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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 marzo 2015, n. 4656. In materia di contratto di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo, in relazione alla libera determinabilità convenzionale del canone locativo, la clausola che prevede la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, ovvero prevede variazioni in aumento in relazione ad eventi oggettivi predeterminati (del tutto diversi e indipendenti rispetto alle variazioni annue del potere d'acquisto della moneta), deve ritenersi legittima ex artt. 32 e 79 della legge sull'equo canone, salvo che non costituisca un espediente diretto a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria». Nel caso in esame, invece, l'aggiornamento in misura del 100 per cento dell'indice ISTAT e l'esclusione della necessità della previa richiesta da parte del locatore costituivano – come emerge dalla sentenza in esame – sono esempi di clausole in contrasto con gli artt. 32 e 79 della legge n. 392 del 1978.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 marzo 2015, n. 4656 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione: 1. R.M., sulla premessa di aver locato un immobile, ad uso commerciale, alla TG s.r.l., con ricorso al Tribunale di Frosinone chiese che la società conduttrice fosse condannata a corrisponderle l’aggiornamento del canone nella...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 marzo 2015, n. 4663. Ai fini di cui all'art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  9 marzo 2015, n. 4663 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione: «1. A.B. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, il Comune di quella città, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta verificatasi in ora notturna e dovuta alla presenza di una...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 febbraio 2015, n. 3079. Risarcibile il danno non patrimoniale alla figlia trascurata dal padre naturale

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 16 febbraio 2015, n. 3079 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2786. Se la danneggiata è una società commerciale, la liquidazione del danno non include l'IVA Nel quantificare i danni patiti da una società per azioni e consistiti nei compensi erogati a terzi per la riparazione di un macchinario funzionale all'attività produttiva, non deve tenersi conto anche di quanto pagato dalla società danneggiata a titolo di IVA, trattandosi di importo che la stessa può detrarre dal proprio debito d'imposta

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2786 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 gennaio 2015, n. 1711. In tema di circolazione stradale, l'articolo 2054 c.c., comma 2, non inibisce al giudice di merito di graduare, anche in caso di concorso di responsabilita', le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 29 gennaio 2015, n. 1711 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina L. – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1891. Le ordinanze del giudice dell'esecuzione, che non possono essere revocate per aver avuto attuazione, sono suscettibili di correzione nei casi e nelle forme previsti dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Le ordinanze così corrette non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, in quanto possono essere impugnate con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. ed il termine per l'opposizione decorre dalla notificazione o dalla comunicazione della relativa ordinanza, ai sensi dell'art. 288, ultimo comma, cod. proc. civ., se l'errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto dell'ordinanza, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la portata decisoria del provvedimento, dando luogo surrettiziamente ad una revoca o ad una modifica di ordinanza già eseguita e non più opponibile

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1891 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 febbraio 2015, n. 3081. Gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo quando l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare il suo addentellato giuridico nell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità del custode

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 16 febbraio 2015, n. 3081 svolgimento del processo M.T.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento del 29.9.2012 con la quale – in un giudizio di risarcimento danni nei confronti della Associazione Pedagogica Steineriana, della...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 22 gennaio 2015, n. 1205. Il mandato apposto in calce (come nel caso di specie) o a margine del ricorso per cassazione e' per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validita' alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, poiche' in tal caso la specialita' del mandato e' deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso al quale essa si riferisce. E’ riconosciuto valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma siffatto valore viene negato nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non puo' derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'articolo 2697 cod. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 22 gennaio 2015, n. 1205 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1894. La notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario – la tempestività della notificazione esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell'adempimento, ma soltanto, ove necessario, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza, da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza. II principio ha portata generale e trova applicazione anche con riferimento alla notificazione da farsi entro il termine assegnato dal giudice d'appello per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  3 febbraio 2015, n. 1894 Premesso in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da C.D.G. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1695/08 per...