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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 58. La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudi2io davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 58 Svolgimento del processo e ragioni della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione “F.D. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza la Dental Aesthetic’s s.n.c., chiedendo il risarcimento dei danni per errata esecuzione di interventi protesici; la domanda veniva accolta,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 novembre 2015, n. 45038. Per il disposto dell’art.12 della legge 31 maggio 1995 n.218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata a autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicchè in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della “lex loti”, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità dei sottoscrittore

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  10 novembre 2015, n. 45038 Ritenuto in fatto 1.II Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 23/09/2014, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di P. Director Limited, avverso il decreto del G.i.p. dei Tribunale di Cagliari, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dell’imbarcazione...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 ottobre 2015, n. 21533. il mancato rilascio di procura alle liti determina l’inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell’atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall’art. 163, secondo comma, n. 6, cod. proc. civ., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 cod. proc. civ., che ne producono la nullità. L’atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata “come sentenza contenuto”, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell’ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell’actio o dell’exceptio nullitatis, consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 ottobre 2015, n. 21533 Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso del 30.4.2010, proposto ai sensi degli artt. 28-29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, M.G. – avvocato esercente la professione legale – convenne in giudizio, innanzi alla Corte di Appello di Milano, la società “Logikal...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 ottobre 2015, n. 19868 . Con riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo, l’esistenza di una valida procura costituisce presupposto indispensabile per la proposizione dell’opposizione stessa; con la conseguenza che quest’ultima, se proposta da difensore non munito di procura, non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto opposto. In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di procura “ad litem” inesistente o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 ottobre 2015, n. 19868 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 30-6-1999 l’avv. T.M. otteneva dal Giudice di Pace di Milano decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 4.857.096, oltre interessi e spese, a saldo della prestazione professionale svolta in favore di C.G. nei giudizi...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 maggio 2015, n. 10196. La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore i dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, secondo comma, cod. civ. Il principio secondo il quale la volontà di revocare il precedente mandato deve essere espressa costituisce un corollario interpretativo dell’art. 1716 cod. civ., relativo alla natura tipicamente disgiuntiva del mandato ed alla conseguente necessità di provarne in concreto il carattere congiunto. La presunzione in questione non può essere superata dalla mera designazione di un nuovo procuratore, non potendo tale atto, alla luce dei principi sopr richiamati, essere ritenuto una manifestazione tacita della volontà di revoca.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 maggio 2015, n. 10196 Svolgimento del processo In un giudizio avente ad oggetto una denuncia di danno temuto per infiltrazioni in un appartamento, veniva citato in giudizio dalla condomina I.P. il condominio ed il proprietario del terrazzo dal quale si riteneva originasse il danno, R.C.. Veniva inoltre...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 7117. Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la «comparsa di risposta» può essere idonea a riassumere il giudizio nella fase di merito, qualora contenga tutti gli elementi previsti dal codice per la citazione. E la procura rilasciata per la fase cautelare, a meno di una diversa esplicita indicazione, resta valida

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 7117 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2014, n. 23528. Ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, sicché è inidonea allo scopo, e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perché da essa non solo non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità, ma anzi si evince il conferimento necessariamente in data anteriore al provvedimento impugnato, per essere stato conseguito quest'ultimo in base ad un atto di impulso – sul quale sarebbe apposta la procura – a sua volta necessariamente anteriore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2014, n. 23528 Svolgimento del processo I. – E stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 11.6.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso il decreto della corte di appello di Napoli n. 119 cron....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 ottobre 2014, n. 20943. L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore; l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria – se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 ottobre 2014, n. 20943   Svolgimento del processo e Motivi della decisione I. – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.: “1. – Con ordinanza resa il 15.4.2013 ai sensi...

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