Cassazione10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 1 settembre 2015, n. 35797

Ritenuto in fatto

1. O.V. impugna la sentenza della Corte d’appello di Lecce che, quale giudice di rinvio e in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di O. , limitatamente ai reati di appropriazione indebita delle somme relative a fatture emesse o quietanzate alla data del 2 febbraio 2007, perché estinti per prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Il giudice d’appello ha condiviso la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado e ha ritenuto che l’azione penale per il delitto di appropriazione indebita è stata legittimamente esercitata nei confronti di O.V. , poiché la querela è stata regolarmente e tempestivamente proposta, come risulta dal verbale 25 maggio 2007 – sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione della società “Gesco consorzio cooperativo”, della quale O. era agente, con facoltà di vendita e di incasso dei prodotti – intitolato “verbale di querela orale” e, dopo la descrizione dei fatti, riportante l’espressione “premesso quanto sopra sporgo formale denuncia-querela per il reato previsto dall’art. 646 c.p.”, con riserva di costituzione di parte civile.
Si precisa, inoltre, che il tempus commissi dettcti, al di là delle diverse indicazioni riportate in rubrica, va individuato tra il 1 febbraio e il 10 marzo 2007, non solo per il principio del favor rei, ma anche per quanto riferito dal “capogruppo dei venditori” T.A. , secondo cui a ogni cliente è riconosciuta una diversa modalità di pagamento, che, rispetto alla consegna, è dilazionata tra i sette e i quindici giorni.
Ne discende che sono prescritti i reati commessi sino al “3 febbraio 2007”, poiché nel primo giudizio di appello non vi sono state sospensioni, mentre in primo grado il processo è stato sospeso da 30 gennaio al 9 aprile 2009 per astensione dal lavoro dei vice procuratori onorari. Tale sospensione comporta che i reati commessi dal 3 febbraio 2007 in poi non è ancora decorso il tempo di prescrizione.
Ne discende che non è prescritto il reato di appropriazione indebita, riferibile a Gabriella Stano e commesso il 6 febbraio 2006, per il quale la pena va rideterminata in mesi un e giorni dici di reclusione e Euro 140,00 di multa; pena da sostituire solo in quella pecuniaria di Euro 1.520, 00 di multa ex art. 58 legge n. 689 del 1981.
Per tutti gli altri reati estinti per prescrizione, non vi sono elementi per proscioglimento nel merito.
2. La difesa di O.V. deduce:
2.1. Inosservanza, in riferimento all’art. 606 lett. c) c.p.p., degli artt. 336 e 337 c.p.p., in quanto la querela e da ritenere non legittimamente proposta, anzitutto perché non è sufficiente a tale scopo l’intitolazione “verbale di querela orale”, e poi è da rilevare che in tale atto non vi é alcun riferimento ai poteri di rappresentanza del soggetto querelante.
2.2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla prescrizione, in quanto l’astensione dei v.p.o. non avrebbe potuto essere ricondotta a una delle cause di sospensione del processo, per le quali possa essere il decorso del prescrizione, poiché la “prescrizione è sospesa” ex art. 159 c.p. solo in caso di richieste di rinvio dell’imputato o del suo difensore. Ne discende che sono da dichiarare prescritti i reati commessi sino al 27 febbraio 2007, periodo nel quale rientra l’unica appropriazione indebita per la quale vi è stata condanna.
Anche voler ritenere legittima la sospensione, il periodo avrebbe dovuto essere di sessanta giorni e, pertanto, avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti i reati commessi sino al 10 febbraio e non solo quelli commessi sino al 2 febbraio 2007.
2.3. Contraddittorietà e insufficienza della motivazione, nella parte in cui è stata confermata la sentenza di condanna di primo grado senza avere la certezza che O.V. abbia incassato le somme dovute alla “Gesco consorzio cooperativo per la vendita dei prodotti Amadori”. Circostanza questa riferita solo dal teste T. , responsabile delle vendite degli “Agenti Amadori”, il quale ha affermato di aver verificato alcune quietanze, limitandosi negli altri casi a fidarsi dei clienti; clienti che hanno riferito di aver pagato e ciò anche per non interrompere i buoni rapporti con la ditta “Amadori”.
Ulteriore elementi di dubbio è che non tutti i clienti hanno avuto rapporti con O. .
Tale situazione avrebbe dovuto comportare una pronuncia di assoluzione ex art. 530 c.p.p..

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei limiti in cui il giudice d’appello non ha dichiarato estinto per prescrizione, anche il reato commesso il 6 febbraio 2007, in ragione della sospensione del decorso del termine di prescrizione anche per il tempo di sospensione del processo dovuto all’astensione dalle udienze dei vice procuratori onorari, ritualmente proclamata dall’associazione di appartenenza.
In realtà, il rinvio del processo per astensione dei v.p.o. dalle udienze non avrebbe potuto comportare la “sospensione del corso della prescrizione” ex art. 159 c.p..
Il collegio è consapevole che Sez. III 4 giugno 2013, dep. 9 ottobre 2013, n. 41692 si è espressa nel senso che l’adesione all’astensione dalle udienze penali di un organo della magistratura onoraria “sospende il decorso della prescrizione” ex art. 159 c.p. e ritiene di non condividere tale principio di diritto poiché il magistrato onorario “appartiene all’ordine giudiziario”, come previsto dall’art. 4, comma 2, r.d. 30 gennaio n.12, nel testo modificato dall’arti D.lgs. 28 luglio 1989, n. 273. Pertanto, il v.p.o. è un organo investito di funzioni giudiziarie e, come tale, non soggetto alla stessa disciplina prevista per l’assenza del difensore e l’imputato per legittimo impedimento ovvero per l’adesione del primo all’astensione dalle udienze, ritualmente proclamata dall’associazione di appartenenza.
Ne discende che l’astensione dalle udienze proclamata dalla “associazione di categoria dei magistrati onorari”, non ha e non può avere gli stessi effetti di quella degli avvocati, in quanto il difensore è un “soggetto processuale” cui spettano diritti e doveri diversi. Ciò comporta che il rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore o dell’imputato, come prescritto dall’art. 159 c.p., “sospende il corso della prescrizione” al pari dell’”astensione dalle udienze degli avvocati” riconducibile all’esercizio di un diritto, disciplinato dal “codice di autoregolamentazione delle astensione dalle udienze degli avvocati” (Sez. un., 27 marzo 2014, dep. 29 settembre 2014, n. 40187).
L’appartenenza del magistrato onorario all’ordine giudiziario non incide, rectius, non limita l’esercizio del suo diritto di astensione dalle udienze proclamato dalle associazioni di categoria. L’effetto, però, della “sospensione del processo” non comporta, in tal caso, l’operatività del microsistema relativo alla “sospensione del corso della prescrizione” configurato dall’art. 159 c.p..
Tale norma prevede che il “corso della prescrizione rimane sospeso” – oltre che nel “caso di autorizzazione a procedere o di deferimento della questione ad altro giudizio” (numeri 1 e 2) – “per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore” (n.3) con chiaro riferimento alle sole “parti private”.
Del resto, va considerato che, se così non fosse, si verificherebbe l’estensione di una disposizione che – per gli effetti in peius sul computo dei tempi di prescrizione dalla quale è caratterizzata – non può che essere di stretta interpretazione, non tollerando applicazioni estensive e analogiche.
È utile chiarire che il vice procuratore onorario è titolare di “funzioni giudiziarie” che gli sono direttamente attribuite dalla legge di ordinamento giudiziario agli artt. 71, 71 bis e 72 r.d. 30 gennaio 19941, n. 12, nel testo da ultimo modificato dall’art.22 D.Lgs. 19 febbraio n. 51.
Pertanto, è dovere del Procuratore della Repubblica – nell’ambito delle funzioni organizzative delle quali è titolare per espressa disposizione di legge – adottare nel caso di assenza per qualsiasi ragione anche riferibile all’esercizio del diritto di sciopero, “….le necessarie disposizioni per garantire la partecipazione dell’ufficio al dibattimento penale” nei casi “in cui non sia in concreto possibile da parte del V.P.O. l’esercizio delle funzioni allo stesso delegate”. Peraltro ciò “non contrasta con il doveroso rispetto del diritto di sciopero del v.p.o.”, come stabilito dal Consiglio Superiore della Magistratura nel risposta a un quesito del febbraio 2010, citato anche nella decisione non condivisa da questo Collegio.
Ne discende che l’impossibilità di sostituzione del v.p.o. che abbia aderito l’astensione dalle udienze proclamato dall’associazione di categoria non incide sull’esercizio del diritto di astensione, e può, anche non necessariamente comportare il rinvio dell’udienza, là dove si proceda alla sua sostituzione.
2. La sospensione di due mesi e otto giorni, pari al periodo di adesione dei v.p.o. all’astensione a partecipare alle udienze non può, dunque, essere computata quale “sospensione del decorso del termine di prescrizione” ex art. 159 c.p..
Ciò comporta i reati di appropriazione indebita, anche quelli relativi a fatture emesse da Gabriella Stano il 6 febbraio 2007, per il quale vi è stata condanna dalla Corte d’appello, vanno anch’essi dichiarati estinti per prescrizione. Infatti, il termine 2 febbraio 2007, erroneamente indicato quale termine oltre il quale non avrebbe potuto operare la prescrizione va differito – tenuto conto dell’errata non applicazione dell’ulteriore decorso del tempo di prescrizione per due mesi e otto giorni – al giorno 8 aprile 2007.
3. In conclusione, escluso dal giudice d’appello il proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p. non censurabile in sede di legittimità per essere correttamente motivato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché anche l’unico reato non ritenuto prescritto per le ragioni su esposte, va dichiarato anch’esso estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

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