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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 febbraio 2016, n. 2438. La consegna del certificato di abitabilita’ dell’immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per se’ condizione di validita’ della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’articolo 1477 c.c., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incide sulla possibilita’ di adibire legittimamente la stessa all’uso contrattualmente previsto. Il venditore-costruttore ha dunque l’obbligo di consegnare all’acquirente dell’immobile il certificato, curandone la richiesta e sostenendo le spese necessarie al rilascio, e l’inadempimento di questa obbligazione e’ ex se foriero di danno emergente, perche’ costringe l’acquirente a provvedere in proprio, ovvero a ritenere l’immobile tal quale, cioe’ con un valore di scambio inferiore a quello che esso diversamente avrebbe, a prescindere dalla circostanza che il bene sia alienato o comunque destinato all’alienazione a terzi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 febbraio 2016, n. 2438 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. PICARONI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 febbraio 2016, n. 2444. La qualificazione di una apertura come venduta o come luce spetta al giudice, sulla base della situazione di fatto e il relativo giudizio è insindacabile in cassazione se – come nel caso di specie – congruamente motivato. Né, d’altra parte, l’apposizione di una inferriata alla finestra vale a trasformarla da veduta in luce, ben potendo l’inferriata essere rimossa ad nutum da proprietario.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 febbraio 2016, n. 2444 Ritenuto in fatto 1. – I coniugi G.T. e C.L. convennero in giudizio T.P. , chiedendo che quest’ultimo fosse condannato alla demolizione del ballatoio e della canna fumaria realizzati nel suo appartamento, limitrofo a quello degli attori all’interno del medesimo condominio. Il convenuto...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 gennaio 2016, n. 1076. Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale “juris tantum” di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non e’ avvenuto e che il possesso del titolo e’ dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dal Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, articolo 45, comma 1, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore. Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito e’ tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, giacche’ il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 gennaio 2016, n. 1076 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 dicembre 2015, n. 24975. Il curatore del fallimento del promittente venditore non può sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell’art. 72 L.F., con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 dicembre 2015, n. 24975 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. PICARONI...

Corte di Cassazione, sentenza 11 dicembre 2015, n. 2502
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Corte di Cassazione, sentenza 11 dicembre 2015, n. 2502

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 dicembre 2015, n. 25027 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. ABETE...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24852. In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 dicembre 2015, n. 24852 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere Dott. ORICCIO Antonio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2015, n. 25963. In tema di responsa­bilità professionale dell’avvocato, la mancata indicazione delle prove indispensabili per l’accoglimento, della domanda costituisce di per sé manifestazione di negligenza del difen­sore, salvo che il predetto dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che, nel caso di specie, potevano essergli ragionevolmente richieste, tenuto conto che rientra nei suoi doveri di diligenza professionale non solo la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza, ma anche che il cliente, normal­mente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione dei giudice. A tale principio si è attenuto il giudice d’appello, il quale ha ritenuto, nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità, che colui che agisce in confessoria servitutis ha l’onere di fornire la prova dell’esistenza del diritto, e che tale onere non viene meno a fronte di ammissioni del con­venuto, trattandosi dell’esistenza di un diritto reale, rima­nendo salva soltanto la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi che scaturiscono dalle ammissioni del conve­nuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall’attore

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2015, n. 25963 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Trento, depositata il 1° dicembre 2009, che ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’avvocato A.P. avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto e nei confronti di R. e G. P. (eredi...