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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25746. In tema di contratto d’opera intellettuale, il giudice, in base alle risultanze ritualmente acquisite, ben può accertare l’esistenza o l’inesistenza in concreto ex officio dell’eccezione relativa alla “speciale difficoltà” della prestazione che, ai sensi dell’art. 2236 cod. civ., limita la responsabilità risarcitoria del professionista

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 dicembre 2015, n. 25746 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 novembre 2015, n. 23539. La parte che decida di proseguire il processo innanzi al giudice ritenuto (da quello originariamente adito) munito di giurisdizione

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 18 novembre 2015, n. 23539 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente di Sez. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2015, n. 17215. In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’onere per il conduttore, di specificare i gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di recesso ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, ancorché non espressamente previsto da detta norma, deve ritenersi conseguente alla logica dell’istituto, atteso che al conduttore é consentito di sciogliersi dal contratto solo se ricorrano gravi motivi e il locatore deve poter conoscere tali motivi già al momento in cui il recesso é esercitato, dovendo egli assumere le proprie determinazioni sulla base di un chiaro comportamento dell’altra parte del contratto, anche al fine di organizzare una precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso stesso . Pur non avendo il conduttore l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova perché queste attività devono essere svolte in caso di contestazione da parte del locatore – si tratta pur sempre di recesso “titolato”, per cui la comunicazione del conduttore non può prescindere dalla specificazione dei motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo. La disposizione dell’art. 27 comma ultimo L. n. 392 del 1978, che consente al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto per gravi motivi, è applicabile anche ai contratti di locazione contemplati dall’art. 42 stessa legge, ivi inclusi quelli conclusi in qualità di conduttore da un ente pubblico territoriale. La scelta di recedere non può prescindere dall’apprezzamento dell’attività esercitata dal conduttore, quale indicata dall’art. 27, oppure contemplata direttamente o indirettamente nell’art. 42 citato, con la conseguenza che, ove la scelta di recedere sia operata da un ente pubblico, non può prescindersi dal profilo delle attività e dei compiti ad esso affidati – è altrettanto certo che la qualificazione pubblicistica del conduttore, una volta che lo stesso si sia avvalso dello strumento privatistico, non consente di ritenere che la legittimità del recesso sia apprezzata, dando rilievo esclusivamente alle determinazioni perseguite dal soggetto pubblico, seppure nell’adempimento delle sue funzioni

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2015, n. 17215 Svolgimento del processo Con sentenza n.155 del 2010, il Tribunale di Tempio Pausania, sez. distaccata di Olbia – decidendo sulle opposizioni proposte dalla ASL n. X di Olbia avverso i decreti ingiuntivi n. 450 e 451/2008 di pagamento di canoni di locazione emessi...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 aprile 2015, n. 8620. Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’articolo 2054 del Cc è compresa anche la posizione di arresto del veicolo

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 29 aprile 2015, n. 8620 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ROSELLI Federico – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. BERNABAI Renato...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 maggio 2015, n. 9448. La clausola che esclude dall’obbligo dell’indennizzo anche i sinistri agevolati da dolo o colpa grave riproduce un dettato di legge e quindi non abbisogna di alcuna forma speciale

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 maggio 2015, n. 9448 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: « 1. Con sentenza n. 2508 in data 17 giugno 2013 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 3 marzo 2010 di rigetto...