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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 2 novembre 2015, n. 22369

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7520/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/01/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 22/11/2011, depositata il 26/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati;

osserva:

La CTR di Roma ha accolto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza n. 523-08-2009 della CTP di Roma che – in causa avente ad oggetto avvisi di accertamento per IRPEF relativa agli anni 1999-2003 fondati sulla determinazione del reddito con metodo sintetico ed in ragione dei beni – indice di maggiore capacita’ contributiva – aveva integralmente accolto il ricorso del contribuente (OMISSIS).

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che l’Agenzia aveva legittimamente posto a fondamento dell’accertamento validi indicatori di capacita’ di spesa, in rapporto al reddito nullo da quest’ultimo dichiarato, nel mentre il contribuente – gravato dell’onere di prova contraria – non vi aveva assolto, essendosi limitato a produrre un documento attestante il conferimento di un mandato (alla regolarizzazione di attivita’ all’estero, secondo la procedura dello “scudo fiscale” di cui al Decreto Legge n. 282 del 2002, articolo 6) peraltro revocabile, alla banca estera, non comprovante il definitivo compimento della procedura di rientro scudato dei capitali in Italia, e quindi il legittimo utilizzo della somma destinata all’acquisto.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

L’Agenzia si e’ difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – puo’ essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..

Con il motivo unico di ricorso (improntato a violazione del Decreto Legge n. 282 del 2002, articolo 6, Decreto Legge n. 59 del 2003, articolo 1; Decreto Legge n. 143 del 2003, articolo 2, e Decreto Legge n. 350 del 2001, articoli 12, 13 e 14, la parte ricorrente – dopo avere premesso che l’Agenzia aveva chiaramente ammesso, nel suo atto di costituzione in primo grado, che il rimpatrio dei capitali era avvenuto (peraltro in data 14.5.2003), opponendo ad esso soltanto che era stato erroneamente versato l’importo proporzionale al 2,5% anzicche’ al 4% delle somme rimpatriate – evidenziava che la stessa Agenzia aveva riconosciuto (nella circolare n. 99 del 2001) che l’effetto preclusivo dell’operazione di rientro poteva essere opposto anche nei riguardi dell’accertamento sintetico, di che la parte contribuente non avrebbe potuto fornire la prova se non a mezzo della produzione delle dichiarazioni riservate delle attivita’ emerse, depositate in giudizio ed erroneamente valorizzate dalla CTR adita come mero mandato revocabile, idonee a certificare che la procedura di rientro dei capitali detenuti all’estero era stata portata a compimento.

Il motivo di impugnazione appare fondato e da accogliersi.

Richiamando le disposizioni del capo III del Decreto Legge 25 settembre 2001, l’articolo 6, del Decreto Legge n. 282 del 2002, ha previsto che: “c) il modello di dichiarazione riservata e’ approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Il predetto articolo 13 prevedeva, a sua volta, che:

“1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attivita’ finanziarie rimpatriate, conferendo l’incarico di ricevere in deposito le attivita’ provenienti dall’estero e optando per il versamento della somma di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all’articolo 12, comma 2. Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attivita’ da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, almeno al 1 agosto 2001……

2……

3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all’amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d’imposta, l’ammontare complessivo delle attivita’ rimpatriate, quello delle somme di cui all’articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli di cui all’articolo 12, comma 2, sottoscritti, senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata”.

Dalla stessa lettura del testo normativo appare manifesto che l’unica maniera per l’interessato di dimostrare il completamento dell’iter della procedura di rientro e’ appunto la “dichiarazione riservata” ottenuta in copia (ovviamente dopo la consegna all’istituto di credito incaricato) da detto istituto, sicche’ detta dichiarazione deve ritenersi essere certificazione del tutto idonea ai fini che il contribuente si riprometteva di raggiungere a mezzo del deposito nel presente giudizio, e cioe’ la dimostrazione dell’avvenuto rimpatrio della somma oggetto della procedura medesima.

La stessa Agenzia delle Entrate (chiarendo la disciplina recata dal Decreto Legge n. 350 del 2001, di cui anzi si e’ detto con la Circolare n. 85 del 01/10/2001) ha messo in evidenza che la dichiarazione riservata qui in discorso “ha contenuto sintetico e ricalca sostanzialmente i dati e le notizie che il contribuente avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi, modulo RW, in osservanza degli obblighi previsti dal cosiddetto monitoraggio fiscale” ed inoltre che essa dichiarazione, “debitamente sottoscritta dall’intermediario e rilasciata in copia al contribuente, comprova il pagamento della somma o la sottoscrizione dei titoli di Stato a tasso ridotto e costituisce l’unico documento idoneo ad invocare gli effetti del rimpatrio, previsti dal provvedimento in esame”.

A fronte di siffatta disciplina di legge, appare del tutto erronea l’affermazione del giudice del merito secondo cui il documento di cui qui si tratta non comproverebbe “il definitivo compimento della procedura di rientro”, sicche’ non resta che concludere che del tutto illegittimamente – nel difetto di costituzione della parte contribuente – e’ stato accolto l’infondato appello della parte pubblica alla quale la debita cognizione della materia non avrebbe potuto far velo alla corretta applicazione della disciplina.

Non resta che cassare la decisione e rimettere la lite allo stesso giudice del merito affinche’ questi faccia piu’ accorta applicazione della disciplina di legge richiamata ai fini della nuova valutazione della specie di causa.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 25 giugno 2014.

ritenuto inoltre:

che la relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente rinvio al giudice del merito, affinche’ rinnovi l’esame della questione controversa alla luce della corretta natura giuridica delle fonti di prova prodotte in giudizio ai fini dell’assolvimento dell’onere di prova che compete alla parte contribuente;

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvedera’ anche sulle spese di lite del presente giudizio.

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