Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 2 novembre 2015, n. 22387

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Liquidazione Giudiziale della (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale;

(OMISSIS) s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del liquidatore;

– Intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4124/2014 del 18 giugno 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. (OMISSIS), per delega dell’Avv. (OMISSIS).

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 13 maggio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ.: ” (OMISSIS) ha proposto appello avverso l’ordinanza ex articolo 702-ter cod. proc. civ. con cui il Tribunale di Roma, in data 30 gennaio 2014, aveva respinto la domanda dallo stesso proposta, volta ad ottenere la condanna della s.p.a. (OMISSIS), in liquidazione in concordato preventivo, al pagamento in via privilegiata della somma di euro 104.000 a titolo di compensi per prestazioni professionali.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 18 giugno 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello, sul rilievo che, nel procedimento sommario di cognizione, l’articolo 702-guater cod. proc. civ., richiamando l’articolo 702-ter cod. proc. civ., comma 6 nel prevedere l’appello, si riferisce all’ordinanza di accoglimento della domanda, non anche a quella di rigetto.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 31 luglio 2014, sulla base di un motivo. L’intimata non ha resistito in questa sede. L’unico mezzo – con cui si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 702-ter e 702-quater cod. proc. civ., nonche’ degli articoli 3 e 24 Cost. – appare fondato. Il provvedimento impugnato era appellabile. Anche l’ordinanza di rigetto della domanda proposta e decisa secondo il procedimento sommario di cognizione, e non solo quella di accoglimento, e’ impugnabile ai sensi dell’articolo 702-quatcer cod. proc. civ., che ammette l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 702-ter, comma 6.

Quest’ultimo comma, nello stabilire che L’ordinanza e’ provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, si riferisce, evidentemente, all’ordinanza di cui al comma 5 dello stesso articolo, di accoglimento o di rigetto, pronunciata dal giudice in tutti i casi in cui non provvede ai sensi dei commi precedenti, vale a dire alla dichiarazione d’incompetenza (comma 1), alla dichiarazione d’inammissibilita’ della domanda principale o riconvenzionale che non rientri tra quelle indicate nell’articolo 702-bis (comma 2), al mutamento del rito (comma 3), alla separazione della domanda riconvenzionale che richieda un’istruzione non sommaria (comma 4).

E’ esatto che nell’articolo 702-ter, comma 6 sono disciplinati alcuni effetti dell’ordinanza di accoglimento del ricorso (che e’ titolo per l’esecuzione immediata, per iscrizioni ipotecarie e per la trascrizione); ma detta norma va letta, non gia’ in maniera riduttiva con riferimento alla sola ordinanza di accoglimento, ma in continuita’ con il comma precedente dello stesso articolo, che ricomprende sia l’ordinanza di accoglimento che quella di rigetto (cfr. Cass., Sez. 6-1, 26 giugno 2014, n. 14502).

L’interpretazione seguita dal giudice a quo, configurando un’appellabilita’ secundum eventum litis, si porrebbe, d’altra parte, in contrasto con i principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di tutela del diritto di difesa. Il ricorso puo’ essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto”.

Letta la memoria di parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, ad ulteriore conferma della soluzione prospettata nella relazione, va qui richiamato il, e data continuita’ al, precedente di questa Corte rappresentato da Sez. 2, 19 maggio 2015, n. 10211, in cui si e’ affermato che “il richiamo operato dall’articolo 702-quater cod. proc. civ. all’ordinanza di cui all’articolo 702-ter cod. proc. civ., comma 6 non deve essere interpretato in maniera riduttiva, con riferimento al solo provvedimento di accoglimento, ma deve essere riferito a qualsivoglia ordinanza conclusiva, qualunque sia il suo contenuto”;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata;

che la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma;

che il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

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