Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 17 ottobre 2017, n. 24470. Ai fini della disciplina della costituzione della servitu’ coattiva di attraversamento di fondi da parte di ferrovie

Del Testo Unico di cui al Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, articolo 55, disciplinando l’ipotesi del collegamento tra stabilimento commerciale o industriale e ferrovia mediante attraversamento di terreni di terzi, legittima in base al suo tenore testuale – e a prescindere da ogni considerazione circa la collocazione della norma, rilevante. a fini interpretativi ex articolo 12 preleggi, comma 1, solo quando non sussista contrasto con il dato letterale e quello logico – il titolare dello stabilimento necessitante di un binario di raccordo o di un allacciamento, mediante parificazione di questo a una ferrovia privata di seconda categoria, a richiedere la costituzione di servitu’ coattiva ex articolo 5 del medesimo T.U., ove sia necessario attraversamento di terreni di terzi interposti rispetto alla strada ferrata;
L’articolo 1034 c.c. del 1942 – che, anche in quanto sostanzialmente riproduttivo delle disposizioni dell’articolo 599 c.c. del 1865, trova applicazione ai fini della disciplina della costituzione della servitu’ coattiva di attraversamento di fondi da parte di ferrovie private di seconda categoria giusta il rinvio operato dal Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 1447 del 1912, articolo 5 – consente, tenuto conto della ratio della norma di evitare usi in aggravio o in conflitto di opere preesistenti – la costituzione di servitu’ coattiva di acquedotto mediante opere gia’ esistenti sul fondo servente, oltre che quando lo offra il titolare del fondo servente, anche quando lo domandi l’avente diritto sul fondo dominante e non sussistano l’aggravio o il conflitto di uso che la norma tende ad evitare, in particolare ove il proprietario del fondo servente non prospetti necessita’ o possibilita’ di adibire dette opere per il corso di altre acque, necessita’ o possibilita’ da apprezzarsi da parte del giudice del merito con congrua motivazione.

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Sentenza 17 ottobre 2017, n. 24470
Data udienza 22 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23333/2012 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE COATTA P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEI COMMISSARI LIQUIDATORI P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SAS POI S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., ECC (OMISSIS) SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 477/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 21/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv. (OMISSIS) con delega depositata in udienza degli avv.ti (OMISSIS) difensori dei controricorrenti che chiede l’inammissibilita’ e comunque il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA

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