Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 novembre 2017, n. 53185. In tema di impedimento a comparire dell’imputato

In tema di impedimento a comparire dell’imputato, non è assolutamente consentito al giudice, è prescindere del tutto dalla valutazione della legittimità dell’impedimento a comparire dell’imputato, negare il diritto di quest’ultimo a partecipare al processo, anche al solo fine di assistere all’udienza, considerato che detta partecipazione all’udienza è diritto garantito, anche indipendentemente dallo svolgimento di specifiche attività processuali, quali rendere interrogatorio o spontanee dichiarazioni; né tale diritto può soffrire limitazioni o compressioni di alcun tipo, né, tantomeno, può essere considerato oggetto di una tutela affievolito o ridotta in considerazione dell’età avanzata dell’imputato stesso o delle patologie di cui lo stesso risulta portatore

Sentenza 22 novembre 2017, n. 53185
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. CATENA Rossell – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del Tribunale di Genova emessa in data 22/09/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Genova in data 01/07/2015, con cui (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, in relazione al reato di cui agli articoli 110 e 582 c.p., in danno di (OMISSIS), in (OMISSIS).
2. Con ricorso depositato il 08/10/2016 (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (OMISSIS), per:
2.1. violazione di norme sancite a pena di nullita’ e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), in relazione all’articolo 420 ter c.p.p., avendo il Giudice di pace omesso di concedere il rinvio per legittimo impedimento della (OMISSIS) all’udienza del 15/06/2015, a fronte di un certificato medico attestante l’impossibilita’ assoluta a comparire dell’imputata; la sentenza impugnata, a sua volta, ha condiviso la decisione del primo giudice, con motivazione che ha richiamato le precedenti certificazioni prodotte nell’interesse dell’imputata e l’eta’ avanzata della stessa, senza che, tuttavia, fossero stati disposti accertamenti sulle condizioni di salute della (OMISSIS), ne’ che fosse stata fornita congrua motivazione in merito, palesandosi il riferimento all’eta’ dell’imputata come vera e propria violazione del diritto di difesa, non potendosi sostenere – come si evincerebbe dalla motivazione della sentenza impugnata – che la (OMISSIS) non abbia, per effetto della sua eta’, un diritto alla difesa di pari grado rispetto ad ogni altro imputato, ne’ essendo corretta l’affermazione che l’imputata avrebbe rinunciato a rendere spontanee dichiarazioni in quanto all’udienza del 16/10/2013 la difesa aveva rinunciato all’esame dell’imputata, atteso che alla successiva udienza del 17/06/2015 era stata rappresentata, da parte della difesa, la volonta’ dell’imputata di rendere dichiarazioni, scelta che e’ stata, poi, in concreto, negata all’ (OMISSIS);
2.2. vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera e), in riferimento alla valutazione di attendibilita’ della parte civile e del teste (OMISSIS), in quanto al momento dell’esame gli stessi risultavano imputati in un procedimento connesso, a nulla rilevando la circostanza che in un momento successivo fosse poi intervenuta una sentenza di assoluzione nei loro confronti, con la conseguenza che la loro attendibilita’ avrebbe dovuto essere sottoposta ad un vaglio maggiormente accurato;
2.3. vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera e), in riferimento alla quantificazione della pena e del risarcimento del danno, relativamente ai quali la motivazione sarebbe generica, nonche’ al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, su cui la motivazione risulterebbe del tutto omessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *