Articolo

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 25 febbraio 2016, n. 3727. La fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all’art. 684 cod. pen. .

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 25 febbraio 2016, n. 3727 Svolgimento del processo Il (omissis) il quotidiano (omissis) pubblicò un articolo dal titolo “Ora il dovere della chiarezza”. L’elaborato, a firma di D.G. , traeva spunto dall’avviso di conclusione delle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in ordine...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 febbraio 2016, n. 3014. Nei casi di responsabilità da mala gestio cd impropria, poichè la responsabilità da colpevole ritardo, nell’ambito del rapporto tra assicuratore e danneggiato è fondata sulla costituzione in mora del primo ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, non è necessario che il danneggiato, per ottenere la corresponsione degli interessi e della rivalutazione oltre il limite del massimale, formuli una specifica domanda, essendo sufficiente che abbia chiesto l’integrale risarcimento del danno ovvero, anche, che abbia richiesto il pagamento degli interessi. Nei casi di responsabilità da mala gestio cd propria, l’affermazione della responsabilità dell’assicuratore verso il danneggiante postula la proposizione, da parte dell’assicurato, di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la mala gestio, incombendo poi alla controparte dimostrare di avere correttamente adempiuto la propria obbligazione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 17 febbraio 2016, n.3014 Ritenuto in fatto Con sentenza del 12 settembre 2006 il Tribunale di Palermo condannò C.M.P. e SAI Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore di M.M. , della somma di Euro 149.772,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo. La causa era...

Articolo

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza del 27 novembre 2015, n. 24244. Ai fini dell’individuazione del giudice avente giurisdizione nei confronti dello straniero nelle controversie relative a rapporti obbligatori, il foro speciale previsto dalla fonte comunitaria innanzi richiamata è pacificamente ritenuto applicabile non solo alle azioni volte alla realizzazione del vincolo contrattuale ma anche a quelle di nullità o annullabilità del negozio o di accertamento negativo dell’esistenza del vincolo, azioni in ordine alle quali, pertanto, la giurisdizione, ai sensi dell’art. 5, n. 1, del Regolamento CE n. 44/01, spetta al giudice del luogo in cui dev’essere eseguita l’obbligazione caratterizzante il negozio Se è vero infatti che la norma sembra riferirsi alle sole azioni indirizzate all’adempimento, e non a quelle volte alla dissoluzione del vincolo, e che d’altra parte le disposizioni sulla competenza derogative del principio generale del foro del convenuto non possono essere interpretate in modo da conferire al regime derogatorio una portata che vada oltre i casi contemplati dalla Convenzione (in tal senso, con riferimento all’omologa Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, si è espressa la Corte giust. CE con decisione del 27 ottobre 1998, C – 51/97), non può ignorarsi che, al postutto, anche le impugnative per invalidità, inefficacia, inesistenza del negozio, attengono alla “materia contrattuale”, in quanto postulano una originaria, effettiva o putativa, assunzione volontaria di un obbligo, del quale tendono in vario modo e con varie formule a conseguire la caducazione.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 27 novembre 2015, n. 24244 Svolgimento del processo Il presente giudizio trae origine dalle domande proposte, innanzi al Tribunale di Torino, dalla società in nome collettivo F.G. nei confronti della s.c.a. Nouricia, corrente in (…), nella città di Troyes: domande di accertamento dell’insussistenza di qualsivoglia vincolo contrattuale e/o...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 agosto 2015, n. 17306. Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del giudizio di merito (fissato dal giudice dell’esecuzione all’esito dell’espletamento della fase camerale del procedimento), decorre dalla data della comunicazione del provvedimento e non da quella del suo deposito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 agosto 2015, n. 17306 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716. L’apprezzamento in ordine alla eccessività dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché in ordine alla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se fondato, a norma dell’art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell’effettivo interesse del creditore all’adempimento e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito. In particolare, poi, ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, è da escludersi che il giudice debba valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come, prima facie, sembrerebbe indicare l’art. 1384 cit. – sostenendosi, per contro, che tale interesse deve essere vagliato anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., e 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa. La lettera dell’art. 1384 cod. civ. – impiegando il verbo "avere" all’imperfetto–ha inteso riferirsi soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2847. Non può essere riconosciuta la responsabilità medica per la nascita di un bambino affetto da sindrome di down quando non vi siano i presupposti per incolpare il medico di base e il ginecologo (nel caso di specie, in quanto l'amniocentesi non poteva più essere fatta)

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 febbraio 2015, n. 2847 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2786. Se la danneggiata è una società commerciale, la liquidazione del danno non include l'IVA Nel quantificare i danni patiti da una società per azioni e consistiti nei compensi erogati a terzi per la riparazione di un macchinario funzionale all'attività produttiva, non deve tenersi conto anche di quanto pagato dalla società danneggiata a titolo di IVA, trattandosi di importo che la stessa può detrarre dal proprio debito d'imposta

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2786 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 novembre 2014, n. 24367. Nell'ambito di un pignoramento presso terzi, il giudice dell'esecuzione può eliminare o ridurre voci della nota spese presentata dall'avvocato anche in assenza di contestazioni da parte del debitore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 novembre 2014, n. 24367 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...

  • 1
  • 2