Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 23 luglio 2015, n. 32337

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GAZZARA Santi – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2291/2014 TRIBUNALE di LUCCA, del 16/10/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Codino che ha concluso per annullamento senza rinvio per la mensilita’ prescritta e con rinvio per le altre mensilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 ottobre 2014 il Tribunale di Lucca ha assolto (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 81 cpv. e Legge n. 638 del 1983, articolo 2, a lui contestato per avere omesso 2000 7 gennaio 2000 di c.p. il versamento all’Inps delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei suoi dipendenti, per un ammontare di euro 2177.

2. Ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze, per violazione degli articolo 129 c.p.p. e Legge n. 638 del 1983, articolo 2, comma 1 bis, per avere ritenuto il fatto non previsto dalla legge come reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato.

Il Tribunale ha assolto l’imputato ritenendo che il reato a lui contestato “non costituisce piu’ reato, alla luce dell’apprezzamento sistematico e congiunto della piu’ recente giurisprudenza della Corte Costituzionale nonche’ dei recenti interventi normativi”. Il riferimento e’ alla sentenza 19 maggio 2014 n. 139 che, a proposito della legittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, comma 1 bis, convertito in Legge n. 638 del 1983, ha rimarcato l’utilita’ del principio generale di necessaria offensivita’ della condotta, nonche’ alla Legge n. 67 del 2014, articolo 2 che delega al governo di trasformare in illecito amministrativo il reato in questione se l’omesso versamento non supera la soglia di euro 10.000 annui, dovendosi ritenere, ad avviso del Tribunale, che la legge delega costituisca fonte direttamente produttiva di norme, e non soltanto una legge meramente formale che si limiti a disciplinare i rapporti interni tra il governo e il Parlamento.

Il Tribunale in tal modo incorre in una evidente violazione di legge.

La sentenza impugnata a ben guardare si fonda, piu’ che (come appare al PG) sulla pronuncia 19 maggio 2014 n. 139 della Corte Costituzionale – che infatti non ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della fattispecie criminosa in questione-, sulla Legge n. 67 del 2014, articolo 2, letteralmente affermando che “come confermato dall’orientamento dominante in dottrina, la legge delega non e’ una legge meramente formale, in quanto non si limita a disciplinare i rapporti unicamente interni tra l’esecutivo ed il Parlamento, ma costituisce una fonte direttamente produttiva di norme giuridiche”. Per questo il fatto contestato all’imputato non sarebbe piu’ previsto dalla legge come reato.

L’interpretazione adottata dal giudice di merito e’ priva di pregio. Al di la’ di considerazioni generali sul rapporto tra governo e Parlamento che possono essere svolte a livello accademico, quel che in questa sede rileva e’ il contenuto concreto della norma da cui il Tribunale nella impugnata sentenza intende ricavare una depenalizzazione gia’ effettuata del reato de quo.

La Legge 28 aprile 2014, n. 67, articolo 2, Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili – legge che e’ entrata in vigore dal 17 maggio 2014 – al primo comma stabilisce: “Il Governo e’ delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu’ decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatola dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative o civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3”. E al secondo comma, lettera e), per il reato in questione i principi e criteri direttivi sono indicati nella sua trasformazione in illecito amministrativo “purche’ l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”. Il quarto comma, poi, determina il termine per l’adozione dei decreti legislativi in 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, e disciplina la procedura a essi attinente; il quinto comma, infine, stabilisce che entro 18 mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo di tali decreti legislativi possono essere emanati decreti correttivi ed integrativi.

E’ evidente, dunque, che la volonta’ del legislatore non e’ da intendersi come immediata depenalizzazione del reato di cui si tratta, bensi’ come conferimento al governo di un potere legislativo di cui regola la durata e le modalita’ di esercizio, nonche’, in certa misura, lo stesso contenuto. Non essendo stato ancora emesso il decreto legislativo riguardante il reato in questione, non e’ pertanto configurabile allo stato la sua depenalizzazione. Analogamente riguardo a un altro dei reati su cui e’ stata conferita dalla stessa legge la delega di depenalizzazione al governo, del resto, si e’ gia’ pronunciata questa Suprema Corte (Cass. sez. 1, 19 settembre 2014 n. 44977: “La contravvenzione prevista dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 10 bis, che punisce l’ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non puo’ ritenersi abrogata per effetto diretto della Legge 28 aprile 2014, n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessita’ del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest’ultima, fino alla emanazione dei decreti delegati, non potra’ essere considerata violazione amministrativa.”).

Deve rilevarsi, a questo punto, che la fondatezza appena accertata del ricorso include, logicamente a priori, la sua ammissibilita’, per cui deve ritenersi essere stato instaurato pienamente un grado di cognizione in questa sede, nei limiti ovviamente della cognizione di legittimita’. Ed entro tali limiti, deve rilevarsi d’ufficio ex articolo 129 c.p.p., comma 1, che il reato commesso nel febbraio 2007 ha maturato prescrizione il 16 maggio 2015, per cui – non emergendo dagli atti elementi idonei a supportare un proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, – se ne deve dichiarare la sopravvenuta estinzione, annullando senza, rinvio la sentenza impugnata in parte qua. Per gli altri reati, invece, accogliendosi il ricorso, la f sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato commesso nel febbraio 2007 e’ estinto per prescrizione e con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in relazione ai residui illeciti.

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