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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 4 giugno 2015, n. 23953

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1288/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del 03/02/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 3.2.2014, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre che di (OMISSIS) (per il quale veniva dichiarata l’inammissibilita’ del proposto appello), in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Messina il 10.6.2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine ai reati di cui ai capi N), N1) e N5) e nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo M) perche’ estinti per prescrizione e rideterminava la pena inflitta ad entrambi in anni uno e mesi 7 di reclusione ciascuno, confermando nel resto l’impugnata sentenza, condannando (OMISSIS) al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Il GUP del Tribunale di Messina aveva dichiarato, all’esito di giudizio abbreviato:

– (OMISSIS) colpevole di tutti i reati a lui ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, cosi ridotta per effetto della scelta del rito, oltre al pagamento delle spese processuali;

– (OMISSIS) colpevole di tutti i reati a lui ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, cosi ridotta per effetto della scelta del rito, oltre al pagamento delle spese processuali;

– (OMISSIS) colpevole del reato ascritto al capo A), ritenuta l’ipotesi di cui all’articolo 416 c.p., comma 2, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, cosi ridotta per effetto della scelta del rito, oltre al pagamento delle spese processuali; Concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

I reati residui, all’esito del gravame, sono, pertanto:

per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS)):

A) articolo 416 c.p., per essersi associati tra loro allo scopo di commettere piu’ delitti di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2, 4, 5, 8, 10 quater, articolo 640 cpv. c.p., n. 1. Con l’aggravante per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) di essere capi e promotori dell’associazione per delinquere; per (OMISSIS) di essere organizzatore dell’associazione criminosa. (OMISSIS) e permanente.

per il solo (OMISSIS):

M1) articolo 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, per avere, in piu’ occasioni, con condotte poste in essere, nella qualita’ di amministratore unico della societa’ (OMISSIS) s.a.s. poi divenuta (OMISSIS) s.a.s, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nell’anno 2006, emesso n. 13 fatture per operazioni inesistenti di vario importo, per una somma complessiva di importo imp.le pari ad euro 314.660,34 iva 20% C 60.2 1 4,50 in favore della (OMISSIS), tutte compiutamente indicate nell’all. 11. 107 dell’informativa della Gdf del 22.6.2008. In (OMISSIS).

M2) articolo 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, comma 3, per avere, in piu’ occasioni, con condotte poste in essere nella sua qualita’ di amministratore unico della societa’ (OMISSIS) s.a.s., nell’anno 2006, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, utilizzato – nel mod. Unico/06 per l’anno 2005 – 12 fatture di vendita, per operazioni inesistenti emesse dalla (OMISSIS) per un importo imp.le di C 109.605,63, IVA 20% euro 21.921,13 documentando costi fittizi di pari importo e rendendo un tal modo una dichiarazione dei redditi e a fini IVA fraudolenta. In (OMISSIS).

M3) articolo 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, per avere nella suddetta qualita’, nell’anno 2007, omesso di presentare la dichiarazione annuale dei redditi e dell’iva relativa la periodo 2006, omettendo di dichiarare ricavi rilevati dalla comunicazione annuale iva per un importo di euro 970.471,00 iva esigibile per e 115.422,00. Poiche’ e’ stata accertata anche l’emissione di fatture per un importo imp.le di euro 314.660,34, l’importo complessivo dei ricavi non dichiarati ascende a euro 655.810,66 iva 20% C 131.162.13 – importi comunque superiori alla soglia di punibilita’. In (OMISSIS).

per il solo (OMISSIS):

N2) articolo 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, per avere, nella qualita’ di amministratore unico pro’ tempore della societa’ (OMISSIS) S.p.a., nell’anno 2006, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nella dichiarazione modello unico relativa all’anno 2005, utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla (OMISSIS) s.r.L, dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) s.r.l., per un importo imp.le complessivo di C 550.260,98 iva 20% euro 110.052,20 rendendo in tal modo una dichiarazione dei redditi e ai fini IVA fraudolenta; in particolare utilizzando fatture per operazioni inesistenti emesse dalla (OMISSIS) per un importo imponibile pari ad t 399.997,15 – compiutamente indicate negli ali. 89 e 90 della informativa della Gdf del 22,6,2008 – fatture per operazioni inesistenti emesse dalla (OMISSIS) per l’importo importo imponibile parla ad E 8 1.853, 56 – compiutamente indicate nell’all. n. 130 della cit informativa – e 2 fatture per operazioni inesistenti emesse dalla (OMISSIS) per l’importo imponibile di E 68.410,27, compiutamente indicate nell’all. 31 – pag. 15 – della cit. informativa.

In (OMISSIS)0

N3) articolo 81 cvp., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, comma 3, per avere, nella suddetta qualita’, per l’anno 2006. J emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti s.r.l. per un importo imp.le complessivo di euro 104.707,76, iva 20.941,55, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. In (OMISSIS).

N4) articolo 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, per avere, nella qualita’ di amministratore unico pro’- tempore della societa’ (OMISSIS) S.p.a., nell’anno 2007, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nella dichiarazione modello unico relativa all’anno 2006, utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla (OMISSIS) s.r.l. per un importo imp.le complessivo di e 998.888,67, iva 199.776,53, tutte compiutamente indicate negli all. 100 e 101 dell’informativa della Gdf del 22.6.2008, rendendo in tal modo una dichiarazione fraudolenta. In (OMISSIS).

per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS)).

O) articoli 81 cpv. e 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, per avere, in concorso tra loro, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero consentire l’evasione a terzi, occultato le scritture contabili e i documenti di cui e’ obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari delle seguenti imprese: (OMISSIS) di (OMISSIS) (per l’anno 2004) – (OMISSIS) s.a.s. (per l’anno 2004) – () (OMISSIS) S.r.l. – (OMISSIS) s.r.l. – LTD s.rl. – (OMISSIS) s.r.l. – (OMISSIS) s.rl. – (OMISSIS) S.r.l.- (OMISSIS) S.r.l. – (OMISSIS) s.r.l. – (OMISSIS) S.p.a. (OMISSIS) S.A.S di (OMISSIS), gia’ (OMISSIS) S.p.a. (v. informativa Gdf – Nucleo PT del 27.5.2009) In (OMISSIS), accertato nel (OMISSIS) e permanente della (OMISSIS).

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto tre separati ricorsi per Cassazione, a mezzo dell’unico difensore di fiducia, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

Gran parte dei motivi sono identici per tutti e tre i ricorrenti:

a. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita’, di inutilizzabilita’, di inammissibilita’ o di decadenza;

In via preliminare, si ribadisce l’omessa notifica della richiesta di proroga delle indagini avanzata dal PM Monaco il 29/4/2008, mai notificata a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Infatti, dalla documentazione in atti si rileva che la predetta richiesta della proroga delle indagini avanzata nei confronti degli odierni imputati, e’ stata inviata a (OMISSIS) con raccomandata n. (OMISSIS) a (OMISSIS) con l’indicazione del mittente ” (OMISSIS)” e restituita per compiuta giacenza decorsi giorni 180; a tal proposito, si rileva che il sig. (OMISSIS) a quella data era gia’ residente in (OMISSIS), ed inoltre agli atti manca la notifica nei confronti di quest’ultimo dell’avviso di deposito, con conseguente nullita’ della notifica stessa e inutilizzabilita’ delle indagini successivamente svolte.

La mancata notifica della richiesta di proroga – ci si duole – riguarda anche (OMISSIS), al quale la stessa e’ stata inviata in (OMISSIS) con raccomandata n. (OMISSIS) e restituita al mittente per irreperibilita’ del destinatario, il quale dal 2006 era invece residente in (OMISSIS), e per (OMISSIS) il quale nel 2008 era residente in (OMISSIS) con provenienza da (OMISSIS).

Tutto cio’ trova conferma – secondo l’assunto del difensore ricorrente – nel certificato di residenza in atti e comunque esibiti all’udienza del 04/04/2011.

Cio’ posto, rilevata l’inutilizzabilita’ delle indagini effettuate dal 30/4/2008, in ricorso si rileva altresi’ che i PVC redatti dalla Guardia di Finanza, anche se inutilizzabili per i predetti motivi e per quelli di seguito illustrati, venivano acquisiti dal GUP (OMISSIS) all’udienza tenuta il 3.12.2010, tuttavia successivamente all’acquisizione, il GUP (OMISSIS) si asteneva e veniva sostituito dal GUP Lino, la quale non disponeva la rinnovazione degli atti, ne’ i difensori prestavano il consenso alla predetta rinnovazione, con conseguente inutilizzabilita’ nel dibattimento (testualmente in ricorso) di tutta l’attivita’ precedentemente svolta.

Il ricorrente deduce inoltre che alla luce dell’acquisizione dei predetti verbali da parte del GIP (OMISSIS), la difesa richiedeva l’acquisizione di altri documenti che venivano prodotti, tuttavia, il giudice, pur riservando l’acquisizione, non si pronunciava in merito, con conseguente lesione del diritto di difesa nei confronti degli odierni imputati.

Cio’ posto, viene altresi’ rilevato che gli anni 2002-2006 ricadono nell’indulto e, in ogni caso, che i reati oggi contestati sono comunque prescritti per decorrenza dei termini.

b) Mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione.

Secondo il ricorrente, analizzando i capi di imputazione, si osserva che i PVC della Guardia di Finanza dal quale scaturiscono le contestazioni di cui all’odierno procedimento penale, fanno riferimento ad indagini svolte a carico del (OMISSIS) e di alcune sue societa’, tra le quali la (OMISSIS), corrente in (OMISSIS).

Invero la Guardia di Finanza, mediante gli atti di accertamento redatti, che si assume in ricorso essere palesemente contraddittori, fonda le proprie conclusioni circa l’inesistenza delle operazioni sulle relazioni tra diversi soggetti giuridici, ritenendo per errore che le societa’ sarebbero di fatto riconducibili ad un gruppo societario facente capo alla famiglia (OMISSIS).

Tuttavia, si rileva in ricorso che nessuno dei clienti delle societa’ facenti capo agli odierni imputati ha mai affermato che le operazioni da questi effettuate non sono veritiere, ne’ la Guardia di Finanza ha mai richiesto agli odierni imputati le fatture corredate dai fogli di viaggio e la documentazione del cronotachigrafo, dalla quale era possibile rilevare il nome dell’autista che ha effettuato il trasporto, tempi di percorrenza ecc.

In conclusione, si sostiene che la contraddittoria ricostruzione effettuata dagli agenti della Guardia di Finanza si baserebbe su prove indirette e presuntive, raccolte senza instaurare il contraddittorio con gli odierni imputati e con conseguente lesione del diritto di difesa nei confronti di questi ultimi.

In punto di diritto, si osserva altresi’ che la fattura documenta un costo dell’impresa come si evince chiaramente dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 21, pertanto, nell’ipotesi di fatture che l’amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione e’ effettiva, ma spetta all’Amministrazione provare che l’operazione commerciale non e’ mai stata posta in essere (vengono in proposito richiamati i precedenti di questa Corte costituiti dalle sentenze n. 18710/2005 e n. 15395/2008).

In ordine al contestato articolo 416 c.p., si rileva che tra i soggetti coinvolti nel procedimento penale n. 806/07, non sussisterebbe alcun vincolo associativo, ma semplicemente collaborativo, regolato da rapporti di diritto privato (sul punto si richiamano i contratti d’appalto in atti).

A conferma di quanto sostenuto, per quanto riguarda i rapporti tra le societa’ dei (OMISSIS) ed il (OMISSIS), si rileva che le societa’ di quest’ultimo svolgevano la propria attivita’ anche nei confronti di terzi, ed avevano propri dipendenti tutti assunti con busta paga (come emergente dalle dichiarazioni della GDF in merito al pagamento degli stipendi fatto dal (OMISSIS) in favore dei propri dipendenti).

Cio’ posto, in ricorso si rileva altresi’ che mancherebbe l’elemento oggettivo del reato di truffa, infatti le indagini compiute non hanno riscontrato in capo ai (OMISSIS) un patrimonio tale da poter costituire l’ingiusto profitto della presunta truffa aggravata. Ed invero, rilevando l’illegittimita’ degli accertamenti sui quali si basa l’odierno procedimento, dai quali emergerebbe l’assoluta carenza probatoria da parte degli accertatoti, si osserva che tutti i beni di proprieta’ degli odierni imputati (anche quelli avuti in eredita’) oggi risultano essere oggetto di pignoramento immobiliare, e precisamente del procedimento n. 31/2009 pendente presso il Tribunale di Venezia e dei procedimenti n. 256/ 2006 R.E. E 210/09 R.E. (cfr. All. 15-17), tuttora pendenti presso il Tribunale di Messina.

Pertanto, si evidenzia che gli accertamenti portati avanti dalla Guardia di Finanza non troverebbero neppure un riscontro oggettivo nella effettiva situazione reddituale degli odierni imputati.

Pur essendo sufficiente quanto fin qui esposto per ottenere una pronuncia di assoluzione nei confronti degli odierni imputati, secondo il difensore ricorrente, analizzando singolarmente la posizione di ciascuno di essi si lamenta inoltre:

c. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;

In merito al capo di imputazione contrassegnato con la lettera O), comune agli imputati, si osserva, richiamando i relativi atti allegati, che (OMISSIS) legale rappresentante della (OMISSIS), alla richiesta della GDF di Padova consegnava tutta la documentazione richiesta mentre per (OMISSIS), nella qualita’ di amministratore della (OMISSIS) SPA, l’unica richiesta fatta dalla GDF riguardava l’elenco anagrafico dei clienti e fornitori; successivamente la polizia giudiziaria di Padova sequestrava tutti i documenti della (OMISSIS) SpA e questi venivano consegnati dalla Polizia Giudiziaria al Curatore della fallita (OMISSIS) sas gia’ (OMISSIS) spa. Nello specifico, invece, per (OMISSIS), gia’ assolto per questo capo di imputazione, si rileva che lo stesso non e’ mai stato amministratore di queste societa’ e, pertanto, nessuna documentazione gli e’ stata mai richiesta, ne’ nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare gli e’ stato contestato il predetto capo di imputazione contrassegnato con la lettera O), anzi il G.I.P. Dott.sa (OMISSIS), conclude che “a diverse conclusioni deve pervenirsi per l’indagato (OMISSIS) non avendo quest’ultimo rivestito la carica di amministratore delle societa’ oggetto di verifica fiscale e non essendo emerso dagli atti un suo concorso quale amministratore di fatto nell’occultamento delle scritture contabili delle societa’”.

Per il solo (OMISSIS):

d. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;

Il ricorrente sottolinea che nel 2005 la Bertino Spa riceveva fatture della (OMISSIS) per euro 1.420.550,20 pari al 23 % dei costi per servizi indicati nel bilancio del 2005. A tal proposito, si precisa che la (OMISSIS) Spa nel 2005 aveva appaltato alla (OMISSIS) la movimentazione merci a (OMISSIS), e questa a sua volta subappalto’ alla (OMISSIS) SCARL i trasporti nel (OMISSIS); si precisa che la (OMISSIS) aveva propri dipendenti regolarmente assunti e svolgeva anche l’attivita’ di Agenzia di Trasporto.

Sul punto, si osserva in ricorso che gli stessi agenti accertatori hanno dato atto che la (OMISSIS) era iscritta all’albo nazionale dei trasportatori e disponeva di propri mezzi e, in ogni caso, non e’ onere degli odierni imputati verificare l’adempimento degli obblighi fiscali di terze societa’, o di eventuali loro fornitori, (cfr. PVC la GDF, convocazione dei sub vettori che hanno fatturato alla (OMISSIS), i quali hanno prodotto fogli di viaggio e bordero’ emessi dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) SPA).

Sempre nel 2005 la (OMISSIS) Spa riceveva le fatture dalla (OMISSIS), dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) per euro 550.260,98, sempre per operazioni realmente esistenti.

Cio’ posto, si rileva che la (OMISSIS) s.r.l. gestiva un appalto in (OMISSIS) Interporto consistente nella movimentazione, gestione operativa documenti e servizio Commerciale di ricerca clienti, e fatturava alla (OMISSIS) S.R.L. ed a (OMISSIS) Spa; per lo svolgimento del proprio lavoro, la (OMISSIS) aveva la propria organizzazione aziendale ed i propri dipendenti regolarmente assunti, tuttavia, la a GDF riconosceva le fatture prodotte dalla (OMISSIS) srl, e contestava solo quelle fatte dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) Spa, servizi eseguiti dalle stesse persone, nello stesso capannone e con i medesimi uffici.

Per quanto riguarda i rapporti tra la (OMISSIS) S.p.A. e la (OMISSIS) S.R.L., si osserva che quest’ultima, con propria organizzazione e personale alle dipendenze (di cui 16 autisti riscontrati dalla GDF), aveva in appalto il servizio di ritiro e consegna nella citta’ di (OMISSIS).

Per il solo (OMISSIS):

e. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale.

Il ricorrente evidenzia che (OMISSIS) nel 2003 decise di trasferirsi a (OMISSIS), per motivi imprenditoriali, ed appalto’ alla (OMISSIS) e poi alla (OMISSIS) S.r.l. di (OMISSIS) i servizi sulla propria sede di (OMISSIS) per la Sicilia e, conseguentemente, i dipendenti (OMISSIS) – (OMISSIS) ecc., prima dipendenti della (OMISSIS) SAS, vennero assunti dalla (OMISSIS) S.r.l..

Si precisa che la (OMISSIS) emetteva regolari fatture nei confronti del proprio cliente (OMISSIS) per operazioni realmente esistenti, e precisamente gli importi fatturati riguardavano i canoni mensili di nolo degli automezzi, attivita’ rientrante nell’oggetto sociale della (OMISSIS) SAS. (Cfr. Contratto d’appalto).

Nel 2005, la (OMISSIS) emetteva regolari fatture alla (OMISSIS) per la somma di euro 109.605,63 (centonovemilaseicentocinque virgola sessantatre’), imputate a pagamento dei servizi che la societa’ aveva realmente effettuato presso la sede operativa della (OMISSIS) sas di (OMISSIS), e precisamente per facchinaggio, e movimentazione merce, il solo (OMISSIS): A tal proposito, si porta a conoscenza che la (OMISSIS) SAS aveva diversi clienti e fatturava servizi di logistica e stoccaggio.

Infine, in merito alla contestazione di cui al punto, si osserva che la dichiarazione dei redditi per l’anno 2006 e’ stata presentata dalla (OMISSIS) sas anche se in ritardo (cfr. ricevuta di presentazione i atti).

Tutti chiedono, pertanto, di annullare l’impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno rigettati.

2. Quanto alla lamentata violazione di norme processuali, si tratta di una doglianza palesemente infondata.

Ed invero, questa Corte di legittimita’ ha condivisibilmente affermato che l’omessa notifica all’indagato della richiesta di proroga delle indagini preliminari non e’ causa di nullita’, ne’ determina l’inutilizzabilita’ degli atti d’indagine compiuti dopo la sua presentazione (sez. 5, n. 19873 del 27.1.2012, Beccalli ed altro, rv. 252520; conf. sez. 6, n. 16171 del 7.4.2011, Passarelli, rv. 249893).

Quanto alla mancata rinnovazione degli atti dopo il mutamento del giudice, l’istituto, come peraltro si rileva nello stesso ricorso, attiene al dibattimento ed al giudizio ordinario, mentre nel caso che ci occupa si era proceduto nelle forme del giudizio abbreviato, rito alternativo richiesto da tutti gli imputati.

3. Infondati sono, inoltre, gli ulteriori motivi con i quali si deduce vizio motivazionale, ma, in realta’, si sollecita una rivalutazione da parte di questa Corte di legittimita’ del compendio probatorio, inibita in questa sede.

Sul punto va ricordato, infatti, che il controllo del giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6,2006).

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicita’ della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794).

Piu’ di recente e’ stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo di legittimita’ sulla motivazione non attiene ne’ alla ricostruzione dei fatti ne’ all’apprezzamento del giudice di merito, ma e’ circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorieta’ della motivazione o di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).

Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.

Non c’e’, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilita’ di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E cio’ anche alla luce del vigente testo dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come modificato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46.

Il giudice di legittimita’ non puo’ procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

Il ricorrente non puo’, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicita’ e, in concreto, da cosa tale illogicita’ vada desunta.

4. La Corte territoriale, come si legge a pag.. 2 della motivazione del provvedimento impugnato, quanto al reato di associazione a delinquere, ha richiamato, condividendone l’assunto, le argomentazioni del giudice di primo grado. E va ricordato che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilita’, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli gia’ esaminati e disattesi.

Il giudice di secondo grado, infatti, nell’effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non e’ chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia gia’ soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruita’ della motivazione, tanto piu’ ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entita’ (confronta l’univoca giurisprudenza di legittimita’ di questa Corte: per tutte sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4. 2012, Valerio, rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250).

Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non e’ tenuto, inoltre, a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muia’ ed altri rv. 254107).

La motivazione della sentenza di appello e’ del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d’appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'”ossatura” dello schema difensivo dell’imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell’iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (cosi’ si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 14.1.2003, Delvai, rv. 223061).

E’ stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisivita’, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma e’ solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisivita’ degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell’8.2.2013, Reggio, rv. 254988).

Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di non si e’ limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha evidenziato come, contrariamente all’assunto difensivo, i tre imputati, peraltro tra loro stretti congiunti, cosi’ come il coimputato (OMISSIS) all’inizio richiamato, si fossero effettivamente associati tra loro al fine di commettere una serie indeterminata di delitti di frode fiscale e truffa aggravata, in tal senso ritenendo rilevante, in particolare, la circostanza, puntualmente accertata e documentata dalla Guardia di Finanza, che gli imputati avessero costituito – o comunque avessero agito per conto di – una serie di societa’ tra loro collegate, molte delle quali risultavano avere l’unico scopo di fungere da “cartiere”.

A tale conclusione – secondo la logica e congrua motivazione del provvedimento impugnato – si perviene sulla scorta di quanto acclarato in sede di indagini preliminari (attraverso atti pienamente utilizzabili, in quanto, come sopra ricordato, si e’ proceduto con rito abbreviato) secondo cui si trattava di societa’ (risultando di fatto inesistenti alle sedi formalmente indicate) non dotate di alcuna autonomia gestionale o struttura propria, evidentemente necessarie ad operare effettivamente sul mercato, prive di propria struttura organizzativa e di personale, in possesso di documentazione esigua, quando non denunciata come sottratta o distrutta, pur avendo esse rilasciato una serie infinita di documenti fiscali in favore di altre societa’ del medesimo gruppo, utilizzati da queste ultime ai fini delle dichiarazioni reddituali o comunque annotati nei registri contabili.

Cosi’ e’ stato, secondo la Corte territoriale, per (OMISSIS), quale titolare della societa’ (OMISSIS), che oggi non ricorre, ma anche per (OMISSIS), quale amministratore della (OMISSIS); per (OMISSIS), quale amministratore unico della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.p.a.; per (OMISSIS), quale gerente e delegato della stessa (OMISSIS) s.p.a., nonche’ con riferimento a tutte le altre societa’ collegate, secondo quanto puntualmente ricostruito nella motivazione della sentenza impugnata sulla scorta di richiamati accertamenti documentali.

Gia’ il giudice di primo grado, peraltro (alle pagg. 13 e ss. della motivazione del provvedimento richiamato) aveva ripercorso analiticamente la storia delle singole societa’ (che vedevano il (OMISSIS) in molti casi legale rappresentante ma che erano state costituite dall’odierno ricorrente (OMISSIS), affine del (OMISSIS) in quanto marito della cognata, aventi tutte ad oggetto attivita’ nel campo dell’autotrasporto e i loro rapporti, cosi’ come i ruoli in esse ricoperti, formalmente o di fatto, dalla moglie (OMISSIS), e dai figli (OMISSIS) e (OMISSIS).

Per l’esistenza del reato associativo contestato, quantunque avente come base una struttura familiare, vengono valorizzati plurimi elementi, quali l’articolata struttura organizzativa approntata mediante la costituzione delle plurime entita’ societarie, peraltro aventi sede anche in luoghi diversi e distanti, il numero spropositato delle singole condotte frodatrici, la durata nel tempo delle attivita’ criminose poste in essere. E sul punto la sentenza impugnata fa buon governo della giurisprudenza di questa Corte (di cui viene richiamato l’arresto costituito da sez. 2, n. 21606 del 18.2.2009, tv. 244449, secondo cui ricorre la struttura organizzativa dell’associazione per delinquere quando i componenti di una stessa famiglia non si limitano alla commissione di una serie di reati traendo vantaggio dalla preesistente organizzazione familiare ma realizzano, nell’ambito della preesistente struttura o accanto ad essa, un’altra organizzazione, dotata di distinta e autonoma operativita’ criminosa.

5. Eloquente e’ quanto ricordava in motivazione il giudice di primo grado secondo cui le societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. mediante assegni bancari e bonifici saldavano i pagamenti delle transazioni effettivamente poste in essere da altre imprese del gruppo le quali a loro volta giravano i titoli ai fornitori e pagavano i salari ai dipendenti di volta in volta utilizzati dalle diverse societa’.

Il GUP messinese evidenziava anche che alcuni dipendenti, impiegati presso la sede di (OMISSIS), sentiti a sommarie informazioni, avevano dichiarato di essere stati assunti da (OMISSIS) e di essere stati impiegati successivamente anche da altre imprese del gruppo. A loro volta alcuni dipendenti assunti presso le societa’ con sede a (OMISSIS), con un esposto indirizzato al Comando Interregionale Sicilia della Guardia di Finanza ed al Comando Provinciale di Messina della Guardia di Finanza, si dolevano di essere stati impiegati, loro malgrado, in piu’ imprese appartenenti tutte al gruppo ” (OMISSIS)” ma di avere svolto di fatto sempre le stesse mansioni nel medesimo luogo. L’unitarieta’ del gruppo poteva, altresi’, desumersi dall’unicita’ di utenza telefonica, dall’unitaria ubicazione delle sedi e degli uffici, dalla coincidenza delle attivita’ produttive, dalla concentrazione negli stessi uffici dell’attivita’ amministrativa e contabile, nonche’ dall’utilizzazione promiscua del personale. I militari della Guardia di Finanza, a seguito degli accertamenti bancari effettuati, appuravano, altresi’, che la maggior parte delle imprese, sebbene inattive – essendo prive di mezzi e di risorse per svolgere qualunque tipo di attivita’ produttiva – emetteva una serie di fatture per operazioni di fatto inesistenti in favore di altre societa’ del gruppo, consentendo cosi’ alle imprese riceventi di azzerare i debiti di imposta.

In particolare, dai molteplici controlli incrociati effettuati e dai questionari inviati ai fornitori delle varie ditte – dava ancora conto il GUP nella richiamata sentenza di primo grado – si desumeva che la (OMISSIS), la prima societa’ del gruppo esaminata dagli operanti, emetteva fatture per operazioni inesistenti trasferendo alle altre societa’ del gruppo, segnatamente la (OMISSIS), prima e la (OMISSIS) s.p.a. dopo, un credito IVA fittizio utilizzato dalle predette imprese per abbattere le imposte dovute e per compensare i debiti previdenziali.

La Guardia di finanza verificava nella specie che ciascuna impresa del gruppo adoperava la stessa tecnica della emissione di false fatture per favorire di fatto le imprese capogruppo. Al riguardo gli operanti, tramite controlli effettuati sulla documentazione relativa ad alcune delle societa’ del gruppo constatavano che la ditta individuale di (OMISSIS), denominata (OMISSIS), costituita in origine da (OMISSIS) con socio (OMISSIS) e poi acquistata dalla famiglia (OMISSIS) (socio accomandatario (OMISSIS) e socio accomandante la moglie di quest’ultimo (OMISSIS)), prima come (OMISSIS) e dopo come (OMISSIS), risultava formalmente operante nel settore del trasporto merci nella provincia di (OMISSIS) curando in un primo momento la distribuzione delle merci ed in seguito anche la movimentazione delle stesse per conto terzi, ma di fatto non aveva le strutture amministrative ed operative, ne’ tantomeno i mezzi e le risorse per svolgere tale tipo di attivita’. Risulta, infatti, dalla documentazione contabile della ditta tenuta in forma semplificata ed esibita soltanto fino all’anno 2003 (perche’ per gli anni successivi il (OMISSIS) dichiarava agli operanti che questa era stata distrutta in occasione dell’incendio che aveva attinto l’autovettura del (OMISSIS)), che la societa’ fino all’anno 2002 aveva come sede legale un’abitazione privata ottenuta in affitto, non disponeva di beni strumentali, non dichiarava di avere personale alle proprie dipendenze e non aveva strutture organizzative.

Cio’ nonostante la societa’, negli anni dal 2000 al 2002, risultava avere emesso numerose fatture per rapporti commerciali inerenti l’attivita’ di trasporto per conto di clienti della Repubblica di San Marino a fronte dei quali non risultavano, dalle verifiche bancarie effettuate, pagamenti provenienti dalla Repubblica di San Marino.

Cosi’, analiticamente, il GUP messinese dava conto degli elementi in atti per affermare la penale responsabilita’ degli odierni imputati anche in relazione ai reati-fine loro ascritti (cfr, in particolare pag. 30 per quelli di cui ai capi M, M2 e M3, pagg. 30-34 per quelli di cui ai capi N, N1, N2, N3, N4 e N5 e pagg. 35-37 per quello di cui al capo O), nonche’ del ruolo svolto dai vari imputati (e in particolare, a pag. 39, circa il pieno coinvolgimento anche di (OMISSIS)).

Con i motivi di appello, come si evince dagli atti, quella motivazione non venne sottoposta a confutazione specifica, ma gli odierni ricorrenti si limitarono a riproporre al giudice del gravame del merito le argomentazioni difensive gia’ spese in primo grado, da qui derivandone la legittimita’, come detto, di una motivazione qual e’ quella della Corte territoriale che, ampiamente, richiama per relationem, quella del GUP.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere non e’ consentito in questa sede perche’ trasformerebbe questa Corte di legittimita’ nell’ennesimo giudice del fatto.

6. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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