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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 gennaio 2016, n. 1628. In tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale alle liti ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., qualora sia puntualmente fissato l’ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 28 gennaio 2016, n. 1628 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 novembre 2015, n. 22387. Nel procedimento sommario di cognizione, anche l’ordinanza di rigetto della domanda è appellabile ex art. 702 quater c.p.c., il cui richiamo al comma 6 dell’art. 702 ter c.p.c. va letto in continuità col comma 5, quest’ultimo riferito sia all’accoglimento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un’appellabilità “secundum eventum litis”

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 novembre 2015, n. 22387 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 dicembre 2015, n. 25140. L’accordo con il quale le parti, proprietarie di unità immobiliari in un edificio condominiale, si trasferiscano reciprocamente, nel corso di operazioni rivolte alla ristrutturazione dell’edificio, diritti immobiliari su porzioni in proprietà esclusiva e in proprietà comune (gli uni acconsentendo all’abbassamento dell’altezza del soffitto del proprio appartamento e al conseguente trasferimento di volumetria in favore dei proprietari del piano superiore; e questi trasferendo, a loro volta, in corrispettivo, l’esclusiva proprietà su un disimpegno e su un’area di accesso comuni), deve rivestire la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’art. 1350 cod. civ., trattandosi di un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare (contratto di certo non assimilabile al regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, realizzante un negozio di accertamento libero da forme). Poiché l’atto scritto costituisce, in tal caso, lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà degli effetti negoziali, esso non può essere sostituito da comportamenti concludenti, ed in particolare dalla sottoscrizione, ad opera delle parti, di progetti e da richieste di autorizzazione, essendo evidente che un progetto non può essere considerato un atto negoziale vincolante per le parti che lo sottoscrivono, attesa la sua funzione esclusiva di strumento diretto, unitamente alla relativa istanza, a conseguire la concessione o l’autorizzazione edilizia, in esso, l’espressione delle volontà, che necessariamente devono essere da ciascuna delle parti dirette all’altra, volte a trasferire, in maniera inequivocabile, reciproci diritti reali

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 dicembre 2015, n. 25140 Ritenuto in fatto 1. – Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2001, V.C. e C.C. , proprietari di un appartamento ubicato al primo piano di un edificio in (OMISSIS) , assumevano: che – essendo stato raggiunto un accordo con gli altri...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 novembre 2015, n. 23934. Poiche’ i limiti di ammissibilita’ della prova testimoniale avente ad oggetto l’esistenza di un negozio per il quale e’ richiesta la forma scritta ad substantiam, sono dettati da ragioni di ordine pubblico, l’inammissibilita’ della prova per contrasto con la norma (articolo 2725 c.c.) che la vieta non e’ sanata dalla mancata tempestiva opposizione della parte interessata; conseguentemente, la relativa eccezione puo’ essere utilmente formulata anche dopo l’espletamento della prova vietata, e quindi con la proposizione di uno specifico motivo di appello a fronte di un’assunzione avvenuta in primo grado. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha scrutinato “la tematica relativa alle prove testimoniali di cui l’appellante” aveva lamentano “la nullita’ in quanto tendenti a comprovare la costituzione verbale di una servitu’ prediale in dispregio alla fattispecie di cui all’articolo 1350 c.c.”.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 novembre 2015, n. 23934 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NUZZO Laurenza – Presidente Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott. ABETE...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 28 ottobre 2015, n. 21948. Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’incolpazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi rispetto a quelli ascrittigli

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 28 ottobre 2015, n. 21948 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f. Dott. ODDO Massimo – Presidente Sezione Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione Dott. DI CERBO Vincenzo...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 28 ottobre 2015, n. 21949. Ferma l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato” (art. 18, comma 1, lettera d, legge n. 247 del 2012) – l’art. 19, al comma 1 (stessa legge), fa salva un’eccezione con riguardo all’”insegnamento o [al]la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”. Ai fini dell’operatività dell’eccezione alla regola generale dell’incompatibilità con qualunque attività di lavoro subordinato, anche part-time, la nuova legge da quindi rilievo non solo al luogo nel quale l’insegnamento o la ricerca si svolge (nelle università, nelle scuole secondarie e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione), ma – e ciò costituisce una novità rispetto al testo precedente – anche all’ambito disciplinare dell’insegnamento o della ricerca, il quale, per espressa previsione, è esclusivamente quello delle “materie giuridiche”. L’univoco tenore letterale dell’art. 19 non ne consente una lettura e-stensiva tale da ricomprendere nell’ambito dell’eccezione, in nome dell’unitarietà della funzione docente, anche i docenti della scuola primaria, che insegnanti in materie giuridiche non sono. Una diversa interpretazione non solo non si muoverebbe nel rispetto delle potenzialità obiettive del dato testuale, ma anche non terrebbe conto della ratio della riforma, che è quella di ammettere un’eccezione, alla regola che sancisce l’incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione e che vale anche per i docenti e i ricercatori, soltanto là dove l’insegnamento e la ricerca (costituenti la prestazione lavorativa) si esplichino in un settore disciplinare (“materie giuridiche”) comune a quello che tipicamente caratterizza la professione di avvocato.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 28 ottobre 2015, n. 21949 Ritenuto in fatto 1. – La Dott.ssa B.M., dipendente del Ministero dell’istruzione quale insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato part-time per 16 ore settimanali, in data 9 gennaio 2013 ha presentato richiesta di iscrizione all’albo degli avvocati di Milano, a seguito del...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 ottobre 2015, n. 19694. I cani da guardia, tra cui i pastori tedeschi, sono da considerare pericolosi e, quindi, rientranti nella disciplina di cui all’art. 672 cod. pen.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 ottobre 2015, n. 19694 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 29 gennaio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, depositato il 26 febbraio...