Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 18 marzo 2016, n. 11641


Ritenuto in fatto

La parte civile C.L. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte civile nei confronti della sentenza del GUP che aveva mandato B.G. assolto con la formula perché il fatto non sussiste dal reato di cui all’articolo 589 c.p.
L’addebito, formalizzato a seguito di imputazione coatta, concerneva la morte del paziente C. G., intervenuta per shock di tipo cardiogeno emopericardico in paziente con dissezione dei tratto ascendente dell’aorta.
La Corte di merito escludeva l’addebito di colpa formalizzato a carico dell’imputato, medico in servizio presso il pronto soccorso, apprezzando che questi aveva agito assolvendo ai propri compiti, allorquando, verificato lo stato del paziente e effettuati gli interventi previsti per la patologia cardiaca diagnosticata, ne aveva predisposto il ricovero nel reparto di cardiologia, per le cure dei caso.
Non era dipeso dal Bollino il fatto che il ricovero era stato disposto nel reparto di chirurgia per indisponibilità di letti.
In ogni caso, il decesso era intervenuto improvvisamente e con effetti immediati e non contrastabili in ragione di evento che ne aveva provocato il rapido dissanguamento interno, che avrebbe potuto essere contrastato – in ipotesi – solo con un intervento chirurgico immediato.
Peraltro, nessun addebito poteva essere elevato al medico del pronto soccorso.
Con il ricorso si censura la decisione proponendo doglianze sul comportamento dei medico, in particolare sotto il profilo dell’erroneità della diagnosi e dell’approccio terapeutico sostanziatosi nella somministrazione di farmaci antidolorifici. Ulteriore censura viene proposta con riferimento al mancato trasferimento in altra struttura, contestandosi sul punto anche le circostanze probatorie utilizzate per la giustificazione della condotta dei sanitario.
E’ stata depositata memoria difensiva nell’interesse dell’imputato con la quale sono state contestate le deduzione della parte ricorrente sostenendo la coerenza e la logicità delle argomentazioni della sentenza impugnata. Con la medesima memoria è stata sostenuta, preliminarmente, l’invalidità della procura speciale in calce al ricorso per cassazione in quanto recante firma di un soggetto diverso rispetto a quello conferente.

Considerato in diritto

L’eccezione di carattere preliminare afferente la validità della procura speciale, sollevata con la memoria difensiva nell’interesse dell’imputato, si palesa infondata, essendo evidente che si tratta di errore materiale.
Ciò premesso, il ricorso, per ampiamente argomentato, è infondato, a fronte di doppia conforme statuizione liberatoria, laddove risulta satisfattivamente spiegata l’assenza di colpa del sanitaria e esclusa la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta di questi e l’evento lesivo.
Come è noto, in tema di responsabilità omissiva dei medico per la morte dei paziente, la verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitario e l’evento lesivo presuppone l’effettuazione del cosiddetto “giudizio controfattuale” diretto a stabilire se l’azione o le condotte positive ritenute doverose ed invece omesse, nel caso concreto, ove ipotizzate come poste in essere dall’imputato, sarebbero state idonee ad evitare l’evento od a ritardarne significativamente la sopravvenienza: tale verifica deve in concreto operarsi, in termini di ragionevole certezza (“alto grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”), secondo tutte le circostanze che connotano il caso, e non già in termini di mera probabilità statistica pur rivelatrice di “serie ed apprezzabili probabilità di successo” per l’azione impeditiva dell’evento (cfr. Sezioni unite, 10 luglio 2002, Franzese).
La decisione gravata, in uno con quella di primo grado, ha rispettato questi principi, sia allorquando ha escluso i profili di colpa [per avere il medico dei pronto soccorso assolto ai propri doveri, anche provvedendo al trasferimento del paziente presso il reparto: non gli si poteva addebitare (‘indisponibilità dei letti in quello di cardiologia], sia soprattutto, e decisivamente, allorquando ha ricostruito la causa della morte in termini tali da recidere, in ossequio al necessario vaglio controfattuale, alcuna possibilità concreta di intervento da parte dell’imputato in grado di contrastare l’esito mortale della patologia.
Non va allora dimenticato che, ai fini della responsabilità penale per un reato colposo, non è sufficiente che risulti accertata la violazione di una regola cautelare, che essa si ponga in rapporto causale con l’evento prodottosi e che questo costituisca “concretizzazione del rischio” che la regola cautelare si prefigga di contrastare: è infatti necessario anche che l’evento risulti “evitabile” dalla condotta diligente che si è mancato di tenere (Sezione IV, 20 settembre 2012, Montanaro): ciò che nella specie è stato motivatamente escluso apprezzandosi la qualità della patologia mortale, le modalità di verificazione e la tempistica che ha portato il paziente alla morte.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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