cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 16 febbraio 2015, n. 3081

svolgimento del processo

M.T.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento del 29.9.2012 con la quale – in un giudizio di risarcimento danni nei confronti della Associazione Pedagogica Steineriana, della Carige Assicurazioni spa e della Provincia Autonoma di Trento per l’infortunio alla stessa occorso nel 1999 in ambito scolastico allorchè , ” all’uscita di scuola, mentre era seduta sul parapetto della scala della scuola, cadeva all’indietro sospinta da un compagno, procurandosi gravi
lesioni – è stato rigettato l’appello dalla stessa proposta., con la conferma della sentenza di rigetto della domanda da parte del primo giudice.
Resistono con separati controricorsi l’Associazione Pedagogica Steineriana e la Carige Assicurazioni spa. L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia art. 360 n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048, 1218 c.c., e art. 10 lett. A) d. lgs. 16.4.1994 n. 297, nonchè art. 39 RD 30.04.1924 n. 965, anche i relazione alla giurisprudenza costante della Suprema Corte.
Con il secondo motivo si denuncia art.360 n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
I due motivi intimamente connessi, sono esaminati congiuntamente.
Essi non sono fondati per le ragioni che seguono.
Il presupposto di fatto della responsabilità dell’insegnante per il danno che l’allievo subisce, e che costituisce il fondamento dell’obbligo di sorvegliarlo – obbligo la cui estensione ed intensità è commisurata all’età, in relazione al normale grado di maturazione degli alunni – è che gli sia affidato.
Colui che agisce per ottenere il relativo risarcimento,quindi, sia che invochi la responsabilità contrattuale, per non aver l’insegnante diligentemente adempiuto all’obbligo di sorvegliare gli alunni, sia che invochi la responsabilità extracontrattuale, ai sensi all’art. 2043 c.c., per non avere l’insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l’incolumità dei discenti minori affidati, deve, in ogni caso, dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante (fra le varie Cass. 4.2.2005 n. 2272).
Inoltre, è utile chiarire cosa s’intenda per ambito e per orario scolastico, in modo tale potere estendere o meno l’obbligo dell’Istituto di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dello scolaro fin dalla fase di ingresso nell’edificio; fin dal momento cioè in cui l’allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente.
Ora, in verità, un tale ampliamento dei concetti richiamati, vorrebbe significare anticipare l’operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, ad un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, il personale della scuola non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni.
In realtà, infatti, gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano solo quando l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare il suo addentellato giuridico nell’art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità del custode ( in questo senso anche Cass. 6.11.2012 n. 19160). Peraltro, la correttezza argomentativa che ha condotto i giudici del merito a motivare il loro convincimento di assenza di responsabilità da parte dell’istituto scolastico esclude la fondatezza dei rilievi denunciati che, nella parte in cui hanno ad oggetto la ricostruzione della fattispecie concreta, attraverso la surrettizia deduzione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, tendono, piuttosto, ad introdurre una revisione del merito del convincimento del giudice di appello, preclusa in sede di legittimità.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore delle resistenti, sono poste a carico della ricorrente.
Sussistono le condizioni per l’applicazione del disposto dell’art. 13 c. 1 quater dpr n. 115/2002 introdotto dalla legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore di Carige Assicurazioni spa in complessivi € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, ed in favore della Associazione Pedagogica Steineriana in complessivi € 4.100,00, di cui € 3.900,00 per compensi; il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.

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