Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 dicembre 2015, n. 24445 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott....
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2015, n. 22606. Il Giudice di pace può annullare il provvedimento di espulsione di un cittadino straniero, ma non può contestualmente ordinare al Questore di rilasciare un permesso di soggiorno “umanitario” che consenta allo stesso soggetto di restare in Italia. Ciò travalica il perimetro dei propri poteri giurisdizionali e della riserva delle funzioni amministrative. Il sindacato del giudice, cioè, può riguardare l’inadeguatezza dei mezzi impiegati dall’amministrazione, ma non la valutazione nel merito dei requisiti per l’ottenimento dei titolo di soggiorno
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2015, n. 22606 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 23 ottobre 2015, n. 21664. Ai fini del legittimo potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 23 ottobre 2015, n. 21664 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 settembre 2015, n. 17971. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il genitore collocatario dei figli minori, nonché assegnatario della casa familiare, esercita sull’immobile un diritto di godimento assimilabile a quello del comodatario, la cui opponibilità infranovennale è garantita, pur in assenza di trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione, anche nei confronti dei terzi acquirenti consapevoli della pregressa condizione di convivenza
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 settembre 2015, n. 17971 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 settembre 2015, n. 17574. In tema di fallimento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione contro la pronuncia di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento proposto dal legale del ricorrente dopo il termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia effettuata mediante posta elettronica certificata su istanza della cancelleria
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 settembre 2015, n. 17574 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 luglio 2015, n. 13883. In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidità contemplata dall’art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 luglio 2015, n. 13883 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015, n. 15138. Non è necessario sottoporsi a un intervento chirurgico che modifichi i «caratteri primari sessuali», ossia gli organi genitali e riproduttivi, per ottenere la rettificazione di sesso all’anagrafe
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 luglio 2015, n. 15138 Svolgimento del processo M.M. aveva richiesto al Tribunale di Piacenza nel 1999 l’autorizzazione al trattamento medico chirurgico per la modificazione definitiva dei propri caratteri sessuali primari al fine di ottenere la rettificazione dei caratteri anagrafici. Il Tribunale aveva accolto la domanda. Dopo circa...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 giugno 2015, n. 12638. La competenza per la domanda di rettificazione di sesso e conseguentemente del nome deve essere proposto secondo quanto stabilito inconfutabilmente dall’art. 2 della 1. n. 164 del 1982 e attualmente dall’art. 31, secondo comma del d.lgs n. 150 del 2011, nel luogo di residenza dell’attore. L’annotazione costituisce un adempimento successivo, dovuto all’ordine contenuto nel dispositivo della pronuncia di rettificazione di sesso. Non può, pertanto, applicarsi il criterio di radicamento della competenza territoriale stabilito nell’art.96 del d.p.r. 396 del 2000, da utilizzarsi soltanto per i ricorsi rivolti a rettificare una precedente annotazione o a procedere alla ricostituzione, la cancellazione o la formazione di un atto dello stato civile, non essendo stata richiesta alcuna di queste domande nella fattispecie
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 giugno 2015, n. 12638 Fatto e diritto Il Tribunale di Teramo ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda di rettificazione dell’attribuzione di sesso con conseguente cambio del nome proposta dal ricorrente, ritenendo competente, ai sensi dell’art. 96 d.p.r. n. 396 del 2000, il Tribunale di...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 maggio 2015, n. 10196. La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore, dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, comma 2, cod. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 maggio 2015, n. 10196 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 maggio 2015, n. 10196. La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore i dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, secondo comma, cod. civ. Il principio secondo il quale la volontà di revocare il precedente mandato deve essere espressa costituisce un corollario interpretativo dell’art. 1716 cod. civ., relativo alla natura tipicamente disgiuntiva del mandato ed alla conseguente necessità di provarne in concreto il carattere congiunto. La presunzione in questione non può essere superata dalla mera designazione di un nuovo procuratore, non potendo tale atto, alla luce dei principi sopr richiamati, essere ritenuto una manifestazione tacita della volontà di revoca.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 maggio 2015, n. 10196 Svolgimento del processo In un giudizio avente ad oggetto una denuncia di danno temuto per infiltrazioni in un appartamento, veniva citato in giudizio dalla condomina I.P. il condominio ed il proprietario del terrazzo dal quale si riteneva originasse il danno, R.C.. Veniva inoltre...