Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 1 dicembre 2015, n. 24445

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16276/2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SINDACO DEL COMUNE DI ROMA, P.M. PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA, P.M. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS), nella qualita’ di curatore speciale dei minori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se medesima;

– controricorrente e ricorrente incidentale adesivo –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3152/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2015 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

La Corte d’Appello di Roma, confermando parzialmente la pronuncia di primo grado, ha dichiarato lo stato di adottabilita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS). A sostegno della decisione assunta ha evidenziato:

Il procedimento di adottabilita’ dei due minori nonche’ quello relativo a (OMISSIS) e (OMISSIS) era stato aperto con decreto 25/11/2011 a seguito delle constatate condizioni di forte degrado ambientale nelle quali vivevano i minori unitamente alla madre (OMISSIS) e a (OMISSIS);

I minori venivano collocati in comunita’ e successivamente in una casa famiglia;

L’ambiente in cui vivevano i minori era fatiscente, i bambini piu’ piccoli erano del tutto trascurati e presentavano segni di ritardo ed incuria grave; il (OMISSIS) era molto agitato e spingeva la sorella maggiore ad occuparsi dei due fratelli piu’ piccoli;

Le informazioni raccolte dai servizi sociali convergevano verso un quadro allarmante: (OMISSIS) andava all’asilo, aveva l’insegnante di sostegno per i problemi di ritardo che presentava ed era in condizioni igienico sanitarie del tutto inadeguate; (OMISSIS) non andava piu’ all’asilo dopo i continui richiami per infezioni ai genitali e pediculosi; anche i piu’ grandi presentavano criticita’;

I minori venivano trasferiti in una Casa Famiglia dal (OMISSIS) e per quanto riguarda (OMISSIS) e (OMISSIS) venivano riscontrati miglioramenti significativi;

Le osservazioni degli incontri con i genitori evidenziavano l’esistenza di una relazione affettiva e di una situazione serena, favorita tuttavia, secondo la valutazione della responsabile della struttura, dalla presenza degli educatori;

All’esito di tale indagine la responsabile della casa famiglia rilevava che, nonostante la riconosciuta collaborazione dei genitori che non avevano mai mancato un appuntamento nemmeno telefonico e si erano attenuti alle regole e agli orari della struttura, per tre dei quattro minori ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) si riscontravano bisogni educativi speciali mentre i genitori presentavano numerose lacune attinenti anche la capacita’ di cogliere le reali necessita’ dei figli e la complessita’ della loro stessa situazione;

La stessa responsabile ascoltata in tribunale, pur confermando la tensione affettiva verso i figli e le costanti visite dei genitori perveniva ad analoghe conclusioni in ordine alla capacita’ dei predetti di cogliere le reali esigenze e le necessita’ connesse alla complessita’ della condizione dei minori, precisando pero’ che per i due minori piu’ grandi la soluzione dell’adozione non era adeguata in quanto essi non dovevano perdere gli importanti legami affettivi con la nonna materna e gli zii oltre che le loro radici, mentre per i due piu’ piccoli si proponeva un’adozione legittimante, soprattutto perche’ gli stessi bambini, al di la’ delle effusioni verso i genitori cominciavano a rendersi conto della loro inadeguatezza in ordine alle loro esigenze e bisogni.

Le risultanze di due ulteriori indagini condotte attraverso i servizi sociali e fondate su colloqui con i genitori e con le famiglie di origine nonche’ gli esiti delle visite specialistiche presso strutture sanitarie pubbliche avevano condotto a ritenere che il (OMISSIS) fosse affetto da gravi disturbi di personalita’ con una ideazione paranoidea come sintomo dominante e tratti di personalita’ di tipo istrionico, narcisistico ed antisociale. La (OMISSIS), oltre ad essere fortemente dipendente dal proprio compagno, non aveva evidenziato disturbi psichiatrici ma una fragilita’ psicologica e una personalita’ passiva oltre che un’oggettiva difficolta’ a rendersi autonoma anche in ordine alle scelte piu’ semplici;

Nella relazione del 25 ottobre 2013 e’ stato rilevato che (OMISSIS) ha compiuto importanti e significativi progressi in tutte le aree dello sviluppo psico motorio oltre che nella percezione di se’ e del mondo esterno che lo ha reso un bambino molto collaborativo con risultati inaspettati di perfomance e che (OMISSIS) e’ un bambino adeguato nello sviluppo psico motorio, cognitivo e linguistico che s’indirizza verso chi sente piu’ adeguato.

All’esito di tali accertamenti la Corte d’Appello ha confermato la dichiarazione di adottabilita’ per (OMISSIS) e (OMISSIS) ma non per gli altri fratelli maggiori.

La decisione si e’ fondata in primo luogo sulla trasformazione che i bambini hanno manifestato subito dopo l’allontanamento dall’ambiente degradato nel quale si trovavano a vivere e che e’ sempre continuato con progressi e risultati significativi. Cio’ rivela il grave danno subito nella coabitazione con i genitori.

Tale situazione non puo’ ascriversi soltanto all’indigenza e al mancato sostegno dei Servizi Sociali dal momento che gia’ in passato i servizi sociali si erano occupati della (OMISSIS) per il drammatico rapporto matrimoniale con il (OMISSIS), dichiarato decaduto dalla responsabilita’ genitoriale per gravissimi comportamenti.

In conclusione anche se la (OMISSIS) e’ stata sempre collaborativa ed attualmente la condizione socio economica della coppia e’ migliorata a causa dell’assegnazione di un alloggio e l’espletamento di un’attivita’ lavorativa da parte di entrambi, non puo’ ritenersi che le carenze riscontrate ed i problemi psichiatrici del (OMISSIS) siano dovuti a carenze contingenti e siano emendabili con l’intervento dei servizi sociali.

Entrambi i minori hanno urgente bisogno di continuare ad essere sostenuti ella crescita avendo entrambi l’esigenza di un definitivo chiarimento circa i loro riferimenti affettivi.

Avverso la pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS). Vi e’ controricorso adesivo al ricorso principale del curatore speciale dei minori. Il procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Nell’unico ed articolato motivo di ricorso viene dedotto l’omesso esame su un punto decisivo della controversia consistente nella mancata valutazione attuale delle condizioni soggettive ed oggettive dei ricorrenti in modo da verificare la loro idoneita’ genitoriale e della loro capacita’ di assumersi le responsabilita’ che l’esercizio di tale funzione postula, essendosi basata la Corte d’Appello esclusivamente su osservazioni, informazioni e relazioni provenienti da servizi territoriali o dalla responsabile della casa famiglia poste a base della decisione di primo grado e non verificate nel successivo grado di giudizio.

Al fine di esaminare la censura sopra illustrata e’ necessario accertare da quali fonti di prova la Corte d’Appello abbia tratto la conferma della dichiarazione di adottabilita’ dei due minori ed, in particolare, se abbia tratto la valutazione negativa sui ricorrenti che l’ha indotta a dichiarare lo stato d’abbandono su accertamenti, relazioni, informazioni od indagini tecniche attuali o risalenti. In quest’ultima ipotesi occorrera’ verificare se il giudizio formulato anche in mancanza di riscontri aggiornati sia fondato su una valutazione della condizione soggettiva dei ricorrenti e della situazione relazionale con i minori completa ed esaustiva.

Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che il giudizio di primo grado si e’ concluso con sentenza del 20/5/2013. Il giudizio di appello e’ stato introdotto con in atto di citazione del 2/7/2013 e si e’ concluso con sentenza del 14 maggio 2014.

La valutazione della Corte d’Appello si e’ fondata, in primo luogo, sulla relazione dei servizi territoriali del 26/10/2011 conseguente alla segnalazione di altri coabitanti lo stabile occupato che aveva determinato l’istituzionalizzazione di tutti e quattro minori (i due piu’ grandi non erano figli di (OMISSIS)). Ulteriori elementi di valutazione sono stati tratti dalla relazione del 22/2/2012 della responsabile della Casa famiglia. In questa relazione, pur dandosi atto della assiduita’ dei genitori nei colloqui con i minori, della collaborazione mostrata anche in ordine alle necessita’ degli stessi ed alla tensione affettiva verso di essi dimostrata, si e’ dato un giudizio complessivo d’inadeguatezza a cogliere le reali esigenze dei figli. Si e’ inoltre tenuto conto delle indagini dei Servizi sociali sulle famiglie di origine e degli esiti di visite specialistiche psichiatriche. Questi accertamenti ed indagini sono da ricondurre al 2012 come si evince dal riferimento ad un certificato medico relativo alla (OMISSIS) del (OMISSIS) (pag. 12 sentenza impugnata).

I ricorrenti sono stati sentiti soltanto in primo grado e sono stati valutati da responsabili del “Centro provinciale (OMISSIS)” per il maltrattamento e l’abuso all’infanzia ed all’adolescenza” con relazione del (OMISSIS). E’ seguita una relazione della casa famiglia in data (OMISSIS) e del Municipio 7 in data 5/2/2013, nelle quali e’ stata confermato che per i due figli piu’ grandi doveva escludersi l’adottabilita’. Per i piu’ piccoli invece, nonostante la relazione continuativa con i genitori, doveva rilevarsi la loro inadeguatezza.

Infine l’ultima relazione, sempre proveniente dalla responsabile della Casa Famiglia e’ del (OMISSIS). Nella predetta relazione e’ emerso che i due minori hanno fatto notevoli progressi e dal punto di vista medico non presentano patologie particolari. Non si ravvisavano danni gravi od irreversibili conseguenti alle condizioni nelle quali i minori avevano vissuto prima dell’istituzionalizzazione.

La decisione della Corte d’Appello, pertanto, si fonda su elementi di fatto esclusivamente tratti dal giudizio di primo grado. Non risultano essere stati richiesti e svolti accertamenti successivi all’incontestata stabilizzazione della condizione abitativa dei ricorrenti, nonche’ di quella lavorativa, segnalata nel giudizio di primo grado con la memoria del 18/10/2013 (pag. 5 sentenza d’appello). Tale precarieta’ era stata una delle ragioni che aveva indotto non soltanto alla promiscuita’ con altre persone e nuclei familiari dalla quale era sorta la segnalazione che aveva determinato l’istituzionalizzazione dei minori ma anche a fare emergere una situazione di oggettiva difficolta’ relazionale con i figli minori, dovuta anche alla mancanza di una collocazione abitativa stabile.

Nella decisione impugnata viene dato atto che le condizioni dei minori al momento della istituzionalizzazione erano “assai meno gravi” di quelle ritenute inizialmente e che le condizioni di vita dei ricorrenti erano migliorate per l’assegnazione di un alloggio e lo svolgimento da parte di entrambi di un’attivita’ lavorativa ma tali mutamenti sono stati ritenuti insufficienti al fine di escludere le problematiche soggettive psichiche connesse alla capacita’ di assumere la funzione genitoriale riscontrate sulla base di indagini ed accertamenti medico psichiatrici relativi, tuttavia, ad oltre due anni prima (certificato sopra riportato del (OMISSIS)) dalle quali era emerso un lieve ritardo mentale per la (OMISSIS) e un disturbo dell’adattamento per il (OMISSIS) (pag. 12 sentenza impugnata). Le successive osservazioni svolte dalla responsabile della Casa Famiglia hanno avuto ad oggetto prevalente lo sviluppo psico fisico dei minori e i loro miglioramenti presso la struttura unitamente alla incontestata puntualita’ e frequenza degli incontri con i genitori.

Infine al fine di giustificare la non necessita’ di disporre nuovi approfondimenti istruttori od indagini tecniche la Corte territoriale ha ritenuto la evidenza delle valutazioni e osservazioni gia’ effettuate, le quali avrebbero trovato riscontro nella storia individuale dei ricorrenti e nel loro comportamento con i figli che per quanto affettuoso e collaborante avrebbe evidenziato carenze non colmabili adeguatamente con misure di sostegno temporaneo.

Ritiene il Collegio che la esclusione finale da parte della Corte d’Appello dell’esigenza di nuove indagini tecniche od approfondimenti istruttori si fondi sulla omessa valutazione dei fatti decisivi costituiti dalla nuova stabilita’ dei genitori, non indagata in alcun modo in ordine alle conseguenze sulla relazione con i figli minori ma solo genericamente riportata come fatto materiale e dalla mancanza di riscontri clinici sulle loro capacita’ psichiche dopo il 2012.

La valutazione d’inidoneita’ si fonda pertanto su osservazioni e accertamenti datati oltre che sulla difficile storia personale dei ricorrenti senza alcuna comparazione con i significativi (perche’ cosi’ ritenuti dalla stessa Corte territoriale) mutamenti successivi che, peraltro, ancorche’ grazie anche alla collaborazione di altri parenti hanno indotto a non procedere in ordine alla dichiarazione di adottabilita’ degli altri due figli della (OMISSIS).

I ricorrenti, come sottolineato anche nella sentenza impugnata, hanno avuto dopo l’allontanamento dei figli un percorso esistenziale coerentemente rivolto verso un recupero della relazione con i medesimi e verso un miglioramento delle condizioni di vita da offrire ad essi stessi. Non vi sono state battute d’arresto alla luce delle risultanze probatorie desumibili dalla sentenza impugnata. Questa continuita’ impone una valutazione attuale della loro idoneita’ genitoriale, della loro condizione psicologica, della loro effettiva stabilizzazione al fine di verificare se i cambiamenti ed i miglioramenti intrapresi siano da ritenere frutto di un definitivo cambiamento, di mutamenti irreversibili o se invece siano insufficienti al fine di garantire ai minori un corretto sviluppo pisco fisico e di proseguire nel cammino positivamente intrapreso presso la struttura ove sono attualmente. Per quanto riguarda i miglioramenti ed i progressi riscontrati nei minori, alla luce delle complessive risultanze istruttorie contenute nella sentenza impugnata, non puo’ ritenersi, allo stato, senza una valutazione attuale, che si tratti di condizioni univocamente collegate all’allontanamento dai genitori, dal momento che la relazione con essi, ancorche’ protetta e’ sempre stata in essere e perche’ le loro capacita’ genitoriali, alla luce delle novita’ nella condizioni di vita incontestatamente riscontrate, non sono state valutate.

In conclusione la pronuncia si fonda sul riscontro di una condizione di abbandono inattuale che deve essere nuovamente svolta alla luce d’indagini e approfondimenti fondati sulla situazione presente e non passata. Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

La Corte, accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente procedimento alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

In caso di diffusione omettere le generalita’.

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