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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 agosto 2015, n. 16899. La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l’interesse pubblico all’informazione, cioè la cosiddetta pertinenza; c) la forma “civile” dell’esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza. A differenza del diritto di cronaca, il diritto di satira, quale modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, è sottratto al parametro della verità, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, ma, appunto per questo, ne ricorre l’esercizio solo se il fatto è espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, sicché possa apprezzarsene subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico. Altrimenti, la satira non sfugge al limite della correttezza e continenza delle espressioni e delle immagini utilizzate, rappresentando comunque una forma di critica caratterizzata da particolari mezzi espressivi, e neppure può fondarsi su dati storicamente falsi.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 agosto 2015, n. 16899 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 29.12.2005, D.P.A. convenne in giudizio F.G. e la società “(…)”, lamentando il carattere lesivo e diffamatorio sia della lettera, a firma di tale G.A. di (…), pubblicata nella rubrica delle Lettere al direttore sul...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 luglio 2015, n. 13511. La legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle Usl spetta alle Regioni, in via concorrente con le c.d. gestioni stralcio (trasformate in liquidatorie, fruenti della soggettività dell’ente soppresso e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl, in veste di commissario liquidatore), in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale fa escludere l’ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle medesime gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori. Questo principio si applica anche alle domande di arricchimento proposte a norma dell’art. 2041 c.c..

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 luglio 2015, n. 13511 Svolgimento del processo 1.- Con citazione notificata il 23.4.1998 la Tecnoelettronica Sud srl ha convenuto in giudizio l’Assessorato Regionale della Sanità della Regione Siciliana e ne ha chiesto la condanna al pagamento di £. 48.129.801, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per prestazioni...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 maggio 2015, n. 10022. La traditio del titolo al portatore legittima il possessore del titolo stesso all’esercizio del diritto in esso menzionato, ma nei rapporti interni tra il tradens (e i suoi eredi) e l’accipiens, l’appartenenza della titolarità del diritto è condizionata all’esistenza e validità del rapporto sottostante tra essi intercorso. Ne deriva, pertanto, che, in caso di opposizione avverso decreto di ammortamento, l’opponente detentore è tenuto a provare soltanto di avere acquistato la titolarità del credito da esso portato anteriormente all’ammortamento, onere che – nel caso di libretto al portatore – può essere assolto dimostrando di aver posseduto quest’ultimo prima dell’ammortamento, spettando quindi all’ammortante dare la prova contraria (attesa la presunzione di buona fede ex art. 1147 c.c.) che l’acquisto del possesso sia avvenuto in mala fede, ovvero (stante la presunzione di possesso intermedio ex art. 1142 c.c.) che il credito sia stato successivamente trasferito dal detentore

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 15 maggio 2015, n. 10022   Ritenuto in fatto In data 16.11.1992, su ricorso di M.B. , nella qualità di curatore dell’eredità giacente di V.G. , il Presidente del Tribunale di Savona ha emesso un decreto di ammortamento del certificato di deposito al portatore n. (omissis) di L....