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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 29 gennaio 2016, n. 3789. Ove non contesti la già intervenuta prescrizione del reato, la parte civile non è legittimata alla impugnazione di sentenza di primo grado che abbia deliberato l’improcedibilità dell’azione penale

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 29 gennaio 2016, n. 3789 Ritenuto in fatto La parte civile O.T. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato quella di primo grado, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di G.S., chiamato a rispondere di lesioni personali colpose ex articolo 590...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 ottobre 2015, n. 40380. Il delitto di usura si atteggia a reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, costituito da due fattispecie (destinate strutturalmente l’una ad assorbire l’altra con l’esecuzione della pattuizione usuraria) aventi in comune l’induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali luna è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l’altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima, il verificarsi dell’evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all’eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell’illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell’obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito. Nella seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiut. Se la consumazione del reato non è limitata al momento della pattuizione originaria, ma si prolunga al momento in cui – in seguito alla pattuizione in questione – si verifichi “effettiva riscossione degli interessi o il concreto conseguimento dei vantaggi usurari

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 ottobre 2015, n. 40380 Svolgimento del processo Con sentenza del 26.10.2011, il Tribunale di Paola dichiarò C.P. colpevole dei reati ascrittigli, ritenuto integrato il delitto di usura a decorrere dall’entrata in vigore dell’art.644 bis c.p. ed il delitto di estorsione di cui all’art. 629, 2 co. c.p.,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 settembre 2015, n. 35797. L’astensione dalle udienze proclamata dalla “associazione di categoria dei magistrati onorari”, non ha e non può avere gli stessi effetti di quella degli avvocati, in quanto il difensore è un “soggetto processuale” cui spettano diritti e doveri diversi. Ciò comporta che il rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore o dell’imputato, come prescritto dall’art. 159 c.p., “sospende il corso della prescrizione” al pari dell’”astensione dalle udienze degli avvocati” riconducibile all’esercizio di un diritto, disciplinato dal “codice di autoregolamentazione delle astensione dalle udienze degli avvocati”. L’appartenenza del magistrato onorario all’ordine giudiziario non incide, rectius, non limita l’esercizio del suo diritto di astensione dalle udienze proclamato dalle associazioni di categoria. L’effetto, però, della “sospensione del processo” non comporta, in tal caso, l’operatività del microsistema relativo alla “sospensione del corso della prescrizione” configurato dall’art. 159 c.p.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 1 settembre 2015, n. 35797 Ritenuto in fatto 1. O.V. impugna la sentenza della Corte d’appello di Lecce che, quale giudice di rinvio e in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di O. , limitatamente ai reati di appropriazione indebita...

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 27 luglio 2015, n. 32744. E’inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell’impugnazione straordinaria. Il ricorso straordinario per errore di fatto in tema di prescrizione del reato è ammissibile limitatamente a situazioni decisorie indotte dalla “esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco” (ad esempio nel semplice calcolo aritmetico dei periodi di sospensione del corso della prescrizione verificatisi nel giudizio di merito), senza estensione ai casi di pretesi errori sulla causa estintiva derivanti da una qualsiasi valutazione giuridica o dalle inferenze di un fatto processuale. L’apprezzamento degli effetti temporali, dinamici e sequenziali di una causa sospensiva o interruttiva della prescrizione (ex artt. 159. 160, 161 cod. pen.) implica, quasi per definizione, un tipico atto valutativo e un connesso giudizio. Un vero e proprio giudizio di valore, quindi, che può ben essere opinabile o perfino erroneo, ma che è del tutto incompatibile con i possibili errori percettivi su fatti determinati, sostanziali o processuali, cui è destinato a porre rimedio il mezzo straordinario di impugnazione previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen..

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P SENTENZA 27 luglio 2015, n.32744 Ritenuto in fatto Nell’ambito di un procedimento cumulativo concernente la costituzione di un sodalizio criminoso dedito alla consumazione di una pluralità di reati contro la pubblica amministrazione (turbata libertà degli incanti, corruzione propria, falsità ideologica in atti pubblici), incentrati sulla aggiudicazione di gare per l’appalto...

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Corte di Cassazione, S.U.P. sentenza 21 luglio 2015, n. 31617. Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell’art. 240, secondo comma, n.1 c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell’art. 322 ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 21 luglio 2015, n.31617 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 marzo 2013, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 16 dicembre 2009 dal Tribunale di Roma nei confronti di L.C., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 aprile 2015, n. 17710. In relazione al reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all’art. 10 bis, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74, la giurisprudenza della Cassazione non concorda circa la prova dell’elemento costitutivo del reato. Infatti, recentemente è stato affermato che nel reato di specie la prova dell’elemento costitutivo, rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, non può essere costituita dal solo contenuto del Mod. 770 proveniente dal datore di lavoro. In particolare, è stato sottolineato come il Mod. 770 e la certificazione rilasciata ai sostituiti siano documenti disciplinati da fonti normative distinte, rispondenti a finalità diverse, che non vanno consegnati o presentati contestualmente. Alla luce di tali principi, l’onere della prova in capo all’accusa non potrebbe dunque ritenersi soddisfatto dalla mera allegazione del contenuto del Mod. 770, poiché il pubblico Ministero dovrebbe acquisire ulteriori elementi documentali riguardanti le certificazioni, anche in possesso dell’Agenzia delle Entrate, o procedere all’audizione dei sostituiti. La Suprema Corte sottolinea altresì che tale recente orientamento si pone in contrasto rispetto alla prevalente giurisprudenza, secondo cui nel reato di omesso versamento di ritenute certificate la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro in quanto sostituto d’imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, può essere fornita dal pubblico Ministero tramite documenti, testimoni o indizi: viene citata, nella specie, la Sentenza 1443/2012 che, con riguardo ad una fattispecie identica a quella oggetto della pronuncia in esame, aveva ritenuto sufficiente l’allegazione dei Modd. 770 provenienti dal datore di lavoro. L’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione è sufficiente di per sè, ad avviso della Consulta, a qualificare il motivo di ricorso del contribuente come non manifestamente infondato

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 aprile 2015, n. 17710 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 2 gennaio 2015, n. 2. Nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 2 gennaio 2015, n. 2 Ritenuto in fatto M.E. azionava incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Milano, quale giudice competente ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., avverso il provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti in data 21 dicembre 2011 dal Procuratore della Repubblica...