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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26370. Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio; ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 dicembre 2014, n. 26370 Svolgimento del processo Il M. propose opposizione al precetto notificatogli a cura della F. nella qualità di procuratrice del figlio (Ma.Lu. ), per il pagamento di somma di danaro dovuta a titolo di assegno di mantenimento, secondo le condizioni stabilite nella separazione consensuale...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840. Il primo criterio da seguire nell'interpretazione del contratto è la ricerca della comune volontà delle parti, che deve avvenire non solo sulla base del testo negoziale, ma in base alla condotta delle parti ed al complesso dei patti contrattuali. Nell'interpretazione del contratto la regola “in claris non fit interpretatio" non è applicabile in presenza di clausole che, pur chiare se riguardate in sé, non siano coerenti con l'intenzione delle parti, per come desumibile dalle altre parti del contratto. Nel caso di collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno di essi va interpretato tenendo conto della condotta tenuta dai contraenti nella stipula e nell'esecuzione dei contratti collegati, se reciprocamente nota. Se una delle parti del contratto manifesti la volontà di attribuire un certo significato ad una clausola ambigua, e l'altra presti acquiescenza a tali manifestazioni di volontà, l'interpretazione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1366 c.c., impone di ritenere quella interpretazione coerente con la comune volontà delle parti.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840 Svolgimento del processo 1. Nel 1997 i sigg.ri M.E.M. , M.A.M. e Mo.Ma. convennero dinanzi al Tribunale di Fermo il sig. V.G. e la Levante Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Carige Assicurazioni s.p.a., e come tale sarà d’ora innanzi...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 novembre 2014, n. 24986. Ai fini dell'ammissibilità del trattamento dei dati personali, la percepibilità ictu oculi, da parte di terzi, della condizione di handicap di una persona non può considerarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 137, comma 3, del Dlgs. n. 196 del 2003, quale circostanza o fatto reso noto direttamente dall'interessato o attraverso un comportamento di questi in pubblico

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 novembre 2014, n. 24986   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 novembre 2014, n. 23426. Il risarcimento del danno – patrimoniale e non – patito jure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima. Accolto il ricorso di una assicurazione condannata dalla Corte d'Appello a risarcire integralmente la moglie ed i figli di un uomo deceduto in un incidente stradale nonostante fosse stato ritenuto corresponsabile del sinistro al 50%.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 novembre 2014, n. 23426 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23149. In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all'articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo – dettata per l'ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata, e secondo cui l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all'articolo 1901 cod. civ. (espressamente richiamato nell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1969 n.990), per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia assicurativa non è operante

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 ottobre 2014, n. 23149 Svolgimento del processo Il 25.1.2002, si verificava -in Gela- un sinistro stradale che vedeva coinvolti l’autovettura Fiat Uno -di proprietà di C.P.- condotta da C.F. ed un ciclomotore -di proprietà di B.C.- condotto da B.V.. Quest’ultimo adiva il Tribunale di Gela per ottenere...