termini di concretezza che in termini di attualita’ del pericolo cautelare in argomento.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato sul tema della scelta della misura cautelare, dato che non era stata specificamente indicata la ragione per cui non era stata ritenuta idonea la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3 bis, come richiesto da recente, nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
In ogni caso, poi, l’ordinanza si era limitata alla enunciazione di formule stereotipate prive di concreto riferimento fattuale, cosi’ violando i principi di adeguatezza, proporzionalita’ e gradualita’ e, in definitiva, quello della minor compressione possibile della liberta’ personale e non indicando la ragione effettiva della inidoneita’ di altre misure meno restrittive a tutelare le esigenze di cautela ritenute sussistenti.
3. Il Difensore di (OMISSIS) ha dedotto tre motivi di ricorso.

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