Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 22 dicembre 2015, n. 25774

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f.

Dott. CICALA Mario – Presidente Sezione

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 7837/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

(OMISSIS) (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di liquidatore pro tempore della (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), per delega in calce al controricorso;

– controricorrenti u’

e sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di liquidatore pro tempore della (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), per delega in calce al controricorso;

– ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

e nei confronti di:

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1512/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/05/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il dichiararsi ammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con atto di citazione notificato il 19 maggio 2004, (OMISSIS), socio della (OMISSIS) s.r.l., conveniva dinanzi al Tribunale di Como l’ex amministratore della societa’, (OMISSIS), ed il liquidatore, (OMISSIS), nonche’ la stessa societa’ (OMISSIS) in liquidazione, per sentire condannare i primi due, in favore suo e della societa’, al risarcimento dei danni per pagamenti di fatture prive di alcun rapporto sottostante, per l’indebito prelievo di ingenti somme a titolo retributivo da parte dell’amministratore unico e per l’avvenuta cessione a terzi di contratti a prezzo simbolico.

Nel costituirsi in giudizio, disgiuntamente, l’ (OMISSIS) ed il (OMISSIS) – quest’ultimo in proprio e quale liquidatore della (OMISSIS) s.r.l. – eccepivano, in via pregiudiziale, la tardivita’ dell’impugnazione delle delibere e l’improcedibilita’ delle domande restitutorie e risarcitorie per effetto dell’approvazione del bilancio di liquidazione e, nel merito, deducevano l’effettiva esistenza delle obbligazioni estinte e la congruita’ dei compensi percepiti.

All’udienza di precisazione delle conclusioni, l’attore, ravvisato il conflitto di interessi tra il liquidatore (OMISSIS) e la societa’, proponeva istanza di nomina di un curatore speciale ex articolo 78 c.p.c..

2. – Con sentenza in data 13 aprile 2005, il Tribunale di Como, senza pronunciarsi sulla richiesta di regolarizzazione del contraddittorio, dichiarava infondata l’azione di responsabilita’, ritenuta la tardivita’ dell’impugnazione della delibera del 30 giugno 2003 che liquidava in euro 85.000 il compenso dell’amministratore e la ratifica degli ulteriori emolumenti autodeterminati dall’amministratore, implicita nell’omessa impugnazione dei bilanci, ed acquisita la prova dei rapporti sottostanti ai pagamenti delle fatture.

Il Tribunale rigettava anche la domanda di risarcimento del danno preteso dal (OMISSIS) in proprio favore e condannava quest’ultimo alla rifusione delle spese di giudizio.

3. – In accoglimento dell’eccezione preliminare di rito sollevata nel successivo gravame dal (OMISSIS), la Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 19 maggio 2010, ha dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado, per irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., e ha rimesso quindi la causa dinanzi al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., con compensazione integrale delle spese del doppio grado.

3.1. – La Corte di Milano ha premesso che la questione sollevata dall’appellante concerne un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, con conseguente violazione del contraddittorio, espressione del principio costituzionale del diritto alla difesa.

La Corte territoriale ha ravvisato un conflitto di interessi nella costituzione congiunta della (OMISSIS) s.r.l. e del suo liquidatore, attuale legale rappresentante, in ordine all’azione di responsabilita’ ex articolo 2476 c.c., in quanto questi, portatore di un evidente interesse personale ad evitare la condanna, ha formulato conclusioni di rigetto anche in nome e per conto della societa’ da lui rappresentata, rimasta dunque priva di autonoma difesa.

Ne’ – ha proseguito la Corte d’appello – appare fondata la tesi che l’attore abbia agito come sostituto processuale della societa’, in tal modo evitando la situazione di incompatibilita’ tra societa’ e liquidatore congiuntamente costituitisi; cio’ in quanto la societa’ e’ litisconsorte necessario e non puo’ essere rappresentata da un soggetto che resiste all’azione di responsabilita’.

4. – Avverso la sentenza, non notificata, l’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 18 marzo 2011.

Il ricorso e’ articolato in due motivi.

Con essi si deduce la violazione: (a) dell’articolo 102 c.p.c., in relazione all’articolo 2476 c.c., censurandosi che sia stata attribuita alla (OMISSIS) veste di litisconsorte necessario nell’azione sociale di responsabilita’ promossa dal singolo socio; (b) dell’articolo 78 c.p.c., per essersi ritenuto che la societa’ non potesse essere rappresentata in giudizio dal liquidatore nei cui confronti era stata promossa l’azione di responsabilita’.

Il liquidatore (OMISSIS) ha depositato, a sua volta, controricorso, con ricorso incidentale di contenuto identico a quello principale.

5. – All’esito della discussione della causa all’udienza del 28 gennaio 2015, la 1 Sezione civile, con ordinanza 26 marzo 2015, n. 6127, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite.

5.1. – Il Collegio rimettente ha rilevato che pregiudiziale alla disamina dei singoli motivi si palesa la questione dell’ammissibilita’ stessa del ricorso per cassazione avverso una sentenza che non ha definito, nemmeno in parte, il giudizio: con cio’, ponendosi, prima facie, nell’ambito del divieto stabilito dall’articolo 360 c.p.c., comma 3, nel testo novellato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 2, secondo cui il ricorso per cassazione avverso tale sentenza puo’ essere proposto, senza necessita’ di riserve, solo allorche’ sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

L’ordinanza ricorda che in senso contrario all’ammissibilita’ si e’ espressa in piu’ occasioni questa Corte, anche a sezioni unite, in ipotesi di rimessione al primo giudice ex articoli 353 e 354 c.p.c.: per lo piu’, a causa dell’erronea esclusione della giurisdizione ordinaria (sono citate Sez. Un. 6 marzo 2009, n. 5456, Sez. Un. 2 settembre 2013, n. 20073, e Sez. Un. 14 luglio 2014, n. 16066); ma anche per nullita’ a vario titolo della sentenza di primo grado (sono richiamate, tra le altre, Sez. Un. 2 luglio 2014, n. 14991, e Sez. 1 , 9 luglio 2014, n. 15601).

Ma – precisa l’ordinanza l’interlocutoria – non mancano, al riguardo, pronunce di segno opposto, pur se espressione, forse, di un contrasto inconsapevole (e’ richiamata Sez. 1 , 8 ottobre 2014, n. 21219, in tema di estinzione del giudizio).

Tanto premesso, l’ordinanza di rimessione osserva che, nel caso in esame, la Corte d’appello di Milano, ravvisando la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della societa’ per effetto della sua costituzione congiunta con quella del liquidatore convenuto con azione di responsabilita’, e quindi la sussistenza di un conflitto di interessi, ha annullato la decisione di primo grado, rinviando gli atti al Tribunale di Como, ex articolo 354 c.p.c.. A prescindere dal problema dell’esattezza di quest’ultima statuizione (tenuto conto della tassativita’ delle ipotesi di rimessione ex articoli 353 e 354 c.p.c.), il presente ricorso immediato – osserva il Collegio della I Sezione – dovrebbe andare incontro ad una pronunzia di inammissibilita’ ex articolo 360 c.p.c., comma 3.

L’ordinanza interlocutoria ha quindi rimesso alle Sezioni Unite il riesame, funditus, dell’ambito di applicazione della disposizione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 3, quale questione oggetto di contrasto interpretativo, e comunque della massima importanza: tenuto anche conto, da un lato, del fatto che le pronunce pregresse delle Sezioni Unite sono state emesse su motivi attinenti alla giurisdizione – dunque, senza il crisma dell’auctoritas riconosciuta dall’articolo 374 c.p.c., comma 3, – e, dall’altro, dei rilievi critici mossi da autorevole dottrina all’applicazione della sanzione di inammissibilita’ a ricorsi avverso sentenze di appello che abbiano annullato la sentenza impugnata e rimesso la causa al primo giudice per le ragioni di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c..

Al riguardo, l’ordinanza interlocutoria individua tre profili critici dell’orientamento finora seguito:

– la tradizionale sintomaticita’ della natura definitiva di una sentenza riconosciuta al regolamento delle spese processuali;

– l’esenzione da riserva di impugnazione, espressamente prevista nell’articolo 360 c.p.c., comma 3, implicitamente significativa del fatto che la novita’ introdotta riguarderebbe le medesime ipotesi in cui, in precedenza, la scelta di non proporre immediato ricorso per cassazione aveva bisogno della riserva espressa c.d. facoltativa (introdotta con la novella del 1950, in attenuazione del rigido regime di impugnabilita’ delle sole sentenze definitive, proprio dell’originaria disciplina codicistica del 1940);

– la disposizione di cui all’articolo 353 c.p.c., comma 3, – dettata con riferimento all’ipotesi piu’ frequente di sentenza processuale di rimessione al primo giudice per effetto dell’affermazione della giurisdizione ordinaria, negata in prime cure, ma sintomatica di una mens legis comune anche agli altri casi tassativi di regressione (articolo 354 c.p.c.) -, prevedente che se contro la sentenza d’appello e’ proposto ricorso per cassazione il termine per la riassunzione del processo dinanzi al primo giudice e’ interrotto.

6. – Il Primo Presidente ha disposto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Acquisita la relazione dell’Ufficio del massimario, e depositata da parte del ricorrente (OMISSIS) una memoria illustrativa, il ricorso e’ stato discusso all’udienza pubblica del 15 dicembre 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – La questione di massima di particolare importanza rimessa alle Sezioni Unite e’ se tra le sentenze non immediatamente e non autonomamente ricorribili alle quali fa riferimento l’articolo 360 c.p.c., comma 3, debba essere inclusa la pronuncia solo rescindente con cui il giudice di appello, nelle ipotesi previste dagli articoli 353 e 354 c.p.c., riforma o annulla la sentenza di primo grado e rimette la causa al giudice a quo.

2. – L’articolo 360 c.p.c., comma 3, – introdotto con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 2, (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma della Legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, comma 2) – prevede che “Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo’ essere proposto, senza necessita’ di riserva, allorche’ sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio”.

La norma – ponendosi nel solco della disciplina gia’ introdotta per il lodo dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 25, con il novellato articolo 827 c.p.c. – esclude l’immediata ed autonoma ricorribilita’ per cassazione delle sentenze (di appello o di unico grado) non definitive su questioni: esse sono assoggettate ad un regime di impugnazione necessariamente differita, senza che vi sia bisogno di formulare alcuna riserva.

A differente disciplina sono sottoposte le sentenze non definitive su domanda o parziali, le quali continuano ad essere ricorribili sia immediatamente, sia, in caso di espressa riserva, insieme alla sentenza definitiva. Recita infatti il novellato (ad opera del Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 3) articolo 361 c.p.c., comma 1: “Contro le sentenze previste dall’articolo 278, e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione puo’ essere differito, qualora (a parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine di proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa”.

Nel complesso, quindi, il legislatore distingue il regime impugnatorio delle sentenze definitive, delle parziali o non definitive su domanda e delle non definitive su questioni:

– per le sentenze definitive, vale la regola generate dell’impugnazione immediata (articolo 360 c.p.c., commi 1 e 2);

– per le sentenze che decidono parzialmente il merito (le sentenze di condanna generica e quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio), e’ possibile, a scelta della parte, l’impugnazione immediata o la riserva di ricorso (articolo 361 c.p.c., comma 1);

– le sentenze non definitive su questioni o interlocutorie non possono essere impugnate con ricorso immediato e sono quindi soggette ad una riserva ex lege, potendo essere impugnate per cassazione solo insieme alla sentenza che definisce, anche in parte, il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 3).

Con le previsioni contenute nell’articolo 360 c.p.c., comma 3, e nell’articolo 361 c.p.c., comma 1, il Decreto Legislativo n. 40 del 2006, ha attuato il corrispondente principio, contenuto nella legge di delegazione, di divieto di ricorso immediato contro le sentenze non definite su questioni. Mosso dalla preoccupazione di recuperare la dimensione nomofilattica della Corte suprema, schiacciata da un numero di ricorsi eccessivo, il legislatore delegante, con la Legge n. 80 del 2005, articolo 1, comma 3, aveva infatti espressamente posto, tra i principi e criteri direttivi, proprio a fini di deflazione del giudizio di cassazione, “la non ricorribilita’ immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilita’ immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde”.

Nessuna modifica e’ stata apportata con la novella del 2006 all’articolo 340 c.p.c.. Il regime di appellabilita’ immediata o differita (tramite riserva) delle sentenze non definitive rese in primo grado e’ rimasto intatto, sicche’ al soccombente e’ data sempre la possibilita’ di scelta tra l’impugnazione immediata e la riserva: non solo per le sentenze di condanna generica o per le sentenze con le quali il giudice abbia pronunciato su una delle piu’ domande cumulate nel processo, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa, ma anche per tutte le sentenze con le quali il giudice abbia pronunciato su una questione (pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito) senza definire il giudizio.

3. – Nella giurisprudenza di questa Corte – sia a sezioni unite, sia a sezioni semplici – si e’ formato un orientamento, costituente diritto vivente, che qualifica sentenze non definitive su questioni, come tali ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 3, le sentenze che, pur chiudendo il processo dinanzi al giudice di appello, non statuiscono su alcuna domanda e non decidono in alcun modo la lite, ma si limitano a riformare o ad annullare, a seconda dei casi, la pronuncia impugnata e a restituire la causa al giudice di prima istanza, affinche’ questi la decida nuovamente.

Si e’ cosi’ ritenuto che non e’ immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza di secondo grado che:

– dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice (ordinario, amministrativo o italiano) che il giudice di primo grado aveva invece erroneamente escluso (Sez. Un., 13 giugno 2012, n. 9588; Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10136; Sez. Un., 3 luglio 2012, n. 11070; Sez. Un., 3 luglio 2012, n. 11072; Sez. Un., 10 luglio 2012, n. 11510; Sez. Un., 16 luglio 2012, n. 12105; Sez. Un., 18 ottobre 2012, n. 17841; Sez. Un., 31 ottobre 2012, n. 18698; Sez. Un., 24 gennaio 2013, n. 1717; Sez. Un., 12 febbraio 2013, n. 3268; Sez. Un., 22 aprile 2013, n. 9684; Sez. Un., 22 aprile 2013, n. 9688; Sez. Un., 28 giugno 2013, n. 16310; Sez. Un., 2 settembre 2013, n. 20073; Sez. Un., 7 febbraio 2014, n. 2816; Sez. Un., 10 febbraio 2014, n. 2911; Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9938; Sez. Un., 14 luglio 2014, n. 16066);

– riforma la sentenza con cui il processo di primo grado era stato definito con una erronea declaratoria di estinzione (Sez. 1 , 9 giugno 2014, n. 12948; Sez. 1 , 9 luglio 2014, n. 15601);

– annulla la sentenza per il mancato esame di una domanda di chiamata in giudizio di terzi, rimettendo la causa al primo giudice (Sez. Un., 2 luglio 2014, n. 14991).

4. – Alla base di questo orientamento vi e’ la presa d’atto che la sentenza pronunciata in secondo grado a seguito di appello contro la decisione di primo grado, se riforma o annulla la sentenza impugnata e rimette al primo giudice per la decisione sul merito, resta una sentenza che decide una questione senza definire neppure parzialmente il giudizio nel merito: da reputarsi “sostanzialmente non definitiva” e, dunque, non autonomamente impugnabile.

Si e’ affermato che, in questi casi, il giudizio non viene risolto neppure parzialmente, essendo ancora bisognevole di pronuncia sul merito, e, quindi, non realizza la condizione di ammissibilita’ dei ricorso per cassazione voluta dal legislatore con il novellato articolo 360 c.p.c., comma 3.

Tale lettura estensiva viene giustificata, in primo luogo, in considerazione della ratio della norma, che e’ quella di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, riducendo il numero di ricorsi, e di semplificare e razionalizzare il sistema, evitando la proliferazione di subprocedimenti impugnatori. Siffatta ratio – si sostiene – non consente di seguire un’interpretazione meramente letterale, obiettivamente ostativa al perseguimento integrale della finalita’ perseguita dal legislatore delegante e recepita da quello delegato, e cosi’ di intendere la non definitivita’ della sentenza con riguardo alla sola ipotesi in cui il processo debba continuare davanti allo “stesso giudice che ha emesso la sentenza (al momento) solo delibativa delle questioni pregiudiziali di rito” (Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10136, cit.). Infatti, il riferimento al “giudizio” reca in se’ una vis espansiva ed impone di comprendere nella previsione normativa in esame pure l’ipotesi in cui il giudizio debba tornare dinanzi al giudice di primo grado e proseguire dinanzi a lui: il provvedimento con cui il giudice di appello rimanda le parti innanzi al primo giudice nella sostanza attua anch’esso solo la prosecuzione del giudizio per l’adozione di una definizione dello stesso almeno parziale. Il discrimine va colto “con riguardo unicamente alla idoneita’ della sentenza sulla questione a definire la controversia, prescindendo quindi dal meccanismo processuale di individuazione del giudice che ha il potere di definire, anche parzialmente, la controversia” (Sez. I, 9 luglio 2014, n. 15601, cit.).

In secondo luogo, il fondamento di questo indirizzo viene individuato nel collegamento, che la riforma del 2006 ha inteso instaurare, tra (la possibilita’ di) immediato ricorso per cassazione e “interesse sul merito della controversia” (Sez. Un., 2 luglio 2014, n. 14991, cit.). Le sentenze non definitive su questioni, non pronunciando direttamente su un autonomo bene della vita, non producono un immediato pregiudizio nella sfera giuridica della parte soccombente. Se il soccombente sulla questione decisa con anteriore pronuncia non definitiva deve attendere la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio per poter promuovere il ricorso per cassazione, cio’ significa che la soccombenza che giustifica l’accesso al giudice di legittimita’ deve essere effettiva e sostanziale e non solo formale e virtuale. “La logica che presiede alla inammissibilita’ del ricorso immediato per cassazione contro la sentenza che abbia deciso sulla questione di giurisdizione e’… che, per attingere il livello del giudizio di legittimita’, la soccombenza non deve essere virtuale ma effettiva e dunque riguardare il fondo della controversia” (Sez. Un., 13 giugno 2012, n. 9588, cit.). In quest’ordine di idee, onde segnalare la valenza di sistema di questa soluzione, talvolta si richiama (Sez. Un., 22 aprile 2013, n. 9684, cit.) la cospirante convergenza con l’elaborazione giurisprudenziale relativa al necessario condizionamento de iure del ricorso incidentale per cassazione della parte vittoriosa nel merito non solo alla proposizione, ma anche alla fondatezza del ricorso principale (Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 5456): cosi’ come, una volta pervenuti alla decisione di merito, il travolgimento di tale risultato, che costituisce il vero scopo del processo, puo’ essere giustificato solo dalla soccombenza pratica ed effettiva, parimenti, in assenza della soccombenza effettiva sulla domanda, la mera soccombenza teorica sulla questione non si traduce in un interesse attuale all’impugnazione e, quindi, si giustifica, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 3, da intendere in senso estensivo, il differimento del ricorso per cassazione avverso ogni sentenza che si limiti a risolvere una questione, senza definire, neppure parzialmente, il giudizio.

La soluzione offerta dalla giurisprudenza viene infine fondata sul richiamo al canone costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez. 1 , 9 luglio 2014, n. 15601, cit.): l’articolo 111 Cost., giustifica tanto l’accentuato favor per la decisione unitaria quanto il differimento dell’impugnazione di sentenze che, per la natura interlocutoria delle questioni decise, non entrano nel patrimonio del soccombente; il differimento dell’impugnazione avverso la sentenza con la quale il giudice d’appello ha risolto questioni ed ha rimesso la causa al primo giudice e’ funzionale al celere raggiungimento dello scopo del processo, che e’ quello di una decisione sul merito della domanda.

5. – Riguardo al momento in cui risulta impugnabile la statuizione su questione contenuta nella sentenza d’appello che ha disposto la rimessione al primo giudice, l’applicazione di questo orientamento comporta che la statuizione sulla questione puo’ essere portata all’esame della Corte di cassazione soltanto nell’ipotesi in cui l’eventuale decisione, sfavorevole nel merito, del giudice di primo grado, trovi conferma da parte di quello di appello (Sez. Un., 22 aprile 2013, n. 9688, cit.). Perche’ sia reso possibile l’accesso alla Corte sulla questione, ad esempio, di giurisdizione, attraverso l’impugnazione della sentenza che solo quella questione abbia deciso rimettendo la causa al primo giudice in un caso di erronea declinatoria da parte di quest’ultimo, “e’ necessario che la parte, ove risulti soccombente in primo grado nel merito, impugni tale sentenza, per conservare la possibilita’ di discutere della giurisdizione nel caso che sul merito risulti soccombente anche in secondo grado” (Sez. Un., 31 ottobre 2012, n. 18698, cit.). La “riserva automatica” deve essere sciolta, “non al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, ma insieme alla sentenza che, decidendo nel merito, definisca il grado di appello, in tutto o in parte” (Sez. I, 9 luglio 2014, n. 15601, cit.). La parte deve attendere nuovamente la pronuncia della sentenza di appello per poter adire la Corte di cassazione e dolersi anche della soluzione data alla questione.

6. – Questo indirizzo e’ stato sinora costantemente ribadito negli svolgimenti giurisprudenziali.

Ma non mancano pronunce che – sia pure senza misurarsi con una diversa interpretazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 3, e, quindi, senza spiegare le ragioni della diversa posizione assunta – si sono discostate, negli esiti applicativi, dal diritto vivente.

La sentenza 8 ottobre 2014, n. 21219, della 1 Sezione, infatti, si e’ pronunciata sul fondo di un ricorso per cassazione – ritenuto, quindi, implicitamente ammissibile – proposto in via immediata avverso una sentenza di corte d’appello che, nel riformare la sentenza di primo grado dichiarativa dell’estinzione, aveva rimesso la causa al giudice di primo grado senza deciderla nel merito. Allo stesso modo ha deciso, in una identica vicenda, la sentenza 11 settembre 2015, n. 17964, sempre della 1 Sezione.

Analogamente, la sentenza delle Sezioni Unite 13 luglio 2015, n. 14558, ha esaminato e rigettato – anziche’ dichiararlo in limine inammissibile – un ricorso per cassazione interposto avverso una sentenza di corte d’appello che, definendo la lite nel grado, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario negata dal primo giudice e rimesso le parti innanzi ad esso.

Nello stesso senso, la sentenza della 1 Sezione 1 settembre 2015, n. 17398, ha scrutinato nel merito un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza con la quale il giudice di seconde cure – ritenendo non ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti del convenuto in primo grado, per violazione del disposto dell’articolo 143 c.p.c., da parte dell’attore notificante – aveva dichiarato la nullita’ della sentenza impugnata, con rimessione della causa al primo giudice.

7. – Le sollecitazioni provenienti dall’ordinanza di rimessione e le critiche sollevate dalla dottrina all’indirizzo giurisprudenziale finora invalso (cui non sempre tuttavia e’ corrisposta una pratica costante di applicazione) inducono le Sezioni Unite ad abbandonare la lettura fin qui seguita e a fornire una diversa interpretazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 3.

7.1. – Vi e’ un ostacolo di carattere normativo a ritenere che non sia immediatamente ed autonomamente impugnabile per cassazione la sentenza di secondo grado con cui – dichiarandosi la giurisdizione negata in primo grado, la nullita’ della notificazione della citazione, la necessita’ del litisconsorzio, l’erronea estromissione di una parte, l’errata dichiarazione di estinzione o la nullita’ della sentenza non sottoscritta – si dispone la rimessione della causa al primo giudice.

Questo ostacolo e’ rinvenibile nell’articolo 353 c.p.c., comma 3, il quale prevede che “se contro la sentenza d’appello” che dispone la rimessione al primo giudice a fronte di un’erronea declinatoria della giurisdizione ordinaria “e’ proposto ricorso per cassazione, il termine” per riassumere il processo in primo grado “e’ interrotto”.

Tale norma e’ dettata sull’evidente presupposto che oggetto del ricorso per cassazione e’ proprio la sentenza con cui il giudice d’appello ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice. Infatti, se, per espressa previsione, la proposizione del ricorso per cassazione interrompe il termine per riassumere la causa dinanzi al giudice a quo, cio’ significa che il ricorso per cassazione e’ il mezzo che l’ordinamento mette a disposizione della parte soccombente per impugnare subito la sentenza d’appello di riforma della pronuncia di primo grado recante un’erronea absolutio ab instantia. Per adire la corte di cassazione contro la sentenza che, chiudendo il grado di appello, statuisce sulla quaestio iurisdictionis, non si deve attendere che sia pronunciata una sentenza di primo grado, e poi ancora di appello, sul merito, ossia sulla fondatezza della domanda: la sentenza di rimessione e’ immediatamente impugnabile, e la sua impugnazione determina l’interruzione del termine per riassumere la causa dinanzi al giudice di primo grado.

Siffatta antinomia – tra la propugnata interpretazione estensiva dell’articolo 360 c.p.c., comma 3, che qualifica come sentenza non definitiva di rito (in quanto tale non immediatamente ricorribile per cassazione) la sentenza di appello resa ex articolo 353 c.p.c., comma 1, da un lato; e l’espressa disposizione dell’articolo 353 c.p.c., comma 3, che invece quella immediata ricorribilita’ ammette e postula, dall’altro – non puo’ essere superata ritenendo che il novellato articolo 360 c.p.c., comma 3, frutto della riforma legislativa del 2006, abbia tacitamente abrogato, per incompatibilita’, la disposizione contenuta nell’articolo del codice dedicato alla rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione.

A parte il fatto che l’ipotesi della abrogazione implicita e’ resa poco plausibile dall’assenza di indici in tal senso nei lavori preparatori; decisivo appare al Collegio il rilievo che il terzo comma dell’articolo 353, la cui formulazione e’ rimasta immutata nel tempo, consentiva l’immediato ricorso per cassazione avverso le sentenze d’appello di rimessione della causa in primo grado gia’ nel sistema originario del codice di procedura civile del 1940, le cui previsioni, anteriormente alla modifiche apportate dalla riforma del 1950 (Legge 14 luglio 1950, n. 581), erano modellate sul principio della inammissibilita’ dell’impugnazione immediata delle sentenze non definitive e parziali, tra queste comprese anche quelle su taluna di piu’ domande cumulate. In quel contesto, la giurisprudenza (Sez. 2 , 25 marzo 1946, n. 309) non esitava a sottolineare che le “ipotesi previste negli articoli 353 e 354 c.p.c. … costituiscono un sistema di eccezioni al principio dell’unita’ del processo di impugnazione, e per le quali la legge stessa espressamente presuppone la possibilita’ del ricorso, col disporre, quando tale ricorso vi sia, la interruzione del termine per la riassunzione del processo in primo grado”; e rinveniva la ragione di questa eccezione nella circostanza che “nei casi previsti dagli articoli sopra citati, il procedimento di appello si esaurisce con la sentenza di remissione della causa al primo giudice, e non v’e’, quindi, piu’ possibilita’ che a detta sentenza segua, nella stessa sede, quella sentenza definitiva, insieme alla quale la prima possa essere impugnata”.

7.2. – L’esigenza di evitare antinomie di carattere sistematico induce a privilegiare una interpretazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 3, maggiormente aderente al testo della disposizione: una interpretazione che colleghi la previsione di non immediata ricorribilita’ della sentenza che decide di una questione insorta senza definire, nemmeno parzialmente, il giudizio all’ipotesi che lo stesso giudice conservi successivamente il potere di decidere in via definitiva il giudizio.

Invero, ai fini della identificazione delle sentenze non definitive su questioni, la disposizione dell’articolo 360 c.p.c., comma 3, rimanda a quanto risulta dall’articolo 279 c.p.c., comma 2. Si tratta di sentenze su questioni pregiudiziali attinenti al processo o preliminari di merito idonee a definire il giudizio, che assumono carattere di sentenze non definitive quando la questione viene respinta, ed alle quali si accompagna la pronuncia dell’ordinanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione della causa davanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza non definitiva.

Le sentenze non suscettibili, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., comma 3, di impugnazione immediata per cassazione – ma ricorribili soltanto unitamente alla impugnazione della definitiva (o della sentenza, successivamente resa, che definisce, anche parzialmente, il giudizio) – sono quindi le sentenze meramente endoprocessuali che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva (come nel caso esaminato da Sez. Un., 25 novembre 2010, n. 23891). Rispetto a queste sentenze, la scelta della parte soccombente di non proporre immediato ricorso per cassazione necessitava, prima della riforma del 2006, della riserva espressa; laddove, oggi, a completamento della regola della non immediata impugnabilita’, opera la previsione della riserva automatica di impugnazione.

7.3. – Invece, la sentenza del giudice di appello che dispone la rimessione al primo giudice perche’ dichiara la giurisdizione negata in primo grado, la nullita’ della notificazione della citazione, la necessita’ del litisconsorzio, l’erronea estromissione di una parte, l’errata dichiarazione di estinzione o la nullita’ della sentenza non sottoscritta, anche se non decide su un bene della vita e nulla dice sul merito della domanda, non e’ una sentenza non definitiva.

E’ una sentenza definitiva perche’, concludendo il giudizio dinanzi al giudice d’appello, esclude un ulteriore potere decisorio del giudice che l’ha pronunciata, essendo l’unica sentenza di quel grado di processo. Benche’ risolva esclusivamente una questione e non definisca ancora la lite sostanziale in essere, essa nondimeno consuma ed esaurisce il compito del giudice di appello ponendo fine al giudizio dinanzi a lui. E’ bensi’ prevista la prosecuzione del giudizio, ma in primo grado e a condizione che una delle parti provveda alla riassunzione del processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza; laddove, a seguito della pronuncia di sentenza non definitiva, vi e’ la contestuale pronuncia di distinti provvedimenti, resi nella forma dell’ordinanza, con i quali si impartiscono disposizioni per la prosecuzione della causa avanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza non definitiva.

E’ una sentenza definitiva perche’, esaurendo il mezzo di gravame contro la pronuncia di primo grado, deve contenere la liquidazione delle spese, da farsi non in base al principio della soccombenza virtuale rispetto alla domanda, ma tenuto conto della soccombenza effettiva in relazione all’unica questione, dibattuta e decisa (Sez. Un., 9 novembre 2009, n. 23669). Difatti l’articolo 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa”, non richiede una decisione di merito, ma soltanto una pronuncia che chiuda definitivamente il processo davanti al giudice presso cui e’ pendente la lite, indipendentemente dall’eventuale prosecuzione del processo davanti ad altro giudice (Sez. 1 , 8 maggio 1992, n. 5504; Sez. 3 , 12 novembre 1998, n. 11441; Sez. 2 , 5 settembre 2000, n. 11668; Sez. 2 , 5 maggio 2003, n. 6762; Sez. 2 , 16 luglio 2010, n. 16765).

7.4. – L’interpretazione letterale della portata dell’articolo 360 c.p.c., comma 3, e’ anche quella maggiormente conforme ai parametri costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo.

Attraverso l’esclusione dell’immediata ricorribilita’ per cassazione delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, la novella del 2006, intendendo perseguire l’obiettivo della concentrazione del giudizio di impugnazione e limitare il numero dei provvedimenti impugnabili per cassazione, non ha compresso affatto il diritto di difesa della parte soccombente, ma si e’ limitata a rinviare nel tempo la possibile impugnazione, consentendo alla parte di valutare con completezza il proprio interesse all’impugnazione all’esito della pronuncia definitiva. Tenendo conto che, nelle more della prosecuzione del giudizio, la sentenza non definitiva su questione, avendo una portata esclusivamente strumentale, e’ insuscettibile di produrre un immediato pregiudizio nella sfera giuridica della parte soccombente, a questa e’ stato imposto – per ragioni di economia processuale volte a garantire la deflazione del carico di lavoro pendente in sede di legittimita’ – soltanto un differimento, e quindi un sacrificio ragionevole e limitato nel tempo, in attesa che il giudizio di appello (o quello in unico grado) venga definito. Alla parte soccombente e’ precluso di ricorrere immediatamente avverso la sentenza non definitiva sulla questione pregiudiziale attinente al processo o preliminare di merito, ma essa conserva intatta la possibilita’ di adire la corte di cassazione e di dolersi (anche) della soluzione data alla questione pregiudiziale o preliminare allorche’ sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio, a meno che il suo interesse ad impugnare venga meno alla luce di quest’ultima sentenza e sempre che non risorga (giustificando quindi un ricorso incidentale) in conseguenza dell’impugnazione ad opera di un’altra parte.

L’equilibrio tra le due esigenze in conflitto – l’esigenza di non frammentare il processo, in particolare nella fase del gravame, e di evitare le “lussureggianti ramificazioni di impugnazioni”, da un lato, che induce a considerare l’esito finale della lite e il possibile venir meno dell’interesse delle parti all’impugnazione della precedente decisione; la necessita’ di salvaguardare il diritto di difesa del soccombente, dall’altro – sarebbe tuttavia destinato a mutare ove si continuasse a ritenere che il sistema della riserva ex lege risultante dall’articolo 360 c.p.c., comma 3, comprenda anche le sentenze di rimessione della causa in primo grado, precludendone la ricorribilita’ autonoma ed immediata.

Poiche’, infatti, in tali ipotesi si e’ in presenza di sentenze che definiscono il grado di appello, con le quali il giudice si spoglia della cognizione dell’intera causa e rimette le parti in primo grado, la qualificazione di esse come sentenze non definitive su questione, assoggettate al regime di preclusione della ricorribilita’ autonoma ed immediata, imporrebbe alle parti l’attesa dello svolgimento di altri due gradi di giudizio, dell’intero giudizio di primo grado a valle della rimessione e quindi di un nuovo giudizio di appello, prima di poter investire la corte di cassazione della questione di giurisdizione o dell’estinzione del processo di primo grado o della sussistenza del vizio radicale del giudizio di prima istanza: con il rischio che, all’esito di tale lungo percorso, la corte di cassazione confermi la declinatoria di giurisdizione o la pronuncia sull’estinzione del processo gia’ emesse in primo grado o ritenga insussistente la ragione di rimessione al primo giudice della causa che era gia’ stata da questo decisa nel merito. Il differimento del ricorso per cassazione all’esito di altri due gradi di giudizio contrasterebbe con il canone della ragionevole durata del processo: lungi dal semplificare e dal razionalizzare il sistema, esso, sottraendo le sentenze di rimessione al primo giudice ad ogni controllo immediato e lasciando le parti in balia di un possibile errore del giudice, e’ suscettibile di determinare un inutile e dispendioso appesantimento e allungamento del processo nell’ipotesi che la corte di cassazione si pronunci, ad esempio, sulla questione di giurisdizione o sulla necessita’ del litisconsorzio in modo difforme dalla pronuncia del giudice di appello.

A cio’ aggiungasi la possibile compromissione del diritto difesa. Le sentenze ex articoli 353 e 354 c.p.c., contengono infatti il capo provvisoriamente esecutivo delle spese processuali, sicche’ l’esclusione della loro ricorribilita’ autonoma impedirebbe al soccombente, che si vede esposto alla pretesa esecutiva della controparte, qualsiasi possibilita’ di immediata reazione e quindi di chiedere pronta tutela in sede impugnatoria.

8. – La sentenza con cui il giudice d’appello, nei casi previsti dagli articoli 353 e 354 c.p.c., riforma o annulla la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo, e’ soggetta al regime di impugnazione previsto per le sentenze definitive. Contro di essa, pertanto, e’ possibile solo l’impugnazione immediata per cassazione: non si applica ne’ la disciplina – dettata per le sentenze non definitive su questioni – della ricorribilita’ differita (senza bisogno di riserva), che consente l’impugnazione per cassazione esclusivamente assieme all’impugnazione della prima sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio; ne’ il regime – previsto per le sentenze non definite su domanda o parziali – che lascia la parte soccombente libera di scegliere se proporre un ricorso immediato ovvero un’impugnazione differita, facendone riserva.

9. – Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “E’ immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza con cui il giudice d’appello, nei casi previsti dagli articoli 353 e 354 c.p.c., riforma o annulla la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo. Trattandosi di sentenza definitiva, essa non ricade nel campo di applicazione del divieto, dettato dal novellato articolo 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi le sentenze su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva”.

10. – Nella specie la sentenza impugnata con il ricorso in via principale e con il ricorso in via incidentale e’ una pronuncia con il quale la Corte d’appello di Milano ha dichiarato la nullita’, per irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della societa’, della sentenza di primo grado, rimettendo la causa a quei giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c..

Si tratta di una sentenza definitiva, quindi immediatamente impugnabile per cassazione.

Dichiarata ammissibile, all’esito della risoluzione della questione di massima di particolare importanza devoluta alle Sezioni Unite, l’immediata proposizione del ricorso per cassazione, principale e incidentale, l’esame e la decisione dei motivi di impugnazione vanno rimessi, ai sensi dell’articolo 142 disp. att. c.p.c., alla 1 Sezione.

P.Q.M.

La Corte dichiara ammissibile l’immediata proposizione del ricorso principale e del ricorso incidentale, rimettendone l’esame alla 1 Sezione.

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