Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 dicembre 2015, n. 25746 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25745. L’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 è riferibile ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata sicché deve ritenersi che la relativa impugnazione è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l’iniziativa giudiziaria come un’azione di accertamento negativo del diritto dell’esattore ad iscrivere l’ipoteca, con la conseguenza che essa, quand’anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all’art. 617 cod. proc. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 dicembre 2015, n. 25745 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 gennaio 2016, n. 679. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito secondo cui, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 gennaio 2016, n. 679 Svolgimento del processo Con sentenza n. 527/2011, il Tribunale di Trieste accogliendo, per quanto ritenuto di ragione la domanda di risarcimento danni proposta da C.L. e da T.M. e P. , nella loro qualità di congiunti (coniuge e figli), nonché eredi di T.N.M....
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 novembre 2015, n. 23539. La parte che decida di proseguire il processo innanzi al giudice ritenuto (da quello originariamente adito) munito di giurisdizione
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 18 novembre 2015, n. 23539 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente di Sez. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. Dott....
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 novembre 2015, n. 23540. Il rinvio contenuto nell’art. 51 del R.D. n. 37 del 1934 (al pari di quello contenuto nel successivo art. 63, concernente il procedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense) all’art. 473 del previgente codice di rito, non implica che il dispositivo del provvedimento disciplinare debba essere letto in pubblica udienza dopo la sua deliberazione, atteso che le adunanze del Consiglio dell’Ordine territoriale non sono pubbliche e le relative decisioni sono pubblicate mediante deposito negli uffici di cancelleria e successivamente notificate all’interessato, anche ai fini della decorrenza del termine di impugnazione
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 18 novembre 2015, n. 23540 Svolgimento del processo Con decisione del 13.03.2013, al Dott. D.A.F.U.A. , iscritto nel registro dei praticanti del C.O.A. di Velletri, è stata comminata dal suddetto Consiglio la sanzione della radiazione per avere egli trattenuto la somma di Euro 75.000,00 consegnatagli da un cliente...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 settembre 2015, n. 18473. Nelle controversie soggette al rito del lavoro (come quelle in materia agraria), il termine di dieci giorni assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione (art. 435, comma 2, cod. proc. civ.) non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito (come nel caso all’esame) all’appellato lo spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza di discussione della causa (art. 435, comma 3, cod. proc. civ.), perché egli possa apprestare le proprie difese
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 settembre 2015, n. 18473 Svolgimento del processo La C.A.N. s.p.a. ricorre per cassazione, svolgendo otto motivi, avverso la sentenza n. 2921 del 13 luglio 2011 della Corte di appello di Roma, sez. specializzata agraria, dichiarativa dell’improcedibilità dell’appello avverso la sentenza n. 19909/2007 del Tribunale di Roma, sez....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2015, n. 17215. In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’onere per il conduttore, di specificare i gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di recesso ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, ancorché non espressamente previsto da detta norma, deve ritenersi conseguente alla logica dell’istituto, atteso che al conduttore é consentito di sciogliersi dal contratto solo se ricorrano gravi motivi e il locatore deve poter conoscere tali motivi già al momento in cui il recesso é esercitato, dovendo egli assumere le proprie determinazioni sulla base di un chiaro comportamento dell’altra parte del contratto, anche al fine di organizzare una precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso stesso . Pur non avendo il conduttore l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova perché queste attività devono essere svolte in caso di contestazione da parte del locatore – si tratta pur sempre di recesso “titolato”, per cui la comunicazione del conduttore non può prescindere dalla specificazione dei motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo. La disposizione dell’art. 27 comma ultimo L. n. 392 del 1978, che consente al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto per gravi motivi, è applicabile anche ai contratti di locazione contemplati dall’art. 42 stessa legge, ivi inclusi quelli conclusi in qualità di conduttore da un ente pubblico territoriale. La scelta di recedere non può prescindere dall’apprezzamento dell’attività esercitata dal conduttore, quale indicata dall’art. 27, oppure contemplata direttamente o indirettamente nell’art. 42 citato, con la conseguenza che, ove la scelta di recedere sia operata da un ente pubblico, non può prescindersi dal profilo delle attività e dei compiti ad esso affidati – è altrettanto certo che la qualificazione pubblicistica del conduttore, una volta che lo stesso si sia avvalso dello strumento privatistico, non consente di ritenere che la legittimità del recesso sia apprezzata, dando rilievo esclusivamente alle determinazioni perseguite dal soggetto pubblico, seppure nell’adempimento delle sue funzioni
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2015, n. 17215 Svolgimento del processo Con sentenza n.155 del 2010, il Tribunale di Tempio Pausania, sez. distaccata di Olbia – decidendo sulle opposizioni proposte dalla ASL n. X di Olbia avverso i decreti ingiuntivi n. 450 e 451/2008 di pagamento di canoni di locazione emessi...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 giugno 2015, n. 11977. In tema di imposte sul consumo dell’energia elettrica, l’art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi), sancisce la regola generale secondo cui il rimborso dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, con norma innovativa rispetto all’abrogato d.m. 8 luglio 1924, ma priva di qualsivoglia disposizione di tipo transitorio relativa a fattispecie in cui il diritto al rimborso sia sorto in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. In tal caso, il diritto al rimborso, che non si sia già prescritto per decorrenza del termine ordinario decennale, deve intendersi prescritto se la parte interessata non abbia proposto la domanda entro due anni dall’entrata in vigore della norma di cui all’art. 14 del d.lgs n. 504 del 1995 e cioè entro il 14 dicembre 1995.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 giugno 2015, n. 11977 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 aprile 2015, n. 8620. Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’articolo 2054 del Cc è compresa anche la posizione di arresto del veicolo
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 29 aprile 2015, n. 8620 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ROSELLI Federico – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. BERNABAI Renato...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 maggio 2015, n. 9448. La clausola che esclude dall’obbligo dell’indennizzo anche i sinistri agevolati da dolo o colpa grave riproduce un dettato di legge e quindi non abbisogna di alcuna forma speciale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 maggio 2015, n. 9448 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: « 1. Con sentenza n. 2508 in data 17 giugno 2013 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 3 marzo 2010 di rigetto...