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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 settembre 2015, n. 17422. Nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della “causa petendi’ , che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi d’inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità dei provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto non dedotte nell’atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l’opponente … non può introdurre in corso di causa domande nuove. Né può dubitarsi che l’eventuale sussistenza dell’esimente della buona fede rispetto ad una sanzione amministrativa non costituisca un autonomo profilo di opposizione (che tra l’altro richiede anche uno specifico accertamento con relativo onere a carico di chi tale esimente invoca)

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 1 settembre 2015, n. 17422 Svolgimento del processo 1. Il ricorrente F. M. impugna la sentenza dei Tribunale di Palermo n. 3170/11, emessa ai sensi dell’art. 281 cod. proc. civ., che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace, che, a sua volta, aveva...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 agosto 2015, n. 17138. In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, e per il caso in cui l’azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva (art. 1492 terzo comma cod. civ.), ma in via concorrente con fazione di risoluzione (art. 1492 citato, primo comma), deve negarsi l’ammissibilità della domanda di riduzione in modo subordinato, rispetto alla proposizione a titolo principale dell’adone di risoluzione, atteso che entrambe le anioni si ricollegano ai medesimi presupposti, cioè la sussistenza di vizi con le caratteristiche fissate dall’art. 1490 cod. civ. (il quale detta una disciplina della materia completa e non integrabile con le regole dell’art. 1455 cod. civ. sull’importanza dell’inadempimento), restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere fra l’una o l’altra

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 agosto 2015, n. 17138 Svolgimento del processo 1. La Royal Fish srl fornisce nel 1996 alla ditta dell’odierno ricorrente “un consistente quantitativo di prodotti” congelati, di cui alle fatture n. (…) del marzo e 853 dell’aprile del 1996. Nell’agosto dello stesso anno vengono individuati gravi vizi per...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 17 aprile 2015, n. 7830. È nulla la notifica eseguita mediante consegna dell’atto alla madre del destinatario non già presso l’abitazione di quest’ultimo, ma presso l’abitazione della madre medesima

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 17 aprile 2015, n. 7830 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 aprile 2015, n. 7765. Anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come avviene nel citato art. 201, comma 3, la decadenza non può discendere dal compimento di un’attività riferibile non direttamente alla parte, ma a terzi

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 16 aprile 2015, n. 7765 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 marzo 2015, n. 5162. In tema di appalto, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo sorge con l’accettazione dell’opera da parte del committente (art. 1665, ultimo comma, c.c.) e non già al momento stesso della stipulazione del contratto. Ne consegue che, ove l’appaltatore abbia ceduto il proprio credito (futuro) e successivamente fallisca nel corso dell’esecuzione dell’opera, il cessionario non ha diritto al credito per il corrispettivo maturato per l’opera già compiuta, nei limiti dell’utilità della stessa ed in proporzione all’intero prezzo pattuito, ove l’appaltante ceduto non l’abbia in precedenza accettata nei confronti dell’imprenditore “in bonis”, non potendo neppure invocarsi gli effetti dello scioglimento del contratto di cui all’art. 1672 c.c., operando essi in base ad un’impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione in sé, mentre nello scioglimento a seguito di fallimento dell’appaltatore (art. 81 L.F.) rileva un evento di natura personale.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 marzo 2015, n. 5162 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott....

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Corte di cassazione, sezione II, sentenza 2 marzo 2015, n. 4169. Nel contratto per persona da nominare, la mancata, tardiva (o invalida) indicazione del terzo non può che determinare, ai sensi dell'art. 1405 cod. civ., l'effetto di consolidare il contratto in capo all'originario contraente, salvo che non siano intervenute altre diverse vicende contrattuali. Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato dal subentrare nel contratto di un terzo – per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione – che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall'originario stipulante. Ma il tutto avviene a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida “electio amici”, restando altrimenti applicabile il chiaro disposto dell'art. 1405 cod. civ.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 2 marzo 2015, n. 4169 Ritenuto in fatto Ricorrono A.G. e gli eredi di A.F. , avverso la sentenza n. 2726 del 2005 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 26 settembre 2005, che ha respinto la loro impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellalo che, a...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 novembre 2014, n. 24860. Il compenso del legale per i pareri legali pro-veritate, se frutto di contrattazione con il cliente, non può successivamente essere messo in discussione sulla scorta del mancato rispetto dei minimi tariffari

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 novembre 2014, n. 24860   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere...