Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 novembre 2014, n.24471 Svolgimento del processo 1. L'(omissis) il sig. P.A. patì gravi lesioni personali in conseguenza d’un sinistro stradale, causato dal sig. D.L.L. . In conseguenza di ciò sia il sig. P.A. , sia la moglie sig.a B.C. , convennero dinanzi al Tribunale di Venezia il...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 novembre 2014, n. 24468. In tema di comodato l’art. 1810 c.c.. stabilisce una regola, e due eccezioni ad essa
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 novembre 2014, n. 24468 Svolgimento del processo 1. Nel 2005 il sig. C.G. convenne la sig.a T.P. dinanzi al Tribunale di Avellino, esponendo che: (-) nel 2002 concesse in comodato alla sig.a T.P. , all’epoca dei fatti sua moglie, un immobile al piano terra del fabbricato sito...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 novembre 2014, n. 24466. Durante un allenamento al gioco del calcio, un giovane si appese con le mani alla traversa di una porta da calcio, amovibile e non assicurata al suolo. In conseguenza la porta si ribaltò, provocando la morte del giovane. Il Tribunale di Saluzzo rigettò la domanda, ritenendo sussistere una colpa esclusiva della vittima, che tenne una condotta imprevedibile ed inevitabile. Infondato anche l'appello, nella parte in cui censurava il rigetto della domanda nei confronti del Comune di Saluzzo, perché fondato sul presupposto che la porta ribaltatasi "non era ancorata al suolo", là dove non esisteva alcun obbligo legale o prudenziale di provvedere a tale ancoraggio. Rigettato il ricorso in Cassazione.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 novembre 2014, n. 24466 Svolgimento del processo 1. Il 3.11.1992 il giovane N.B., durante un allenamento al gioco del calcio, si appese con le mani alla traversa di una porta da calcio, amovibile e non assicurata al suolo. In conseguenza la porta si ribaltò, provocando la morte...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22331. Qualsiasi struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero d'un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'articolo 1374 c.c., due obblighi: il primo e' quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione; il secondo e' quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura. Ove un paziente ricoverato per disturbi mentali tenti il suicidio, riportando lesioni personali, la struttura sanitaria che l'aveva in cura risponde di tali lesioni, a prescindere dal carattere volontario od obbligatorio del trattamento sanitario praticato in concreto, non potendo quest'ultimo condizionare l'obbligo di sorveglianza da parte del medico e del personale sanitario
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 ottobre 2014, n. 22331 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21396. Il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute deve adottare un criterio in grado di garantire due principi: (a) da un lato, assicurare la parita' di trattamento a parita' di danno, attraverso l'adozione di un criterio standard uniforme; (b) dall'altro, garantire adeguata considerazione alle specificita' del caso concreto, attraverso la variazione in piu' od in meno del parametro standard. Nel motivare le ragioni della propria decisione, pertanto, il giudice di merito deve: (a) indicare quale sia il parametro standard adottato; come sia stato individuato e quali ne siano i criteri ispiratori e le modalita' di calcolo; (b) indicare se nel caso di specie, per quanto dedotto e provato dalle parti, sussista la necessita' di variare in piu' od in meno il criterio standard. La motivazione con la quale il giudice di merito giustifica la liquidazione del danno alla salute deve dunque essere tale da rendere comprensibile l'iter logico, giuridico e matematico seguito dal giudice. Ove poi il giudice di merito ritenga di liquidare il danno alla salute col criterio c.d. "a punto variabile", nella motivazione non puo' esimersi dall'indicare: (a) il valore monetario di base del punto; (b) il coefficiente di abbattimento in funzione dell'eta' della vittima; (c) le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o non variare il risarcimento standard.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 ottobre 2014, n. 21396 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22330. La colpa civile dell'ANAS va accertata non già valutando se abbia o meno provveduto alla manutenzione dei fondi privati, ma se abbia adottato le cautele imposte dall'art. 1176, comma 2, c.c., nell'individuare, prevenire o attenuare i rischi derivanti dalla proprietà privata: in primo luogo segnalando ai proprietari interessati la situazione di pericolo; in secondo luogo invitandoli ad eliminarla; in terzo luogo inibendo la circolazione. Ne consegue che l'eventuale inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a rendere sicuro il terreno adiacente la strada non elimina quella del proprietario della strada su cui l'albero era destinato a cadere, mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che, come specificato, costituisce uno dei compiti primari dell'ANAS.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 ottobre 2014, n. 22330 Svolgimento del processo 1. Nel 1999 la sig.a Mo.Li. , dichiarando di agire quale rappresentante volontario del figlio R.M. , convenne dinanzi al Tribunale di Massa Carrara l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Massa Carrara (d’ora innanzi, per brevità,...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21401. Risarcimento del danno: imprescindibile la prova di una perdita oggettivamente esistente ed apprezzabile. Il danno risarcibile consiste in una perdita, causalmente collegata alla lesione di un interesse giuridicamente protetto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 ottobre 2014, n. 21401 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. ROSSETTI...