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In caso di nascita indesiderata la clinica e medici sono responsabili per aver negato anomalie del feto, in assenza di uno studio morfologico e malgrado l’ecografia non fosse idonea ad escluderle. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 aprile 2016, n. 6793.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 aprile 2016, n. 6793 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 marzo 2016, n. 6209. L’imperfetta compilazione della cartella clinica per la presenza di vuoti temporali di ore nelle annotazioni non può tradursi in uno svantaggio processuale per il paziente che chiede il risarcimento del danno per errori dei sanitari, anziché per la parte il cui difetto di annotazione è imputabile. L’omessa regolare tenuta della cartella clinica, infatti, non può far presumere che non siano stati commessi errori da parte dei sanitari

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 marzo 2016, n. 6209 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 29 marzo 2016, n. 12679. In tema di responsabilità dei medici ospedalieri, ai sensi dell’art. 7 DPR 27.3.1968, n. 128 il primario può, in relazione ai periodi di legittima assenza dal servizio, imporre all’aiuto l’obbligo di informarlo ed ha diritto di intervenire direttamente; tuttavia quando, avvertito, abbia dichiarato di voler assumere su di sé la decisione del caso, l’aiuto non può restare inerte in attesa del suo arrivo ma, essendo titolare di un’autonoma posizione di garanzia, nei confronti dei pazienti, deve attivarsi secondo le regole dell’arte medica per rendere operativo ed efficace l’intervento del predetto primario, se del caso a quest’ultimo sostituendosi. Se allora il primario può imporre un obbligo di informativa anche in assenza ed il potere di immediato intervento nel tempo di riposo o comunque di legittima assenza, dalla struttura logica della richiamata norma deve dedursi che nell’assenza o impedimento del primario, ogni decisione debba essere adottata dall’aiuto, anche quando il primario, doverosamente avvertito, dichiari di voler assumere su di sé la decisione del caso. In tale ipotesi, invero, all’aiuto spetta procedere secondo quanto occorra e non restare inerte nell’attesa dell’arrivo del primario, posto che su di lui cade l’obbligo di attivarsi secondo le regole dell’arte medica, ed egli è costituito nella posizione di garanzia verso il paziente, fino al momento in cui colui che è investito del primariato prenda in sua mano la situazione

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 29 marzo 2016, n. 12679 Presidente Claudio D’Isa Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza in data 24.11.2014 dichiarava estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo ascritto a D.V.L. in relazione al decesso di D.F.A.L. , avvenuto presso l’Unità Operativa di Chirurgia dell’Ospedale...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 29 marzo 2016, n. 12701. ll termine per proporre querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 29 marzo 2016, n. 12701 Presidente D’Isa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 449/2015 del 30/01/2015, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo emessa in data 10/07/2012 con cui M.M. era stato dichiarato colpevole del reato di lesioni personali colpose aggravato...

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Corte di Cassazione,s ezione IV, sentenza 18 marzo 2016, n. 11641. In tema di responsabilità omissiva dei medico per la morte dei paziente, la verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitario e l’evento lesivo presuppone l’effettuazione del cosiddetto “giudizio controfattuale” diretto a stabilire se l’azione o le condotte positive ritenute doverose ed invece omesse, nel caso concreto, ove ipotizzate come poste in essere dall’imputato, sarebbero state idonee ad evitare l’evento od a ritardarne significativamente la sopravvenienza: tale verifica deve in concreto operarsi, in termini di ragionevole certezza (“alto grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”), secondo tutte le circostanze che connotano il caso, e non già in termini di mera probabilità statistica pur rivelatrice di “serie ed apprezzabili probabilità di successo” per l’azione impeditiva dell’evento. Ai fini della responsabilità penale per un reato colposo, non è sufficiente che risulti accertata la violazione di una regola cautelare, che essa si ponga in rapporto causale con l’evento prodottosi e che questo costituisca “concretizzazione del rischio” che la regola cautelare si prefigga di contrastare: è infatti necessario anche che l’evento risulti “evitabile” dalla condotta diligente che si è mancato di tenere

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 18 marzo 2016, n. 11641 Ritenuto in fatto La parte civile C.L. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte civile nei confronti della sentenza del GUP che aveva mandato B.G. assolto con la formula...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 febbraio 2016, n. 3173. In un contratto assicurativo, la prova dell’esistenza del massimale deve esser fornita dalla compagnia di assicurazione e non dal cliente. La sua assenza dunque «nuoce» all’istituto e non all’assicurato, la cui domanda di risarcimento può essere comunque accolta per l’importo richiesto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 febbraio 2016, n. 3173 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. ROSSETTI...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 3 febbraio 2016, n. 4468. Le linee guida per le pratiche terapeutiche costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed appropriato, le decisioni terapeutiche

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione IV SENTENZA 3 febbraio 2016, n. 4468 est. dott. Claudio D’Isa Ritenuto in fatto S.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d’appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal locale Tribunale in ordine al delitto di lesioni colpose....