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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2014, n. 25734. Anche per le cose che costituiscono corpo del reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullita', da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita' perseguita in concreto per l'accertamento dei fatti.

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2014, n. 25734   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 luglio 2014, n. 16745. L'art. 345, terzo comma, cod.proc.civ. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi -la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. la valutazione di non indispensabilità della nuova produzione documentale, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 luglio 2014, n. 16745 Svolgimento del processo 1.- La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata in data 24.8.2006 e notificata in data 10.1.2007, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della s.r.l....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 giugno 2014, n. 13687. In tema di sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'obbligatorieta' dell'azione di regresso prevista dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 195, comma 9 nei confronti del responsabile comporta, anche in ragione dell'efficacia che nel relativo giudizio e' destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della societa' o dell'ente cui appartiene, che, anche qualora l'ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione deve essere riconosciuta un'autonoma legittimazione "ad opponendum", che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla societa' o dall'ente, configurandosi in quest'ultimo un caso di litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l'applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti.

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 giugno 2014, n. 13687 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 luglio 2014, n. 15434. Il differimento al 31/12/del 2011 dell'entrata in vigore del termine di sessanta giorni per l'impugnazione anche in via stragiudiziale del licenziamento, previsto dalla L. 10/2011, non riguarda solo le nuove fattispecie ma si estende anche al nuovo termine di duecentosettanta giorni entro cui deve essere depositato il ricorso giudiziale nella cancelleria del tribunale.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 7 luglio 2014, n. 15434 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 luglio 2014, n. 16647. La realizzazione di foto all’interno di luoghi di privata dimora con mezzi tecnici invasivi, tali da superare gli ostacoli alla visibilita', integra una condotta illecita cui consegue l’obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale connesso al pregiudizio all’inviolabilita' del domicilio tutelato dall’art. 14 Cost..

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 luglio 2014, n. 16647 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento assunto dal Garante per la protezione dei dati personali del 13/9/2007 con il quale era stata inibita, a RCS Periodici s.p.a. ed a Azphotos sas l’ulteriore diffusione di...