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Nel contratto di assicurazione della responsabilita' civile la clausola che subordina l'operativita' della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola clams made mista o impura) non e' vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, puo' tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, e' incensurabile in sede di legittimita', ove congruamente motivata. Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 6 maggio 2016, n. 9140.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 6 maggio 2016, n. 9140 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione Dott. NOBILE Vittorio – Presidente Sezione Dott. NAPPI Aniello –...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 6 maggio 2015, n. 9100. Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sta individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA 6 maggio 2015, n. 9100 Ragioni della decisione Prima di affrontare la questione di diritto sulla quale le sezioni unite sono state chiamate a pronunciarsi, è necessario soffermarsi sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa della curatela controricorrente. L’eccezione non appare fondata. 1.1. Va premesso che il motivo di...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1823. Non è ravvisabile un eccesso di potere giurisdizionale – non venendo in questione i limiti esterni della giurisdizione ma solo il modo in cui questa è stata in concreto esercitata – nel fatto che il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza originariamente instaurato per denunciare la mancata esecuzione di una sentenza di annullamento della deliberazione di conferimento di un incarico giudiziario direttivo da parte del Consiglio superiore della Magistratura, abbia accolto un ricorso per motivi aggiunti proposto dall'interessato per far accertare che una nuova deliberazione, successivamente adottata dallo stesso Consiglio superiore della Magistratura, è elusiva dell'anzidetto giudicato. Neppure sono ravvisabili eccessi di potere giurisdizionale – vertendosi sempre solo sul modo in cui la giurisdizione è stata in concreto esercitata – nel fatto che, nel suindicato giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo non abbia individuato elementi significativi di novità nella rinnovata deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, riscontrando perciò in essa gli estremi dell'elusione del giudicato di annullamento della deliberazione precedente, e che abbia esercitato i conseguenti poteri sostitutivi, mediante designazione di un commissario ad acta (in fattispecie anteriore all'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 4, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'art. 17, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195), nonostante uno dei candidati concorrenti all'incarico direttivo fosse prossimo al pensionamento.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA 2 febbraio 2015, n. 1823 Ritenuto in fatto Il 16 novembre 2010 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza poi confermata in grado d’appello dal Consiglio di Stato, annullò la deliberazione con cui il Consiglio superiore della Magistratura (in prosieguo indicato come Csm) in data 11...