Consiglio di Stato sezione IV sentenza 13 ottobre 2015, n. 4713 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 743 del 2015, proposto da: Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), rappresentata e difesa dall’avv. Ca.Me., con domicilio...
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 agosto 2015, n. 17153. Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, non ha natura decadenziale il termine imposto al responsabile della struttura o al dirigente dall’art. 55-bis, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 per la trasmissione degli atti all’ufficio disciplinare
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 26 agosto 2015, n. 17153 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 maggio 2015, n. 8934. In materia di rapporti di lavoro pubblico nel settore sanitario, disciplinati a seguito della privatizzazione dalla contrattazione collettiva nazionale, anche in deroga a previsioni di legge o regolamento, la previsione del CCNL del compatto sanita’ del primo settembre 1995, secondo cui il dipendente assunto a tempo indeterminato e’ soggetto ad un periodo di prova, consente l’esecuzione della prova anche nel caso di assunzione di un lavoratore che in precedenza aveva stipulato un contratto a termine, ancorche’ avesse superato la relativa prova, avendo le parti ritenuto utile e comunque funzionale all’interesse pubblico l’espletamento della prova in vista della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2015, n. 8934 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere Dott. AMENDOLA...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 aprile 2015, n. 8791. Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non da titolo ad un corrispondente ristoro economico se l’interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore. Con specifico riferimento poi alla posizione del dirigente, si è affermato che il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 30 aprile 2015, n. 8791 Svolgimento del processo 1. Con sentenza 18/7/08, la Corte d’appello di Firenze, confermando la sentenza 26/9/05 del tribunale di Pistoia, rigettava la domanda volta al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, ritenendo che, in quanto dirigente in posizione apicale, vincolato per...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 16 marzo 2015, n. 1360. In tema di pubblico impiego e di irrogazioni di sanzioni disciplinari a carico di dipendenti pubblici, il termine di 90 giorni di cui all'art. 120, comma 1°, del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, decorrente dall'ultimo atto e trascorso il quale, senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto, il procedimento disciplinare si estingue, decorre dall'adozione degli atti del procedimento sanzionatorio e non al momento della notifica, la quale attiene alla fase dell'efficacia e non a quella del perfezionamento del provvedimento amministrativo. Infatti, se è vero che il termine di cui sopra ha il fine di evitare che il dipendente resti sottoposto ad un procedimento disciplinare pendente per un tempo indeterminato per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, è altresì vero che proprio l'adozione del provvedimento sanzionatorio costituisce concreto esercizio del relativo potere mediante la definizione del procedimento
Consiglio di Stato sezione III sentenza 16 marzo 2015, n. 1360 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9912 del 2009, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. An.Ga. e Pi.Re., con domicilio eletto...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 marzo 2015, n. 1018. Ai fini della idoneità al servizio nell'ambito del pubblico impiego, la valutazione della Commissione Medica Ospedaliera in sede amministrativa e la consulenza medica di ufficio possono agire tecnicamente sullo stesso piano quanto all'accertamento della malattia e dello stato fisico del paziente, ma non con riferimento alla verifica di idoneità al servizio. In relazione a tale verifica, invero, le valutazioni dell'organo amministrativamente preposto devono presumersi, salva la prova contraria, basate su maggiore preparazione e competenza, stante la conoscenza dei requisiti richiesti dal servizio e la necessaria uniformità dei parametri da adottare, a meno che la stessa perizia non metta in luce violazioni dei parametri normativamente previsti, palesi illogicità o errori nei presupposti
Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 marzo 2015, n. 1018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3240 del 2014, proposto da: Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 marzo 2015, n. 1029. In ipotesi di ritardata costituzione di un rapporto di impiego conseguente alla illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, spetta all'interessato, ai fini giuridici, il riconoscimento della medesima decorrenza attribuita a quanti siano stati nella medesima procedura nominati tempestivamente; ai fini economici, tuttavia, non può riconoscersi il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell'assunzione, poiché detto diritto, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio. Deve, dunque, escludersi il diritto alle spettanze economiche in favore del soggetto predetto facendo leva sul necessario parallelismo fra la decorrenza ai fini giuridici dell'assunzione e la decorrenza ai fini economici
Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 marzo 2015, n. 1029 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9562 del 2009, proposto da: Pa.Ma., rappresentato e difeso dagli avv. Um.Se. e Ma.Di., con domicilio eletto...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 gennaio 2015, n. 1024. La sentenza di patteggiamento è da considerare un indizio della giusta causa per il licenziamento disciplinare che può essere contestata al lavoratore fornendo elementi di prova. Da questo punto di vista, infatti, vi è una piena equiparazione del patteggiamento alla sentenza penale di condanna passata in giudicato. Nel caso di specie, la Cassazione ha respinto il ricorso di un dipendente pubblico che aveva contestato la legittimità del licenziamento disciplinare comminatogli perché fondato sui fatti acclarati nella sentenza di patteggiamento
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 21 gennaio 2015, n. 1024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. TRICOMI Irene...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 161. In materia di trasferimento nell'ambito del pubblico impiego, il beneficio dell'assegnazione temporanea previsto dall'art. 42 bis, D.Lgs. n. 151 del 2001 deve ritenersi applicabile anche al personale non contrattualizzato ed al trasferimento tra sedi della stessa Amministrazione. In tale contesto, ai fini del diniego di trasferimento per asserita mancanza di posti disponibili nella sede richiesta spetta unicamente all'Amministrazione che opponga il predetto diniego.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 161 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 7702 del 2014, proposto da: Ministero dell’Interno, rappresentato...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 novembre 2014, n. 5419. In mancanza di una definizione normativa, per mobbing si intende normalmente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo. A tal fine, la condotta di mobbing del datore di lavoro va esposta nei suoi elementi essenziali dal lavoratore, che non può limitarsi davanti al giudice a dolersi in maniera generica di esser vittima di un illecito, ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi, dovendo quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il Giudice Amministrativo possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione. Non si ravvisano gli estremi del mobbing nell'accadimento di episodi che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell'ambiente di lavoro e che per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria essendo in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche. In particolare nel lavoro "pubblico", per configurarsi una condotta di mobbing, è necessario un disegno persecutorio tale da rendere tutti gli atti dell'amministrazione, compiuti in esecuzione di tale sovrastante disegno, non funzionali all'interesse generale a cui sono normalmente diretti
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 novembre 2014, n. 5419 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6246 del 2012, proposto da: CO.EM., rappresentata e difesa dagli avv. Fr.Va. ed altri, con domicilio eletto...