Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 novembre 2017, n. 53185. In tema di impedimento a comparire dell’imputato

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Il ricorso e’ fondato, per le ragioni di seguito specificate.
Quanto al primo motivo, le argomentazioni della sentenza sono, effettivamente, in aperto contrastato con i consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, avendo detta sentenza affermato che correttamente il primo giudice aveva proceduto in assenza dell’imputata, ritenendo non legittimo l’impedimento, alla luce della presentazione di altre certificazioni mediche, che avevano determinato precedenti rinvii, considerata altresi’ l’eta’ avanzata dell’imputata, nata nel 1925, la patologia attestata dal certificato e la circostanza che ella avesse rinunciato a rendere spontanee dichiarazioni.
Va considerato che, nel caso in esame, la difesa, all’udienza del 17/06/2015, celebrata in primo grado, aveva chiesto, dopo aver ottenuto precedenti differimenti sempre per ragioni di salute, un rinvio in base ad un certificato medico datato 15/06/2015, che attestava problemi deambulatori da parte della (OMISSIS), ed impossibilita’ a lasciare il domicilio, per rachialgia permanente e cedimenti vertebrali multipli. Il rinvio, come detto, non era stato concesso dal primo giudice, prescindendo da qualsivoglia accertamento e/o valutazione sulla sussistenza o meno dell’impedimento, con motivazione che richiamava semplicemente l’eta’ avanzata dell’ (OMISSIS) e la presenza di precedenti rinvii per ragioni di salute; detta motivazione, quindi, era stata condivisa in sede di appello.
Pacificamente il giudice di merito puo’ ritenere l’insussistenza dell’impedimento a comparire dell’imputato, dedotto mediante allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale, facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare la sussistenza o meno dell’impossibilita’ del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute (Sez. 3, sentenza n. 10482 del 15/12/2015, dep. 14/03/2016, Ingoglia, Rv. 266494; Sez. 5, sentenza n. 44369 del 29/04/2015, Romano, Rv. 265819; Sez. 6, sentenza n. 36636 del 03706/2014, F., Rv. 260814).
Cio’ che, al contrario, non e’ assolutamente consentito al giudice, e’ prescindere del tutto dalla valutazione della legittimita’ dell’impedimento, negando il diritto dell’imputato a partecipare al processo, anche al solo fine di assistere all’udienza, considerato che detta partecipazione all’udienza e’ diritto garantito, anche indipendentemente dallo svolgimento di specifiche attivita’ processuali, quali rendere interrogatorio o spontanee dichiarazioni, e non puo’ ovviamente, soffrire limitazioni o compressioni di alcun tipo, ne’, tantomeno, puo’ essere considerato oggetto di una tutela affievolito o ridotta in considerazione dell’eta’ avanzata dell’imputato stesso o delle patologie di cui lo stesso risulta portatore.
La fondatezza del primo motivo di ricorso preclude l’esame delle ulteriori doglianze.
Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata, nonche’ di quella di primo grado, ai sensi dell’articolo 62 c.p.p., lettera b), con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Chiavari per nuovo giudizio.
La natura delle questioni trattate consente la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, nonche’ quella di primo grado, e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Chiavari per nuovo giudizio. Motivazione semplificata.

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