Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 gennaio 2016, n. 1562 Svolgimento del processo AA.VV., con diversi ricorsi ex art. 2 della legge 89 del 2001, successivamente riuniti, adivano la Corte di Appello di Perugia chiedendo l’accoglimento della domanda di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo svoltosi davanti al...
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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 gennaio 2016, n. 539. Ai fini della validità della delibera adottata da un’assemblea condominiale, è sufficiente che nell’avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nei termini essenziali per essere comprensibili
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 gennaio 2016, n. 539 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 gennaio 2016, n. 751. Vero che è affetta da nullità la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e che detta nullità, a norma dell’art. 1421 cod. civ., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione; E’ legittima la delibera condominale che, in via ricognitiva, addediti al singolo condomino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale – nella specie un decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 gennaio 2016, n. 751 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 29 dicembre 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 8 giugno 2012, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda di...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 novembre 2015, n. 22387. Nel procedimento sommario di cognizione, anche l’ordinanza di rigetto della domanda è appellabile ex art. 702 quater c.p.c., il cui richiamo al comma 6 dell’art. 702 ter c.p.c. va letto in continuità col comma 5, quest’ultimo riferito sia all’accoglimento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un’appellabilità “secundum eventum litis”
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 novembre 2015, n. 22387 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 gennaio 2016, n. 101. In tema di sanzioni amministrative, le macchine da gioco, anche se conformi alle prescrizioni di cui al comma 7 dell’articolo 110 r.d. 18.6.1931 n. 773 (TULPS), come modificato dall’art. 22 comma 3 della legge 27.12.2002 n. 289, ove riproducano, in tutto o in parte, le regole fondamentali del gioco del “poker”, sono vietate a norma del comma 7 bis del suddetto articolo 110 del TULPS, introdotto dall’art.39 del d.l. 30.9.2003 n. 269, cony. nella 1.24.11.2003 n.326, e la distribuzione, l’installazione o il consentire l’uso delle stesse è sanzionato dal comma 9, lett. e), del medesimo art.110 del, TULPS . E’vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto ( Cass, pen. n. 3739112013) ed il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente consistere in somme di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile. E’ irrilevante, pertanto, che la direttiva comunitaria n. 2000131/CE preveda i c.d. giochi promozionali e che altri ordinamenti consentano l’utilizzo di determinate apparecchiature essendo necessario che si tratti di giochi consentiti dall’ordinamento interno. Il solo fatto che le apparecchiature in questione consentano la selezione dell’opzione “poker room” e distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili on line, corífigúra l’ipotesi del gioco d’azzardo e dell’alea, concretando il divieti oggetto delle contestazioni.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 gennaio 2016, n. 101 Fatto e diritto L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per quanto possa occorrere il Ministero dell’Economia e, delle Finanze propongono ricorso per cassazione contro S.M. G.m.b.h, che non svolge difese, avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 23.9.2013, che...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 novembre 2015, n. 23528. Il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve esporre a pena d’inammissibilità i fatti rilevanti per la decisione revocatoria, non essendo invece necessaria l’esposizione dei fatti di cui all’originario ricorso per cassazione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 novembre 2015, n. 23528 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 24397. In tema di intermediazione immobiliare
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 30 novembre 2015, n. 24397 MEDIAZIONE – PROVVIGIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. GIUSTI...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 25 novembre 2015, n. 24005. La denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione del rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absgue pactis o sine pactis, ipotesi che ricorre anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione. Tale rimedio processuale non è necessario invece nell’ipotesi del riempimento contra pacta, ossia in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto s’intendeva, invece, dichiarare
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 25 novembre 2015, n. 24005 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 settembre 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “B.P.A. ha appellato due sentenze del Tribunale di Grosseto: la n. 721/2011 in data 7 luglio...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 novembre 2015, n. 22396. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto, trattandosi di procedimento in camera di consiglio (art. 742 bis cod. proc. civ.) in materia di giurisdizione volontaria, mancano i presupposti richiesti dall’art. 91 cod. proc. civ. per una siffatta pronuncia, ossia un provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso suscettibile di determinare una posizione di soccombenza
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 novembre 2015, n. 22396 Svolgimento del processo La Corte di Appello di Perugia con decreto n. 1966 del 2013, su istanza di Studio di Medicina Nucleare corrente in Roma, L.S., F.P., R.A., , condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma complessiva di €. 1.000 per...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 novembre 2015, n. 22461. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, 1 comma e 115, 1 comma c.p.c., l’onere di contestazione specifica dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, si pone unicamente per il convenuto costituito e nell’ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definisce – irretrattabilmente – il thema decidendum (cioè i fatti pacifici) e il thema probandum (vale a dire i fatti controversi). Pertanto, il giudice d’appello nel decidere la causa deve aver riguardo ai suddetti temi così come si sono formati nel giudizio di primo grado, non rilevando a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti nel giudizio svoltosi innanzi a lui
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 novembre 2015, n. 22461 Svolgimento del processo e motivi della decisione I. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c.: “1. – B.A. conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace...